La V Commissione,
premesso che:
l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
la dotazione di tale Fondo, originariamente fissata in 60 milioni di euro per l'anno 2009, ed in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, è stata successivamente incrementata, per l'anno 2009, prima dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 e poi dall'articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
il Fondo ha, pertanto, una dotazione pari a 105.050.000 euro per il 2009, a 30 milioni di euro per il 2010 e a 30 milioni di euro per il 2011;
il richiamato articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che, a valere sulle risorse del fondo, sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;
nella definizione del nuovo ciclo (2008-2010) della Strategia di Lisbona, che persegue l'obiettivo di rendere l'Europa «l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo», il Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 ha sottolineato l'importanza del ruolo del livello locale e regionale nel creare crescita e occupazione, nonché della coesione economica, sociale e territoriale al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata;
i documenti predisposti dalle istituzioni europee sulla nuova Strategia «UE 2020», che modificherà ed integrerà la Strategia di Lisbona, sottolineano l'importanza di perseguire parallelamente gli obiettivi di carattere sociale, economico ed ambientale e l'opportunità di potenziare l'interconnessione infrastrutturale e la coesione territoriale, nel rispetto della compatibilità ambientale;
lo stesso articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
nell'attuare il disposto della richiamata disposizione, si è ritenuto opportuno accogliere una definizione di sviluppo economico e di tutela ambientale dei territori analoga a quella fatta propria in sede europea nell'ambito della Strategia di Lisbona sopra richiamata ed alla quale devono ispirarsi le politiche di sviluppo adottate dagli Stati membri;
risulta necessario che ciascun ramo del Parlamento provveda in tempi brevi a ripartire quota parte delle predette risorse,
impegna il Governo
ad attenersi, ai fini dell'assegnazione della quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, alle priorità di cui all'elenco 1.
(7-00245)
«Gioacchino Alfano, Baretta, Bitonci, Cesario, Ciccanti, Commercio».