Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00206
presentata da
TOMMASO FOTI
martedì 15 settembre 2009, seduta n.214
La VIII Commissione,
premesso che:
il comma 14) dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recita «Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto dei pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano una quota dell'acquisto di pneumatici ricostruiti pari ad almeno il 20 per cento del totale»;
dal 13 settembre 2006 è entrato in vigore l'obbligo di porre in commercio esclusivamente pneumatici ricostruiti omologati secondo le norme ECE ONU 108 o 109 che prevedono, tra l'altro, le stesse prove di sicurezza e durata previste per i pneumatici nuovi;
l'obbligo di cui al citato articolo 52 della legge 28 dicembre 2001 riguarda tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle militari;
l'utilizzazione dei pneumatici ricostruiti - oltre a rispondere a esigenze di tutela ambientale in quanto la ricostruzione rallenta lo smaltimento di pneumatici usati potenzialmente inquinanti - ha anche precisa valenza economica in quanto consente notevoli risparmi nell'acquisto di pneumatici di ricambio;
la maggior parte delle aziende private di trasporto riservano per ragioni economiche ai pneumatici ricostruiti quote mediamente pari al 50 per cento sugli acquisti di pneumatici di ricambio,
impegna il Governo
ad avviare un'azione di sensibilizzazione nei confronti degli enti tenuti ad osservare l'obbligo di legge in premessa richiamato, comprese le amministrazioni militari, allo scopo di: assicurare che venga scrupolosamente rispettata la riserva del 20 per cento ai pneumatici ricostruiti nell'acquisto di pneumatici di ricambio; elevare la quota riservata ai ricostruiti almeno al 50 per cento.
(7-00206) «Tommaso Foti».