ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00267

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 285 del 18/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: PUGLIESE MARCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 18/02/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
10/03/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/02/2010
PUGLIESE MARCO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/02/2010
CONTE GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/03/2010
PUGLIESE MARCO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 10/03/2010
MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/02/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 10/03/2010

APPROVATO IL 10/03/2010

CONCLUSO IL 10/03/2010

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00267
presentata da
MARCO PUGLIESE
giovedì 18 febbraio 2010, seduta n.285

La VI Commissione,

premesso che:

il comma 2-ter dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 prevede che i debiti tributari iscritti in ruoli emessi dal 1o gennaio al 30 giugno 2001 possono essere estinti dai debitori, sulla base di apposita comunicazione dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, attraverso il versamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto, da versarsi in due soluzioni;

la norma appena descritta è stata introdotta nel testo dell'articolo 12 della predetta legge n. 289 dal comma 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 143 del 2003, comma a sua volta inserito nel decreto-legge n. 143 dalla legge di conversione 1o agosto 2003, n. 212, ed è entrata in vigore il 12 agosto 2003;

in forza di tale previsione, numerosi contribuenti sono stati informati dai concessionari della riscossione della possibilità di avvalersi di tale strumento di definizione dei propri debiti tributari, ed hanno proceduto, entro la scadenza dei termini previsti dalle richiamate disposizioni, al versamento della prevista percentuale del 25 per cento della somma iscritta al ruolo per ruoli emessi e consegnati ai concessionari della riscossione nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 30 giugno 2001;

a distanza di diversi anni, gli uffici dell'amministrazione finanziaria hanno contestato a numerosi contribuenti la validità di tali definizioni, in quanto precedenti all'entrata in vigore, intervenuta il 12 agosto 2003, della norma, di cui al predetto articolo 12, comma 2-ter, della legge n. 289 del 2002, che ha esteso l'istituto della definizione ai ruoli emessi tra il 1o gennaio ed il 30 giugno 2001;

conseguentemente, i contribuenti interessati sono stati invitati a versare l'intero ammontare della somma originariamente iscritta al ruolo;

la situazione appena descritta risulta quanto meno paradossale, in primo luogo per quanto riguarda il comportamento tenuto dai concessionari della riscossione, i quali hanno proposto ai contribuenti di avvalersi di una forma di definizione dei loro carichi tributari prima che ciò fosse previsto dalla normativa in materia, probabilmente per evitare la perenzione dei ruoli;

suscita perplessità anche l'atteggiamento dell'amministrazione tributaria, la quale si è limitata a richiedere ulteriori somme ai contribuenti, attenendosi ad un'interpretazione formalistica della normativa in materia che non tiene in alcun conto l'evidente, assoluta buona fede dei contribuenti stessi, senza considerare che i versamenti sono stati comunque effettuati entro la scadenza dei termini previsti e senza valutare se la successiva entrata in vigore, il 12 agosto 2003, del comma 2-ter dell'articolo 12 della legge n. 289, introdotto dal decreto-legge n. 143 del 2003, come integrato dalla legge n. 212 del 2003, abbia potuto sanare tali posizioni;

appare prioritario, anche alla luce del principio di buona fede che deve improntare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sancito dall'articolo 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, tutelare gli interessi dei contribuenti coinvolti, i quali hanno aderito ad una proposta di definizione dei ruoli avanzata nei loro confronti dai concessionari, riconoscendo validità ai versamenti da loro effettuati a tale titolo anche prima del 12 agosto 2003;

è comunque doveroso evitare di addossare a tali contribuenti oneri ulteriori a titolo di interessi o sanzioni, che, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra l'istanza di definizione e la relativa comunicazione del diniego, sono presumibilmente di importo considerevole, ottemperando al dettato dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale esclude esplicitamente che possano essere irrogate sanzioni o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;

la tematica appena richiamata è già stata oggetto di due distinte interrogazioni a risposta immediata (n. 5-02429 e n. 5-02496 Pugliese), svolte presso la Commissione Finanze il 3 ed il 17 febbraio 2010, le quali non hanno tuttavia consentito di individuare una soluzione soddisfacente;

in tale contesto appare dunque necessario affrontare la questione in termini più incisivi, sia attraverso interventi normativi sia attraverso interventi interpretativi o di natura amministrativa,
impegna il Governo
ad assumere quanto prima iniziative, anche di carattere normativo, volte a riconoscere validità ai versamenti effettuati dai contribuenti, anche prima del 12 agosto 2003, a titolo di definizione dei carichi di ruolo emessi nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 30 giugno 2001, sulla base di comunicazioni in tal senso pervenute dai concessionari della riscossione, verificando in tale contesto se le pretese tributarie relative ai predetti ruoli non siano nel frattempo prescritte.

(7-00267) «Pugliese».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2002 0289

EUROVOC :

concessionario

contribuente

debito