ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08709

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 737 del 20/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 20/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08709
presentata da
SUSANNA CENNI
giovedì 20 dicembre 2012, seduta n.737

CENNI. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

Federconsorzi (Federazione italiana consorzi agrari) fu fondata a Piacenza nel 1892. Ente, prima di natura privatistica e successivamente organo fondamentale della politica agricola statale, Federconsorzi fu commissariata nel 1991 dall'allora Ministro dell'agricoltura, Giovanni Goria;

nel mese di marzo del 1993 il tribunale fallimentare di Roma ha approvato la vendita di tutti i beni della Federconsorzi, accogliendo di fatto la proposta della Srg Spa, società costituita da un gruppo di creditori, fissando un prezzo di vendita complessivo, non riferito ai singoli beni;

nel mese di agosto del 1993 è stato firmato l'atto quadro di cessione di tutti i beni in favore di Sgr. Nel 1995 il Commissario governativo della Federconsorzi pose il problema di una equa corrispondenza tra i valori pagati da Sgr ed i beni acquisiti, evidenziando come questi beni fossero di valore superiore al prezzo pagato. Per superare questa problematica Sgr e la Liquidazione giudiziaria, senza l'accordo e la presenza del Commissario governativo, definirono nel 1998 un accordo transattivo nel quale Sgr trasferì alcuni crediti;

è in corso da oltre otto anni una vertenza aperta da circa 800 ex lavoratori della Federconsorzi con il Ministero delle politiche agricole;

il Ministero delle politiche agricole aveva infatti assunto come obbligo di fronte al tribunale fallimentare (accordo sindacale del 17 novembre 1992 confermato dall'accordo sindacale del 28 aprile 1994) che sarebbero stati assunti, nella neo costituita società Agrisviluppo Spa, almeno 250 dipendenti della Federconsorzi. La mancata attuazione dell'accordo ha determinato il licenziamento di gran parte del personale della Federconsorzi (e delle società interamente controllate) o l'assunzione presso altri uffici della pubblica amministrazione con qualifica e remunerazione base inferiore rispetto alla precedente;

il verificarsi di tale situazione, difforme da quella risultante dagli impegni assunti da Sgr, ha determinato l'accertamento del danno da parte del tribunale di Perugia;

il giudizio avviato dagli ex dipendenti della Federconsorzi, presso il tribunale civile di Roma contro il Ministero delle politiche agricole per «culpa in vigilando» è ancora pendente, mentre il danno subito è stato quantificato in circa 240 milioni di euro;

per quanto riguarda la quantificazione dei beni di Federconsorzi rimane tutt'ora irrisolta anche la valutazione degli ammassi di titolarità rilevati dai consorzi agrari per i quali, fin dal 1992, il commissario governativo aveva chiesto la loro liquidazione in favore della stessa Federconsorzi;

nel 2004, dopo una lunga vertenza giudiziaria, una sentenza della Corte di cassazione (numero 26159/07) ha condannato il Ministero della politiche agricole a pagare i debiti, per i servizi relativi all'ammasso di grano resi dai consorzi agrari, quantificati in circa 600 milioni di euro. Nella stessa sentenza viene rinviata la quantificazione degli interessi dovuti alla corte d'appello. Nel 2007 la corte di appello di Roma (sentenza numero 4699/2012) si è espressa sugli interessi decretando che oltre agli interessi pari al tasso di sconto, aumentato del 4,4 per cento, e capitalizzato semestralmente, si applicasse una maggiorazione dei danni;

la sentenza numero 4699/2010 della corte di appello di Roma è stata impugnata nuovamente dinanzi alla Corte di cassazione da parte dell'Avvocatura dello Stato in riferimento «unicamente al riconoscimento della spettanza a Federconsorzi della capitalizzazione semestrale, in quanto violativa dei principi in tema di anatocismo»;

con il decreto n. 0011109 del 9 dicembre 2010, a firma dell'allora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan, è stato nominato commissario governativo della Federazione italiana dei consorzi agrari in concordato preventivo il magistrato della Corte dei conti Andrea Baldanza. Tale decreto prevede nello specifico, all'articolo 1 comma 3, che il Commissario possa procedere «alla ricognizione del contenzioso pendente ed in particolare di quello nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine ai crediti derivanti dalla rendicontazione della gestione degli ammassi dei prodotti agricoli, nonché il contenzioso promosso dagli ex dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e di alcune società da essa controllate, con il compito di definire, anche in via transattiva, i predetti contenziosi, ferme restando le attribuzioni assegnate dalla legge all'Avvocatura Generale dello Stato»;

rispetto al contenzioso sugli ammassi agricoli la Corte di cassazione ha ribadito che la Federconsorzi sia la titolare di tali beni: con sentenza del 15 luglio 2009 numero 16504 ha affermato infatti «indubitabile, che la società Federconsorzi investita del compito di gestire determinati beni per conto dello Stato in regime di separazione contabile e pur se legalmente rappresentata dal commissario governativo sia e resti l'unica titolare di quei beni, così come degli altri facenti pare del suo rimanente patrimonio». Inoltre la Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che di tale situazione si sia tenuto conto anche in sede di omologazione del concordato in quanto «la cessione dei beni non riguardava le attività relative alla gestione degli ammassi per conto dello Stato, la quale rimase affidata alla Federconsorzi in persona del Commissario Governativo»;

dal 22 giugno del 2011 Luigi Farenga è stato nominato, dalla sezione fallimentare del tribunale di Roma, commissario liquidatore di Federconsorzi;

la legge n. 44 del 2012, all'articolo 12, comma 6, prevede che «I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali»;

ad oggi il commissario governativo Andrea Baldanza ha manifestato la volontà di arrivare ad una soluzione transattiva della vertenza intrapresa dagli ex dipendenti di Federconsorzi;

la ricerca di un accordo, disposto dalla legge n. 44 del 2012, verrebbe reso di fatto impossibile da due fattori principali:

la mancata erogazione da parte dello Stato (ed in particolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) di circa un miliardo di euro a Federconsorzi. Erogazione attualmente sospesa in attesa del ricorso presentato, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, dai Ministeri delle politiche agricole e dell'economia e delle finanze contro la sentenza numero 4699/2012 della corte di appello di Roma (come si evince dalla risposta del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga, alla interrogazione a risposta immediata in Commissione numero 5/06333, in data 7 marzo 2012);

la presa di posizione del comitato dei creditori che, per voce del commissario liquidatore Luigi Farenga, si ritiene unico titolare di quanto lo Stato (ed in particolare il Ministero delle politiche agricole) deve alla Federconsorzi. Una posizione che appare all'interrogante in violazione di quanto espresso nella sentenza della Corte di cassazione sopracitata del 15 luglio 2009 numero 16504 -:

se non ritenga opportuno intraprendere ogni iniziativa urgente affinché gli ex dipendenti della Federconsorzi rientrino pienamente tra i beneficiari della legge n. 44 del 2012, all'articolo 12, comma 6;

quale tempistica, quale strumento normativo e quali criteri di quantificazione e di ripartizione verranno utilizzati per attuare l'articolo 12 comma, 6 della legge n. 44 del 2012. (5-08709)