DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 03/02/2009
DISCUSSIONE IL 03/02/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/02/2009
DISCUSSIONE IL 11/02/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/02/2009
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00092
presentata da
FILIPPO ASCIERTO
mercoledì 3 dicembre 2008, seduta n.097
La IV Commissione,
premesso che:
l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che il Ministero della difesa, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, predisponga un piano pluriennale per la costruzione, acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
sempre l'articolo 2 comma 629, stabilisce che entro otto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro della difesa emani un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale;
per avviare il programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa procede alla alienazione di alloggi, in numero non inferiore alle tremila unità, da individuarsi fra quelli non più utili ai fini istituzionali, assicurando la permanenza dei conduttori con reddito inferiore a quello stabilito annualmente dal Ministro con proprio decreto;
con decreto ministeriale 2 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006, il Ministro della difesa aveva individuato e dichiarato alienabili 4.493 alloggi non più utili ai fini istituzionali;
il comma 628 della citata legge n. 244 del 2007, alla lettera a), numero 1), stabilisce che gli alloggi di servizio all'incarico siano solo quelli assegnati al personale per il quale è richiesta «la costante presenza del titolare nella sede di servizio»;
sempre il comma 630 della stessa legge sospende le azioni di recupero forzoso da parte dell'amministrazione difesa fino alla emanazione del programma pluriennale di cui al comma 627;
impegna il Governo:
ad attenersi, nell'emanando regolamento, allo spirito ed alla lettera del comma 628, lettera a), numero 1);
a sottoporre al parere della Commissione, unitamente al regolamento, anche l'elenco degli alloggi alienabili, tenendo conto dei 4.493 alloggi individuati con il decreto ministeriale del 2 marzo 2006;
a chiarire nell'emanando regolamento la natura pluriennale del programma di alienazione, esplicitando in maniera inequivocabile che il programma di vendita non si esaurisce con l'emanazione del primo elenco di alloggi, ma che esso proseguirà fino al completo rinnovo ed ampliamento del patrimonio abitativo;
a garantire la permanenza negli alloggi dei conduttori con basso reddito non sulla base di un limite temporale prefissato, ma in relazione al permanere del reddito familiare al di sotto della soglia fissata annualmente dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
a non intraprendere azioni di recupero forzoso fino al completamento del programma pluriennale di alienazione del patrimonio abitativo.
(7-00092) «Ascierto».