DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/05/2010
DISCUSSIONE IL 04/05/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/05/2010
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/09/2010
DISCUSSIONE IL 28/09/2010
ACCOLTO IL 28/09/2010
PARERE GOVERNO IL 28/09/2010
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 28/09/2010
CONCLUSO IL 28/09/2010
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00320
presentata da
MANUELA LANZARIN
mercoledì 28 aprile 2010, seduta n.313
Le Commissioni VIII e VII,
premesso che:
nel corso di questo primo periodo della legislatura XVI, con i decreti ministeriali n. 53, 86 e 87 del 2009, è stata completata la disciplina regolamentare della formazione e dell'esercizio della professione dei restauratori di beni culturali ed è stata avviata l'attuazione, a livello amministrativo, del programma delineato dagli articoli 182 e 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
in particolare, l'attuazione dell'articolo 182, che disciplina la fase transitoria, dopo un lungo periodo di sostanziale mancanza di regole certe permetterà di dare una risposta all'esigenza di individuare i soggetti i quali, oggi, sono in possesso della qualifica professionale di restauratore di beni culturali;
l'attuazione dell'articolo 182, peraltro, ha comportato e comporterà la soluzione di numerose difficoltà applicative; difatti dall'applicazione della disciplina transitoria resteranno esclusi non pochi soggetti, i quali, pur attivi nel settore, alle date previste dall'articolo 182 non avevano ancora completato il corso di studi e/o maturato l'attività lavorativa richiesti per il conseguimento delle qualifiche professionali;
gli operatori più giovani, oltre a non poter conseguire in via transitoria la qualifica di restauratore, ed in alcuni casi nemmeno quella di collaboratore restauratore, potrebbero incontrare difficoltà nell'accedere ai nuovi corsi di formazione che in futuro verranno organizzati, per i restauratori sulla base dei decreti ministeriali n. 86 del 2009 e n. 87 del 2009, e per le altre figure professionali sulla base della disciplina da adottare in attuazione dell'articolo 29, comma 10, del codice;
il bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e collaboratore restauratore, indetto dal Ministro per i beni e le attività culturali, recava una scadenza inizialmente prevista per il 31 dicembre, prorogata in seguito al 30 aprile;
il predetto bando è stato tuttavia impugnato dai rappresentanti del comitato «la ragione del restauro», che hanno lamentato profili di illegittimità con riferimento ai limiti temporali previsti per la maturazione dei requisiti di accesso;
l'11 maggio 2010 il Tribunale amministrativo regionale dovrà pronunciarsi nel merito della questione;
impegnano il Governo:
a posticipare il termine di scadenza del bando alla data in cui il giudice amministrativo competente si pronuncerà nel merito della questione sollevata dal sopra citato Comitato;
a proporre quanto prima, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, i criteri e livelli di qualità per la formazione delle figure professionali dei collaboratori restauratori e delle altre figure ausiliari a quella del restauratore di beni culturali, di cui all'articolo 29, comma 10, del Codice, onde consentire alle regioni di disciplinare ed organizzare la relativa offerta formativa, prevedendo altresì la possibilità di riconoscere, quali crediti formativi nei predetti corsi, la formazione sostenuta presso le scuole di restauro e l'attività di restauro svolta dagli interessati.
(7-00320)
«Lanzarin, Goisis, Rivolta, Grimoldi, Maccanti».