ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00287

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 298 del 11/03/2010
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00066
Firmatari
Primo firmatario: VANNUCCI MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARETTA PIER PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2010
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2010
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2010
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 11/03/2010
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO 29/04/2010


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Stato iter:
29/04/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/03/2010
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/04/2010
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/04/2010
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD PADANIA
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO
 
PARERE GOVERNO 29/04/2010
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/04/2010

DISCUSSIONE IL 29/04/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/04/2010

ACCOLTO IL 29/04/2010

PARERE GOVERNO IL 29/04/2010

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 29/04/2010

CONCLUSO IL 29/04/2010

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00287
presentata da
MASSIMO VANNUCCI
giovedì 11 marzo 2010, seduta n.298

La V Commissione,
premesso che:
la legge finanziaria (legge n. 191 del 2009) la legge di bilancio (legge n. 192 del 2009), per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il 1o ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, si occupano di comunità montane;
in particolare, il comma 187 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di finanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze, consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;
le comunità montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sotto forma di: contributi ordinari, contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;
la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge n. 191 del 2009 e nel decreto-legge n. 2 del 2010, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente si intendeva eliminare;
il taglio dei finanziamenti deve essere ricondotto esclusivamente alle componenti del fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, espressamente citato dalla norma, e quindi al contributo ordinario e al contributo consolidato disciplinati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 34, con esclusione invece del fondo «sviluppo investimenti» che trova disciplina e finanziamento in norme diverse (articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), anche per non pregiudicare il pagamento delle rate di mutuo in essere;
secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo, la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estende alle nuove ulteriori risorse stanziate dalla stessa legge finanziaria, all'articolo 2, comma 23, e dal decreto-legge n. 2 del 2010, all'articolo 4, comma 2, né agli «altri contributi» previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario «base»;
l'inciso con cui si chiude il primo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere al finanziamento previsto anche «dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane» ha l'evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l'esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;
i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane vengono ad assommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) e dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri bilanci;
a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l'anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani;
le comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, ed essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l'azzeramento dei fondi statali esse non potranno - e in alcuni casi già non possono per i rilevantissimi tagli già intervenuti - assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;
attualmente, sono oltre 5.000 in Italia i dipendenti delle comunità montane e la delicata situazione di tale personale alla luce dell'azzeramento dei fondi statali è già stata posta, all'attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;
una parte consistente del personale delle comunità montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all'occupazione (legge n. 285 del 1977 e legge n. 730 del 1986), normative in base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario sine die mediante attribuzione del contributo consolidato; tale personale è tutt'ora in servizio presso le medesime comunità;
lo Stato deve farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le comunità montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;
risulta indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l'esatta estensione dei tagli decisi, necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui potranno contare i comuni di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009, che saranno destinatari del 30 per cento delle risorse tagliate alle comunità montane;
nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le comunità montane non riescano a predisporre i propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi, da ultimo, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2010, decorso il termine di legge (quest'anno il 30 aprile), che - ove le comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti - i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;
alle comunità montante non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del testo unico medesimo;
deve essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le comunità montane né i comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;
neppure le regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch'esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;
pur rientrando la disciplina delle comunità montante nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l'eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch'essa statale (legge n. 244 del 2007), deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso,
impegna il Governo
nell'approssimarsi dei decreti delegati attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, e in relazione all'iter di approvazione della Carta delle autonomie locali, a convocare con urgenza un incontro istituzionale fra Governo, regioni ed enti locali per chiarire la portata applicativa delle norme richiamate, per la tutela dei dipendenti, per il rispetto degli impegni finanziari pregressi, per concertare la fase di transizione ed i carichi finanziari fra i soggetti interessati e per concordare una politica unitaria di Stato, regioni ed enti locali a favore della montagna e dei territori montani.
(7-00287)
«Vannucci, Baretta, Marchi, Cenni, Quartiani, Ciccanti».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2009 0191

EUROVOC :

contratto di lavoro

diritto del lavoro

ente locale

impegno delle spese

legislazione

nomina del personale

politica occupazionale

regione montana

sicurezza del posto di lavoro