ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00442

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 398 del 19/11/2010
Abbinamenti
Atto 7/00403 abbinato in data 24/11/2010
Atto 7/00428 abbinato in data 24/11/2010
Atto 7/00441 abbinato in data 24/11/2010
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00103
Firmatari
Primo firmatario: POLI NEDO LORENZO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 19/11/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
19/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/12/2010
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA'
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA'
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
POLI NEDO LORENZO UNIONE DI CENTRO
 
INTERVENTO GOVERNO 16/12/2010
RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/12/2010
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 16/12/2010
RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO GOVERNO 21/12/2010
RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 21/12/2010
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 21/12/2010
RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 21/12/2010
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/01/2011
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 19/01/2011
SACCONI MAURIZIO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/01/2011
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/01/2011
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/01/2011
POLI NEDO LORENZO UNIONE DI CENTRO
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/01/2011
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 19/01/2011
SACCONI MAURIZIO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/11/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2010

DISCUSSIONE IL 16/12/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/12/2010

DISCUSSIONE IL 21/12/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/12/2010

DISCUSSIONE IL 11/01/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/01/2011

DISCUSSIONE IL 19/01/2011

ACCOLTO IL 19/01/2011

PARERE GOVERNO IL 19/01/2011

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 19/01/2011

CONCLUSO IL 19/01/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00442
presentata da
NEDO LORENZO POLI
venerdì 19 novembre 2010, seduta n.398

L'XI Commissione,

premesso che:

l'articolo 12 (commi 1-6) del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di previdenza, par non incidendo sui requisiti pensionistici modifica, in modo significativo il momento in cui si accede alla pensione;

vengono rimodulate le finestre pensionistiche e introdotto il concetto della «finestra mobile» per la pensione di vecchiaia, il pensionamento anticipato e la pensione in totalizzazione. Di fatto, si determina un pesante aumento dell'età pensionabile che andrà a sommarsi all'aumento automatico del requisito anagrafico, a decorrere dal 2015, connesso alla progressione della speranza di vita, previsto dall'articolo 22-ter, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102;

le finestre valgono in tutti i casi di pensionamento anticipato rispetto all'età pensionabile e cioè quando, dopo il 31 dicembre 2010, si maturino i 40 anni di contribuzione oppure si raggiungano i requisiti previsti dalle cosiddette «quote». Non è fatto, invece, diretto riferimento alla norma della legge n. 243 del 2004 che prevede per le donne che optano per il sistema contributivo di conservare il requisito di 57 anni di età se dipendenti o 58 anni di età se autonome e i 35 di contributi;

i soggetti che dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini, a 60 anni per le donne del settore privato e all'età più elevata per le lavoratrici del pubblico impiago stabilita dall'articolo 22-ter comma 1, decreto-legge n 78 del 2009 convertito nella legge n. 102 del 2009 (61 anni nel 2010-2011 ma già 65 anni dal 2012 in base alle decisioni del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2010 per rispondere alle richieste della Commissione europea) avranno diritto alla prestazione: dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi o della gestione separata;

il citato decreto ha previsto alcune deroghe all'applicazione delle nuove finestre;

le disposizioni normative previste dal citato decreto hanno, tuttavia, ampliato notevolmente il periodo di attesa della prestazione e aggravato la situazione di chi ha perso il lavoro e non rientra nelle categorie in deroga previste dalla legge;

la nuova finestra mobile si applica, infatti, anche a coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione. Nel testo del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, all'articolo 12, infatti non vi è alcuna esclusione per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione. Ciò significa che i lavoratori che si trovano in questa condizione saranno ancora più penalizzati degli altri, visto che, dovranno continuare a lavorare come gli altri, ma non avranno alcun beneficio ai fini pensionistici;

è da rilevare che le nuove finestre si applicano anche alle pensioni di vecchiaia ed alle pensioni di anzianità ottenute con la totalizzazione e che addirittura per coloro che cumulano i contributi per maturare il diritto a pensione si applicano le decorrenze previste per i lavoratori autonomi (la finestra si apre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti);

risulta, inoltre, insufficiente il tetto, posto dal decreto, di 10,000 persone per i lavoratori in mobilità o che godono di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà che potranno accedere alle deroghe, che risulta ulteriormente appesantito dall'inserimento, dei lavoratori in mobilità «lunga» ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991,

impegna il Governo

a porre in essere, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica interventi in grado di superare le sperequazioni tra gli aventi diritto nell'ambito delle disposizioni riportate in premessa e in particolare ad adottare ogni utile e puntuale iniziativa anche normativa atta ad estendere al più ampio numero di categorie, il limitato tetto fissato dal decreto-legge n. 78 del 2010, avendo particolare cura alla salvaguardia di coloro che sono autorizzati o stanno versando i contributi volontari e che non sono menzionati nel citato decreto legge.


(7-00442) «Poli».