Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00241
presentata da
ANTONINO FOTI
giovedì 17 dicembre 2009, seduta n.260
La XI Commissione,
premesso che:
ai sensi della lettera c) del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, con regolamento di delegificazione, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sarà dettata la disciplina del reclutamento, mediante procedure selettive pubbliche, del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevedendo una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b), dello stesso articolo 4;
la riserva di posti si applica al personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenze, anche proveniente da Ferrovie dello Stato Spa, R.F.I. Spa e da società controllate da Ferrovie dello Stato Spa, individuando dall'Agenzia, con procedura selettiva, sulla base di apposite convenzioni che non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS Spa;
si tratta di personale altamente qualificato e specializzato nel settore della sicurezza ferroviaria, quantificabile in circa 100 unità, in gran parte proveniente da RFI Spa ed addetto, già prima dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, allo svolgimento di compiti, di carattere normativo, autorizzativo ed ispettivo, fondamentali ai fini della sicurezza della circolazione dei treni;
l'attività del personale sopra individuato risulta assolutamente essenziale per permettere all'Agenzia di svolgere le proprie funzioni, in particolare in questa fase di avvio della propria operatività;
al fine di incentivare il suddetto personale a transitare al servizio dell'Agenzia, il comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha da ultimo previsto, in attesa della definizione di un apposito compatto di contrattazione collettiva, l'applicazione al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in modo da garantire un trattamento idoneo e da consentire all'Agenzia di disporre delle risorse umane di cui necessita per il proprio efficace funzionamento;
in ottemperanza a quanto disposto dal comma 8, lettera b), dell'articolo 4, del decreto legislativo n. 162 del 2007, sopra richiamato, il personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato, posto alle dipendenze funzionali dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, è stato individuato con procedura selettiva, sulla base dell'apposita convenzione stipulata il 21 maggio 2008 dall'Agenzia con il Ministero dei trasporti ed il gruppo Ferrovie dello Stato; l'effettiva selettività delle procedure adottate è dimostrata dal fatto che con l'ultimo interpello effettuato per la ricerca di esperti e specialisti in segnalamento, energia e trazione, armamento, materiale rotabile, a fronte di circa cinquecento domande pervenute, hanno superato la selezione svolta dalla Commissione di valutazione prevista dalla convenzione, soltanto trenta unità di personale;
occorre pertanto che nell'ambito del regolamento di cui alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007 la riserva di posti ivi prevista riceva una disciplina attuativa tale da garantire che il personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato, già scelto mediante procedura selettiva, sia inquadrato, a domanda ed entro il limite numerico stabilito, nel ruolo dell'Agenzia stessa;
una diversa disciplina, che prevedesse, per il personale già individuato con procedura selettiva, l'obbligo di sottoporsi nuovamente a concorso pubblico, sia pure con una riserva del 50 per cento dei posti, avrebbe l'effetto di indurre il personale in questione, che già opera presso l'Agenzia, a preferire il mantenimento del rapporto di lavoro all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato, di fatto privando l'Agenzia di personale che, per la propria qualificazione tecnica, risulta indispensabile per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia stessa,
impegna il Governo:
nell'ambito del regolamento, di cui alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a disciplinare la riserva di posti a favore del personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenza, proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato e già individuato con procedura selettiva, in modo da assicurare il transito e l'inquadramento del suddetto personale nel ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
(7-00241)
«Antonino Foti, Garofalo, Gatti, Gnecchi, Mattesini».