ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00427

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 389 del 27/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/11/2010
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/11/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/11/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/01/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00427
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
mercoledì 27 ottobre 2010, seduta n.389

La XI Commissione,

premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica contiene misure in materia pensionistica estremamente penalizzanti per i lavoratori;

da un'analisi attenta dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge in oggetto, appare evidente che alcune norme producono effetti gravemente pregiudizievoli esclusivamente per le donne. Infatti, quasi ad impedire alle lavoratrici pubbliche di andare in pensione prima, scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'INPS ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il Governo ha ritenuto, a decorrere dal 1o luglio 2010, di rendere onerose per tutti (lavoratrici e lavoratori), tali ricongiunzioni, fino ad ora completamente gratuite;

queste modifiche penalizzano gravemente le donne, non solo per l'età, ma ancor di più per il fatto che le ricongiunzioni di cui al citato articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono divenute onerose e vengono applicate le stesse modalità di calcolo di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 29 del 1979. Sono molte le donne che devono trasferire i contributi all'INPS, perché non possono sostenere le spese di una ricongiunzione verso l'Inpdap anche se conveniente per avere una prestazione migliore;

finora lavoratori e lavoratrici avevano l'alternativa dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevedeva la gratuità. Inoltre, per chi non matura il diritto a pensione presso l'INPDAP (20 anni di contribuzione), senza contribuzione INPS l'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 non è applicabile, e la legge n. 322 del 1958 è stata abrogata dal decreto-legge n. 78 del 2010;

le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo di previdenza per gli elettrici), articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'istituto postelegrafonici (IPOST)), articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

si tratta di modifiche di particolare gravità che limitano fortemente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che mirano soltanto a fare cassa e che non tengono conto della situazione attuale del mercato del lavoro;

per poter cumulare i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e non;

in assenza di una reale riforma sulla totalizzazione è plausibile che ci troveremo quindi in presenza di lavoratrici e lavoratori che non potranno avvalersi della totalizzazione e che saranno costretti a pagare in maniera cospicua al fine di utilizzare la contribuzione che comunque hanno già versato; in caso contrario tali lavoratori e lavoratrici saranno costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;

è necessario sottolineare che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS non esiste neanche il diritto alla pensione supplementare. Coloro che percepiscono una pensione INPDAP possono godere di una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPS, ma coloro che sono titolari di una pensione INPS non possono avere una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPDAP. Alcune di queste differenze erano motivate proprio dal fatto che la costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS (prevista dalla citata legge n. 322 del 1958 ora abrogata) o il trasferimento dei contributi all'INPS (articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979) era gratuito. Con le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state cancellate le norme citate senza alcuna sostituzione;

è del tutto evidente, quindi, come la nuova normativa sia pesantemente lesiva dei diritti dei lavoratori e risulti assolutamente scoordinata con le altre norme vigenti distruggendo una parte, fino ad ora ritenuta fondamentale, del nostro sistema previdenziale;

il gruppo parlamentare del PD, ha presentato una proposta di legge al fine di intervenire sulle questioni aperte dalle misure contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010 e di contrastarne gli effetti esposti in premessa,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative affinché siano equiparati i requisiti contributivi per la pensione di anzianità e di vecchiaia per coloro che sono iscritti all'INPS e all'INPDAP, in modo tale che l'INPDAP liquidi una prestazione pensionistica anche qualora il richiedente sia cessato dal servizio;

ad adottare iniziative idonee affinché in ogni gestione o cassa previdenziale si possa costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione;

a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS;

a prevedere una normativa che permetta la reale totalizzazione dei contributi versati;

a favorire, per quanto di sua competenza, un rapido iter della proposta di legge A.C. 3693.

(7-00427)
«Gnecchi, Damiano, Schirru, Miglioli, Santagata, Madia, Mosca, Mattesini, Gatti, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Berretta, Bobba, Rampi».