ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00483

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 425 del 27/01/2011
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00108
Firmatari
Primo firmatario: VALDUCCI MARIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VELO SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 27/01/2011


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
08/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/02/2011
VALDUCCI MARIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/02/2011
VELO SILVIA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 08/02/2011
GIACHINO BARTOLOMEO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/02/2011

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/02/2011

ACCOLTO IL 08/02/2011

PARERE GOVERNO IL 08/02/2011

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 08/02/2011

CONCLUSO IL 08/02/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00483
presentata da
MARIO VALDUCCI
giovedì 27 gennaio 2011, seduta n.425

La IX Commissione,

premesso che:

la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», ha modificato - tra l'altro - l'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera a), della predetta legge ha introdotto il comma 4-bis al citato articolo 94, inteso a prevedere che - previa dichiarazione dell'avente causa al centro elaborazione dati del dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici - debba procedersi all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo ed all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli qualora si verifichino atti che, ancorché diversi da quelli che mutino il titolo di proprietà del veicolo stesso, comportino una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero comportino la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso;

la finalità perseguita dalla suddetta disposizione risiede nella necessità di assicurare certezza nell'individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada con particolare riferimento alla decurtazione dei punti patente di cui all'articolo 126-bis, rafforzando la tutela degli interessi di ordine pubblico già garantita dall'articolo 93, comma 2, del medesimo codice;

tale ultima norma, infatti, prevede che la carta di circolazione debba essere intestata al soggetto che si dichiara proprietario e che vengano altresì annotate, in particolare, le generalità dell'usufruttuario e del locatario con facoltà di acquisto, vale a dire dei soggetti che in concreto hanno la disponibilità del veicolo;

l'introduzione all'articolo 94 del codice del comma 4-bis ha inteso ampliare lo scenario delle possibili e variegate casistiche che danno luogo, di fatto, all'utilizzo dei veicoli da parte di soggetti diversi dai relativi intestatari, allorché non sussista un trasferimento di proprietà degli stessi;

ai fini delle concrete ipotesi a cui la predetta disciplina deve applicarsi, lo stesso legislatore ha ritenuto di prevedere, nel medesimo articolo 12, comma 1, lettera a), della citata legge n. 120 del 2010 una norma di rinvio al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

in seconda lettura dell'AC 44-B - poi divenuto legge n. 120 del 2010 -, nel corso dell'esame, in sede legislativa, presso la IX Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 14 luglio 2010, il rappresentante del Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 0/44 e abb.- B/IX/5.Velo, che, tra l'altro, impegna il Governo a prevedere, nell'ambito del predetto regolamento di esecuzione, quale fattispecie rientrante nel disposto di cui al comma 4-bis de quo, quella della locazione senza conducente;

con riferimento a tali contratti, occorre tener conto della struttura organizzativa delle imprese di settore, normalmente dotate di una rete capillare di erogazione del servizio, la quale impone flessibilità nella reperibilità sul territorio dei veicoli da porre a disposizione dei clienti;

le finalità di cui all'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada possono e devono, pertanto, essere assicurate con strumenti più flessibili che non compromettano la dinamicità delle contrattazioni di settore, da un canto, né la certezza del soggetto responsabile delle violazioni delle norme di circolazione poste dal codice, dall'altro;

nella predisposizione della disciplina regolamentare applicativa, inoltre, occorre tener conto della facoltà, sancita dall'articolo 180, comma 4, del codice della strada di sostituire la carta di circolazione con la fotocopia autentica della stessa, ai fini della regolarità della circolazione su strada: precauzione adottata dalle imprese di locazione al fine di impedire illeciti utilizzi del documento di circolazione stesso,
impegna il Governo:
ad interpretare, in sede di predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni attuative dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, come introdotto dall'articolo 12, comma, 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel senso che, nel caso di locazione senza conducente, al fine di assicurare le finalità proprie di tale disposizione possa procedersi al solo aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli attraverso l'annotazione, nella stessa banca dati, del nominativo del locatario e della scadenza del contratto, al fine di assicurare - in sede di controllo - la certa ed univoca attribuibilità del veicolo a chi effettivamente ne dispone, ed al contempo non appesantire le pratiche commerciali delle aziende di locazione con adempimenti (quali l'emissione della carta di circolazione aggiornata) che di fatto segnerebbero una battuta di arresto nella necessaria dinamicità delle stesse;

a prevedere che - a fronte dell'avvenuta comunicazione - venga contestualmente rilasciata una ricevuta che il locatario ha l'onere di tenere con sé, unitamente alla fotocopia della carta di circolazione, durante la circolazione, al fine di comprovare l'assolvimento degli obblighi di cui al più volte menzionato articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada.


(7-00483) «Valducci, Velo».