ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00054

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 63 del 08/10/2008
Firmatari
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 08/10/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 27/02/2012


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/02/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00054
presentata da
ALESSANDRO MONTAGNOLI
mercoledì 8 ottobre 2008, seduta n.063

La IX Commissione,
premesso che:
i quadricicli leggeri, ai sensi della direttiva 2002/24/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore, sono veicoli con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, con velocità massima uguale o inferiore a 45 km/h e cilindrata massima di 50 cc per i motori ad accensione comandata, oppure potenza massima di 4 kW per gli altri motori a combustione interna o elettrici. I quadricicli che eccedono tali limiti di massa, velocità e potenza, sono denominati «pesanti», con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto merci), potenza massima del motore inferiore o uguale a 15 kW e velocità massima di 80 km/h;
i quadricicli leggeri vengono assimilati dal codice della strada ai ciclomotori;
la disciplina sui ciclomotori è recata dall'articolo 52 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Riguardo ai quadricicli, l'articolo 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, stabilisce che i quadricicli leggeri «sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e»;
i quadricicli pesanti vengono invece assimilati, secondo quanto disposto dalla predetta direttiva 2002/24/CE, ai tricicli. Infatti sempre ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2003, articolo 1, comma 3, lettera b), i quadricicli pesanti «sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e»;
per condurre un quadriciclo leggero occorre avere compiuto 14 anni ed avere conseguito il certificato di idoneità alla guida, il cosiddetto «patentino», rilasciato dalla Motorizzazione Civile dopo il superamento di un esame finale;
il candidato al conseguimento del patentino deve esibire una certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici. Il certificato medico può venire rilasciato dal medico di base, che si limita ad accertare l'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore. Coloro che hanno compiuto il 18o anno di età prima del 1o ottobre 2005 conseguono il patentino semplicemente frequentando un corso di formazione in autoscuola e presentando il certificato medico sopra citato (non devono quindi sostenere un esame finale);
per guidare un quadriciclo pesante è, invece, necessario conseguire la patente di guida A1 a partire dal 16o anno d'età. Il quadriciclo pesante si guida anche con la patente B o superiori a partire dal 18o anno d'età;
al fine di evitare discriminazioni a contrario tra le imprese costruttrici di quadricicli nazionali rispetto alle loro concorrenti dell'Unione europea, sarebbe auspicabile che eventuali provvedimenti del Governo in materia di circolazione e di sicurezza stradale fossero maggiormente diretti ad incrementare la sicurezza dei conducenti di tali mezzi da incidenti stradali soprattutto obbligando alla predisposizione e all'uso delle cinture di sicurezza ma comunque osservando in maniera coerente la normativa europea in materia di libera circolazione delle merci e di omologazione dei veicoli motorizzati (direttiva 2002/24/CE), secondo la quale gli Stati membri dell'Unione europea non possono «rifiutare l'immatricolazione, la vendita o la circolazione su strada» di veicoli che, com'è il caso dei quadricicli, rispettano pienamente la direttiva quadro europea;
in tema di quadricicli si fa ancora presente una ulteriore discrasia che riguarda le statistiche incidentali. L'Istat infatti fornisce annualmente un rapporto sullo stato dell'incidentalità all'interno della rete viaria italiana, raccogliendo ed elaborando i dati messi a disposizione dalle forze dell'ordine e dalle polizie locali, che provvedono a compilare un modello statistico predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (il cosiddetto modello CTT/INC);
detto modello, nella sezione dedicata alle tipologie veicolari, include la categoria del quadriciclo leggero, estrapolandola da quella dei ciclomotori ai quali i quadricicli leggeri sono assimilati dal codice della strada;
la definizione di quadriciclo leggero comprende tipologie veicolari con caratteristiche costruttive differenti. In particolare nella categoria del quadriciclo leggero rientrano i cosiddetti quad o ATV, che differiscono dalle tradizionali vetturette anche per la mancanza di un abitacolo chiuso e per la presenza del manubrio al posto del volante;
minicar e quad non soltanto presentano caratteristiche costruttive e funzionali differenti e, conseguentemente, un diverso comportamento su strada, ma sia le case costruttrici sia la clientela finale perlopiù non coincidono. Si tratta in altre parole di comparti tra loro non omogenei;
i dati sull'incidentalità attribuiti dall'Istat ai quadricicli leggeri si riferiscono pertanto in modo univoco a categorie veicolari tra loro non omogenee come minicar e quad;
non è chiaro in quale tipologia veicolare l'Istat collochi la categoria dei quadricicli pesanti;
in materia di sicurezza il capitolo 11 della direttiva 97/24/CE «relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote» definisce l'omologazione degli ancoraggi e delle cinture di sicurezza di ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli;
l'articolo 172 del codice della strada stabilisce l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia in riferimento a conducenti e passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 (autovetture e veicoli commerciali fino a 12 tonnellate) esentando di fatto dall'obbligo conducenti e passeggeri di quadricicli leggeri e pesanti (categorie internazionali L6 ed L7);
ne consegue pertanto che gli occupanti di quadricicli leggeri e pesanti non sono tenuti ad utilizzare le cinture di sicurezza nonostante l'obbligo di omologazione delle stesse imposto alle case costruttrici e dalle stesse rigorosamente rispettato;
la situazione sopra descritta genera equivoci e fraintendimenti circa l'obbligo per i costruttori di montare sistemi di ritenuta, provocando agli stessi un grave danno d'immagine;
per guidare un quadriciclo pesante è necessario conseguire la patente di categoria A1 a partire dal 16o anno di età;
i programmi d'esame per il conseguimento delle patenti di guida di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2003, n. 40T, che recepisce la direttiva comunitaria 2000/56/CE del 14 settembre 2000, nell'individuare i veicoli da impiegare per le prove d'esame, identificano in un «motociclo senza sidecar con cilindrata pari o superiore a 75 cc» il veicolo di prova per il conseguimento della patente A1;
per tale incoerenza i candidati al conseguimento della patente A1 interessati alla guida di un quadriciclo pesante si vedono pertanto costretti a superare una prova d'esame utilizzando un veicolo a due ruote,
impegna il Governo:
ad intraprendere le necessarie iniziative volte ad una modifica del codice della strada che prevedano, in particolare:
1) l'estensione a conducenti e passeggeri di quadriciclo dell'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza;
2) la coerente osservanza delle norme comunitarie in materia di obblighi prestazionali e di sicurezza richiesti dai quadricicli, senza discriminare le imprese costruttrici italiane che operano nel settore, rispetto alle imprese concorrenti dell'Unione;
3) lo scorporo dei dati sull'incidentalità forniti dall'ISTAT relativi ai quadricicli da quelli relativi ai quad, onde consentire una rappresentazione del fenomeno infortunistico più aderente alla realtà;
4) l'introduzione della possibilità per l'aspirante alla conduzione di quadriciclo pesante di sostenere la prova d'esame alla guida di un quadriciclo anziché di un motociclo, anticipando quanto peraltro già previsto dalla direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
(7-00054) «Montagnoli, Reguzzoni».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

codice della strada

direttiva comunitaria

diritto comunitario

dispositivo di sicurezza

libera circolazione delle merci

norma europea

patente di guida

protezionismo

raccolta dei dati

sicurezza stradale

trasporto merci

veicolo a due ruote