ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00170

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 181 del 21/05/2009
Abbinamenti
Atto 7/00188 abbinato in data 07/07/2009
Firmatari
Primo firmatario: SCANDROGLIO MICHELE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 21/05/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONINO GUIDO LEGA NORD PADANIA 21/05/2009
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 21/05/2009
CARLUCCI GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 09/03/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/06/2009
SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 16/06/2009
VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 01/07/2009
SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 01/07/2009
VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/07/2009
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI
SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA'
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 14/07/2009
VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/07/2009
SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA'
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 14/07/2009
VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/06/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/06/2009

DISCUSSIONE IL 01/07/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/07/2009

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 07/07/2009

DISCUSSIONE IL 07/07/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 07/07/2009

DISCUSSIONE IL 14/07/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/07/2009

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/03/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00170
presentata da
MICHELE SCANDROGLIO
giovedì 21 maggio 2009, seduta n.181

La XI Commissione,
premesso che:
a decorrere dal 1o gennaio 1987, l'INPS è subentrato all'ex Consorzio autonomo del Porto di Genova (oggi Autorità portuale) nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali integrativi speciali, previsti a favore del personale dello stesso ex Consorzio e, dunque, dell'attuale Autorità;
il richiamato trattamento pensionistico del personale dell'Autorità portuale è frutto del combinato disposto dell'articolo 23 della legge n. 84 del 1994 e dell'articolo 13 della legge n. 26 del 1987, sulla cui base tale trattamento è confluito in un apposito Fondo previdenziale presso l'INPS, che è, quindi, subentrata da diversi anni nella gestione previdenziale in questione, provvedendo - sulla base delle comunicazioni ricevute dall'Autorità portuale di Genova - alla liquidazione e al pagamento dei trattamenti pensionistici (pagamento ormai operativo - sulla base della comunicazione degli importi da parte dell'ex Consorzio - a decorrere dal marzo 1990) e assicurando una sostanziale continuità nell'erogazione delle pensioni dei lavoratori portuali che hanno optato per l'anticipato collocamento a riposo;
nel corso degli ultimi mesi, è venuta alla luce la questione del regime dei pagamenti e dell'erogazione di detto speciale trattamento pensionistico integrativo; nei riguardi di un numero significativo di tali lavoratori, infatti, l'INPS ha recentemente avviato pratiche tese al recupero e alla restituzione di parte degli importi pensionistici, corrisposti - in taluni casi - anche da più di un decennio;
in particolare - come è emerso anche da un ciclo di audizioni informali svolte dalla XI Commissione nell'aprile 2009 - a seguito dell'inserimento dei citati trattamenti pensionistici da parte dell'INPS nella procedura informatizzata (avviata a partire dal 1999), sono emersi dubbi su difformi applicazioni della normativa di riferimento per il calcolo delle pensioni ed errori materiali di calcolo;
nonostante i tavoli tecnici sull'argomento siano stati avviati ormai dall'anno 2003, non è ancora possibile dire che, dai diversi soggetti coinvolti (ad ogni livello), provengano notizie collimanti sulla situazione complessiva e sugli stessi dati di calcolo;
si è, quindi, generata una enorme confusione circa la reale entità del fenomeno;
una situazione di particolare complessità interessa, poi, il regime dei pensionati pre e post 1993, considerato che, per circa 200 lavoratori pensionati tra il 1993 e il 1998, l'ex Consorzio - anche al fine di incentivare l'esodo dal lavoro per la ristrutturazione dell'ente - ha riconosciuto, con relativa assunzione di responsabilità, l'indennità di contingenza in misura intera anziché ridotta, mentre analogo riconoscimento non è avvenuto per i dipendenti andati in quiescenza prima del 1993 (e, ovviamente, non vale per i pensionati post 1998);
nel corso delle audizioni informali richiamate in precedenza, sembra essere emersa la possibilità di risolvere, in sede tecnica, la questione della restituzione delle somme sinora erogate, nel senso che l'istituto erogatore potrebbe anche abbandonare la richiesta di recupero dei relativi indebiti, stante il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, e potrebbe mantenere, quanto meno per i lavoratori andati in pensione tra il 1993 e il 1998, inalterato il calcolo del trattamento pensionistico e, dunque, non darebbe corso alla ricostituzione delle prestazioni, in virtù delle dichiarazioni ricevute dall'ex Consorzio in relazione al calcolo dell'indennità di contingenza in misura intera;
restano, in ogni caso, forti timori sulla vicenda, a più riprese espressi - anche nella sede delle audizioni informali citate - da parte di lavoratori e pensionati interessati, che lamentano di avere subito una lesione del principio di legittimo affidamento;
per tali ragioni, occorre verificare gli spazi esistenti per evitare, non soltanto che possa essere chiesta la restituzione dei trattamenti già corrisposti, ma anche che possa essere rideterminato in misura irragionevole il trattamento spettante agli aventi diritto,
impegna il Governo:
a) a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di intervenire sull'INPS, al fine di assicurare l'abbandono del recupero dei relativi indebiti nei confronti dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche di cui in premessa, salvo il caso di dolo degli stessi, evitando che essi siano tenuti a ripetere le somme ricevute, in virtù del principio di legittimo affidamento dell'interessato;
b) a verificare la possibile adozione di una specifica misura, eventualmente anche di carattere normativo, che disponga la sanatoria dei calcoli già effettuati e che consenta di mantenere entro margini di ragionevolezza ed equità l'eventuale ricostituzione pro futuro delle prestazioni - alla luce delle vigenti disposizioni di legge - nel nuovo importo da porre in pagamento per i pensionati collocatisi in quiescenza prima del 1993 o dopo il 1998;
c) a invitare l'Autorità Portuale e l'INPS a riesaminare, di comune intesa e sulla base delle indicazioni del Libro bianco, le posizioni relative alle pensioni ricalcolate in diminuzione;
d) ad assumere le iniziative di competenze nei confronti dell'Autorità portuale affinché, in base ad un oggettivo riesame delle motivazioni dell'epoca e ove siano assenti dolo o colpa grave, provvede al rilascio delle necessarie certificazioni per permettere all'INPS, sulla base delle suddette certificazioni, di ripristinare il pagamento delle pensioni nell'importo originario rivalutato.
(7-00170)
«Scandroglio, Bonino, Cazzola, Carlucci».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1987 0026

GEO-POLITICO:

GENOVA, GENOVA - Prov, LIGURIA

EUROVOC :

assunzione

indennita' e spese

legislazione

pagamento

pensionato

personale dei trasporti

personale di terra

rimborso

sicurezza sociale

societa' consortili