ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00425

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 389 del 27/10/2010
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00098
Firmatari
Primo firmatario: MATTESINI DONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 16/11/2010
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 16/11/2010
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 16/11/2010
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 16/11/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
24/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/11/2010
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 16/11/2010
RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 24/11/2010
RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/11/2010
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/11/2010

DISCUSSIONE IL 16/11/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/11/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/11/2010

ACCOLTO IL 24/11/2010

PARERE GOVERNO IL 24/11/2010

DISCUSSIONE IL 24/11/2010

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 24/11/2010

CONCLUSO IL 24/11/2010

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00425
presentata da
DONELLA MATTESINI
mercoledì 27 ottobre 2010, seduta n.389

L'XI Commissione,
premesso che:
le malattie che portano alla dialisi, essendo malattie progressive e degenerative, nel tempo portano ad un graduale aumento delle giornate di trattamento dialitico. Le sedute dialitiche, che permettono ai reni di depurare il sangue dalle scorie e dai suoi fluidi extracorporei, hanno una durata che va, generalmente, dalle tre alle quattro ore e in alcuni casi può essere anche maggiore per tre volte alla settimana;
ad oggi il lavoratore sottoposto al trattamento di dialisi ha diritto all'indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento ma qualora durante il trattamento dialitico subentri una nuova malattia, si sospende l'indennizzo del trattamento dialitico e si indennizza la nuova malattia come evento a sé stante, sommando le giornate di trattamento emodialico a quelle eventualmente sopravvenute;
la normativa italiana stabilisce un periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare, restando esclusi da tale computo i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa, le assenze causate da infortunio sul lavoro, quelle da malattia professionale e tubercolare ed i periodi di malattia causata da responsabilità di terzi per i quali l'INPS abbia esperito, con esito positivo anche parziale, l'azione surrogatoria;
il trattamento differenziato tra lavoratore in dialisi e quello colpito da tubercolosi appare ingiustificato ed irragionevole; esso confligge, infatti, con gli articoli 3 e 6 della Costituzione, in quanto per curarsi il lavoratore dovrebbe rinunciare alle ferie o alla retribuzione; vengono altresì violati gli articoli 3 e 32 in quanto sono palesi le discriminazioni tra le diverse malattie, ovvero quelle che rimangono escluse dai 180 giorni;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 67/1975 stabilisce che l'indennità di malattia dovrebbe essere attribuita in ragione di un'astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od indiretta, nella malattia del lavoratore e, quindi, anche solo nella necessità di fruire delle opportune cure. Una seconda sentenza della Corte Costituzionale, la n. 559/1987 afferma che si deve ritenere violato l'articolo 32 delle Costituzione, essendo evidente che l'impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze terapeutiche si traduce in una violazione del diritto primario alla salute;
l'INPS con una sua circolare, la n. 136 del 2003, «Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Cure Termali. Questioni varie», ha precisato che tra le malattie a «ciclo ricorrente» per le quali è consentita l'emissione di un'unica certificazione del curante che ne attesti la necessità, è ricompresa l'emodialisi, stabilendo altresì, però, che ai fini del periodo massimo di malattia indennizzabile, pari ai 180 giorni di calendario nell'anno solare, le giornate di trattamento emodialico nonché quelle delle eventuali malattie sopravvenute devono essere sommate;
le persone sottoposte a trattamento di dialisi, al termine di ogni seduta devono recarsi dal medico curante e farsi fare un certificato. Con la certificazione telematica entrata in vigore con la riforma Brunetta (decreto legislativo n.150 del 2009) la situazione è rimasta pressoché identica. Alla luce dello stato di salute fisica nonché quello psicologico del paziente, al termine di tali cure, tutti questi passaggi burocratici vengono vissuti come un'ulteriore vessazione, mentre sarebbe tutto più semplice con il rilascio di una dichiarazione unica, con cadenza temporale da definire, da parte della struttura che fornisce il servizio di dialisi o del medico curante,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa utile a porre rimedio a tale situazione, penalizzante per i lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi, riconoscendo loro non solo l'esclusione dal computo del periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all'interno dell'anno solare ma anche l'utilizzo del certificato cumulativo.
(7-00425)
«Mattesini, Codurelli, Livia Turco, Mosca, Damiano, Gatti, Murer, Rampi, Gnecchi, Schirru, Bobba, Antonino Foti, Pelino, Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana».