ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00175

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 185 del 10/06/2009
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00055
Firmatari
Primo firmatario: BELLANOVA TERESA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/06/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 10/06/2009
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 29/07/2009
DI BIAGIO ALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 29/07/2009


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
10/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/07/2009
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 29/07/2009
VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/11/2009
MOFFA SILVANO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 10/11/2009
VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/11/2009
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 10/11/2009
VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2009

DISCUSSIONE IL 29/07/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/07/2009

DISCUSSIONE IL 10/11/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/11/2009

ACCOLTO IL 10/11/2009

PARERE GOVERNO IL 10/11/2009

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 10/11/2009

CONCLUSO IL 10/11/2009

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00175
presentata da
TERESA BELLANOVA
mercoledì 29 luglio 2009 pubblicata nel bollettino n.212

La XI Commissione,
premesso che:
nel quadro delle procedure di mobilità intercompartimentale, previste nell'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali sottoscritta il 10 dicembre 1997, allo scopo di valorizzare la funzione dei docenti e del loro ruolo nella società, nonché in relazione alle linee di indirizzo delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, tendenti a ridurre le situazioni di esubero del personale della scuola, si è provveduto, con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, a disciplinare le modalità di trasferimento del personale scolastico, in possesso di specifici requisiti, alle dipendenze dell'INPS, in funzione delle vacanze di posti disponibili, segnalate dall'Ente stesso;
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata ordinanza ministeriale, il docente collocato nei ruoli dell'INPS, alla VII qualifica funzionale, aveva diritto a conservare «l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS»;
al momento del transito all'INPS dei 799 docenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale, è stato loro attribuito un assegno ad personam, che garantiva il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;
l'INPS sta ora provvedendo al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto; tale riassorbimento ha interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio (RIA);
il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'istituto richiedendo, tra l'altro, l'estrapolazione della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;
l'INPS ha formalmente risposto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;
tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, cui la «Funzione pubblica» aveva rimesso il parere, il quale, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;
la mancata effettuazione, imputabile al MIUR, della distinzione tra importo della RIA e dello stipendio tabellare, sta comportando gravi conseguenze ai danni dei 799 docenti che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale previste dall'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, i quali oltre al riassorbimento dell'assegno ad personam, che prevede la restituzione di somme considerevoli oscillanti tra i 20.000 e i 30.000 euro, sono costretti a subire il riassorbimento della RIA e l'azzeramento dell'anzianità maturata nel corso degli anni di lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione;
allo stesso modo un caso analogo di contenzioso dovuto alla mancata corretta applicazione della determinazione della RIA, che rischia di ripercuotersi negativamente sull'Erario, è rappresentato da quello degli ispettori dell'allora Ministero della pubblica istruzione, già divisi in ispettori tecnici periferici e ispettori tecnici centrali, che vennero inquadrati nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici, e ottennero la qualifica di dirigenti superiori, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989 (la denominazione venne sostituita da quella di dirigenti tecnici con decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000);
con l'inquadramento nella qualifica dirigenziale veniva attribuito il 50 per cento dell'importo delle classi di stipendio maturate per il servizio effettivamente svolto nella qualifica di provenienza (articolo 4 del decreto-legge 681 del 1982, come modificato dalla successiva legge di conversione n. 869 del 1982, recante «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato»);
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, relativo al quadriennio 1994-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997, istituiva la Ria (retribuzione individuale di anzianità), decorrente dal 1o gennaio 1997, costituita dal valore degli aumenti biennali e dei loro ratei maturati al 31 dicembre 1996, come voce strutturale della retribuzione nella qualifica unica dirigenziale (articolo 41);
la Ria risentiva della valutazione del 50 per cento dello sviluppo economico nella qualifica precedente;
sussisteva un'oggettiva disparità tra coloro che erano stati immessi nel ruolo unico nazionale dai precedenti ruoli degli ispettori (in genere con servizio limitato a qualche anno dell'intera carriera professionale) e coloro che vi accedevano direttamente con i nuovi concorsi (direttori didattici e presidi, con servizio in genere maggiore, o docenti, per lo più con servizio ancora più prolungato). Infatti la diversa durata della permanenza nella «qualifica di provenienza» si traduceva in un differenziale retributivo, utile per il nuovo inquadramento, che penalizzava chi aveva una carriera migliore;
a tale disparità intendeva rimediare la legge n. 124 del 1999 che, al comma 12 dell'articolo 11, stabiliva che la Ria dovesse essere rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1998, col procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 (cioè col riconoscimento dell'intera anzianità giuridica ed economica);
tale beneficio era limitato ai soli ispettori già in servizio al momento dell'istituzione del ruolo unico, a quelli nominati successivamente continuava ad applicarsi il 50 per cento dell'incremento retributivo nella qualifica precedente;
il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I, per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001, rendeva utile, per la Ria, il 100 per cento dell'incremento retributivo raggiunto (articolo 40, comma 4: «All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale (...) è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento»);
alle richieste degli ispettori vincitori di concorso nominati dopo l'istituzione del ruolo unico (decreto-legge n. 357 del 1989) e prima della decorrenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, di applicazione del beneficio, il MIUR rispondeva negativamente, ritenendo che questo dovesse valere solo per i nominati, a partire dalla stessa decorrenza;
questi ispettori (ora «dirigenti tecnici») avrebbero mantenuto così una Ria dimezzata rispetto sia ai colleghi già in servizio nel 1989, sia a quelli nominati (senza aver vinto il concorso, ma in quanto «idonei», in base all'articolo 10 della legge n. 124 del 1999; o senza avervi neppure partecipato, secondo lo spoils system introdotto dalla legge n. 145 del 2002) dopo il 1o gennaio 1998. Ciò con palese violazione dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 («Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»), e ignorando che la dichiarata provvisorietà della parte di retribuzione già determinata in base al decreto-legge n. 681 del 1982 veniva superata dell'articolo 40, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;
anche tale situazione, così come quella sopra esposta relativa al personale della scuola, trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, ha generato l'instaurarsi di numerose cause civili promosse dagli interessati presso i Giudici del lavoro in tutte le sedi regionali di servizio, a partire dal 2002 e tuttora in corso nei vari gradi di giudizio;
le sentenze finora pronunciate non sono univoche, ma in prevalenza favorevoli ai ricorrenti (Giudici del lavoro di Roma, Napoli, Bologna, Firenze; Corti di appello di Torino e Cagliari; contrarie quelle delle Corti di appello di Milano e Trieste);
diversi sono anche i criteri di determinazione della Ria affermati dai giudici, che seguono o la legge n. 124 del 1999 o il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;
le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie (qualcuno, nel frattempo, è deceduto; altri, demoralizzati, hanno abbandonato la contesa);
il MIUR, che in tali giudizi appare la parte sempre più soccombente, ha il carico aggiuntivo delle rilevanti spese processuali e dell'aumento degli interessi sulle somme dovute;
impegna il Governo
a provvedere all'instaurazione di un tavolo di confronto tra il Governo e le parti interessate al fine di ricercare soluzioni, anche attraverso interventi di carattere normativo, che consentano, da un lato, una corretta individuazione e rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della stessa legge n. 124 del 1999 e, dall'altro, la sua conseguente distinzione dallo stipendio tabellare al fine di evitare il sorgere di contenziosi legali, con conseguente e possibile danno per l'Erario, tra il personale interessato attualmente in servizio presso il MIUR e inquadrato nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici o trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217.
(7-00175) «Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione del personale

anzianita'

assegno

funzione pubblica

insegnante

mobilita' professionale

rimborso

salario

sicurezza sociale

sindacato

soppressione di posti di lavoro