DISCUSSIONE IL 23/09/2008
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/09/2008
DISCUSSIONE IL 30/09/2008
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2008
DISCUSSIONE IL 19/11/2008
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/11/2008
DISCUSSIONE IL 27/11/2008
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2008
DISCUSSIONE IL 03/12/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/12/2008
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 03/12/2008
CONCLUSO IL 03/12/2008
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00040
presentata da
ALBERTO FLUVI
giovedì 18 settembre 2008, seduta n.052
La VI Commissione,
premesso che:
il decreto legislativo n. 164 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva Mifid) ha apportato numerose variazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
una significativa variazione al TUF è costituita dall'inserimento fra i «servizi e attività di investimento» del nuovo servizio di «consulenza in materia di investimenti» (articolo 1, comma 5, lettera f);
con il nuovo articolo 18-bis del TUF è stata istituita nel nostro Paese la figura del consulente finanziario persona fisica, abilitato - se in possesso di determinati requisiti - a prestare il servizio di «consulenza in materia di investimenti» al pari delle imprese di investimento e delle banche, a favore delle quali continua a sussistere la riserva di attività;
per imprese di investimento si intendono, secondo definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF, «le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie»;
la legislazione italiana prevede per le Sim la forma giuridica di società per azioni (secondo la previsione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del TUF); per le Sim che prestano esclusivamente il servizio di «consulenza in materia di investimenti» la Banca d'Italia, con proprio provvedimento del 29 ottobre 2007, ha fissato in euro 120.000 il capitale sociale minimo, ossia pari al capitale minimo per costituire una S.p.a. secondo il codice civile;
di contro, la direttiva 2004/39/CE (direttiva mifid), all'articolo 4, paragrafo 1, non impone alcuna forma giuridica specifica per le imprese di investimento e, all'articolo 67, paragrafo 3, stabilisce in euro 50.000 il capitale iniziale delle stesse, quando dedicate, in via esclusiva, alla consulenza ed alla raccolta ordini;
a partire dall'aprile dell'anno 2004 in Italia sono nate circa 200 strutture aziendali - nella gran parte sotto la forma giuridica di società per azioni - dedicate alla consulenza, con una attività particolarmente apprezzata dai risparmiatori, soprattutto perché svolta in totale indipendenza;
in assenza di modifiche legislative, entro il termine massimo del 31 dicembre 2008 tali società dovranno obbligatoriamente trasformarsi in Sim: ciò risulterebbe particolarmente gravoso per le Srl, che sarebbero chiamate alla trasformazione in Spa, e, soprattutto, ad un pressoché generale adeguamento del capitale sociale;
tutto ciò determina un trattamento delle imprese nazionali che prestano solo il servizio di consulenza meno favorevole rispetto alle imprese di altri Stati membri, poiché le società italiane devono comunque rispettare il requisito del capitale minimo di euro 120.000;
in aggiunta a questi gravami, l'obbligo della trasformazione in spa/Sim comporterebbe, in capo alle società di «consulenza», oneri economici particolarmente pesanti - tali da rendere impossibile, di fatto, la prosecuzione dell'attività - e del tutto ingiustificati dal momento che l'attività delle società in parola, sul mercato del risparmio, è caratterizzata da un puro intervento intellettuale,
impegna il Governo
ad assumere le iniziative necessarie - anche di carattere normativo, mediante l'esercizio della delega integrativa e correttiva di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) - al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria anche alle società a responsabilità limitata nazionali appositamente costituite, purché rispettino i requisiti patrimoniali minimi previsti dall'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.
(7-00040)
«Fluvi, Ceccuzzi, Fiano, Pizzetti».