Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00218
presentata da
TOMMASO FOTI
mercoledì 28 ottobre 2009, seduta n.240
La VIII Commissione,
premesso che:
l'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche» (cosiddetta «legge Galli») sul servizio idrico integrato ha creato, specie nelle zone montane, notevoli problemi tra i quali, in particolare, quello relativo alle tariffe dell'acqua che sono aumentate a dismisura, senza alcuna plausibile giustificazione e in assenza di un miglioramento del servizio;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», all'articolo 148, comma 5, prevede che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune;
il detto limite di popolazione è ancora troppo esiguo e non permette alla maggior parte dei comuni montani di potere decidere se aderire o meno alla gestione unica del servizio idrico,
impegna il Governo
anche alla luce di quanto più sopra segnalato, ad assumere adeguate iniziative di carattere normativo volte a fare si che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato sia resa facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, modificando conseguentemente il limite di legge oggi vigente per la gestione in proprio del servizio idrico da parte delle comunità locali, con conseguenti benefici, in termini di costi, per la popolazione che usufruisce del servizio di cui in premessa.
(7-00218)«Tommaso Foti».