ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08708

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 737 del 20/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 20/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 20/12/2012
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 20/12/2012
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 20/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 20/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08708
presentata da
PAOLO GRIMOLDI
giovedì 20 dicembre 2012, seduta n.737

GRIMOLDI, GOISIS, RIVOLTA e CAVALLOTTO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

lo «Schema di regolamento per la modifica degli articoli 5 e 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010» prevede l'istituzione di un percorso abilitante riservato a docenti con almeno 36 mesi di servizio;

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, redatto in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 (CE), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali fra diversi Paesi comunitari, fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione nel paese di arrivo anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro di partenza in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, esclusivamente nei casi in cui non sia già prevista una regolamentazione della professione nello Stato di provenienza;

il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, agli articoli 5 e 15 stabilisce che il «numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi sia determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali; gli accessi al tirocinio formativo attivo, a numero programmato, sono determinati secondo specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si tiene altresì conto dei titoli di studio, di servizio, nonché delle pubblicazioni»;

ai sensi del comma 13 dell'articolo 15, il punteggio riservato al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi: servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione: 360 giorni: 4 punti; da 361 a 540 giorni: 6 punti; da 541 a 720 giorni: 8 punti; da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività;

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e la direttiva comunitaria 2005/36(CE) consentono a tutti i professionisti comunitari di esercitare la relativa professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali;

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, esplicita all'articolo 21, comma 2, che l'accesso alla professione è consentita solo a coloro che abbiano esercitato a tempo pieno la professione, intendendo l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 29 novembre 2007 «cattedra completa un posto ad orario intero e precisamente di 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali (22 di insegnamento + 2 ore di programmazione) per la scuola primaria e 18 ore settimanali per la scuola secondaria di 1° e 2° grado»;

il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 sancisce l'applicazione della norma per il conseguimento dell'abilitazione sopra menzionata solo negli Stati membri che presentino «assenza di regolamentazione», escludendo quindi lo Stato italiano in cui tale regolamentazione è stata effettuata dal legislatore attraverso l'istituzione di scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, poi sostituite dai tirocini formativi attivi;

alla luce delle citate normative italiana ed europea i presunti aventi diritto all'abilitazione riservata sono «i cittadini italiani in territorio italiano»;

non si è mai verificata l'assenza di regolamentazione in materia di ottenimento del titolo abilitante, né della norma concernente le modalità di accesso alla pubblica amministrazione, bensì la sola sospensione dell'avvio di nuovi cicli dei percorsi abilitanti riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010, limitatamente alla scuola secondaria;

i sistemi generali di riconoscimento dei diplomi introdotti dalle direttive 89/48 e 92/51 si limitano ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro, di conseguenza un richiedente non può avvalersi della direttiva comunitaria 2005/36 CE per ottenere di essere esonerato da una procedura di selezione, come peraltro confermato dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, C-586/08, del 17 dicembre 2009, punti 27 e 28, che trova applicazione per analogia;

l'accoglimento della richiesta tesa ad ottenere l'istituzione di un percorso abilitante autonomo e separato dall'ordinario per i candidati vantanti i requisiti di servizio previsti dalla modifica al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 appare giuridicamente discriminante per i candidati privi di tale requisito, poiché l'esperienza accumulata per almeno 360 giorni è già abbondantemente riconosciuta con un punteggio aggiuntivo nel test d'accesso e nello svolgimento del tirocinio formativo attivo, come riduzione dell'impegno e come agevolazioni nello svolgimento del servizio, in modo tale da differenziare nettamente i docenti con esperienza dai neolaureati, dal momento dell'ingresso all'intera durata del percorso abilitante;

inoltre la predetta richiesta vanificherebbe il percorso degli abilitati regolari in possesso di un punteggio di servizio inferiore, benché regolarmente selezionati, a differenza degli stessi;

la modifica del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 finalizzata all'istituzione di un percorso senza test d'accesso per i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio appare inoltre «inefficace» relativamente alla soluzione dell'annoso problema del precariato, nonché addirittura incompatibile col concetto di programmazione degli accessi;

non essendo in grado di fornire una quantificazione degli aventi diritto al tirocinio formativo attivo speciale, come peraltro esplicitamente ammesso dal Sottosegretario Rossi Doria nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione VII n. 5/08038, si ritiene che il Ministro interrogato non possa procedere al riconoscimento illimitato dell'abilitazione per un numero di docenti imprevedibile, calcolato sull'ultimo triennio, senza tener conto dei servizi prestati negli ultimi dieci anni, dell'organico precedente alla riduzione del personale e dei servizi prestati dai docenti delle scuole paritarie;

sarebbe quanto mai opportuno prevedere, anche attraverso una modifica legislativa del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249, le seguenti condizioni:

a) il contenimento della platea degli aventi diritto al tirocinio formativo attivo speciale riducendo la durata del servizio utile, escludendo dalla valutazione il servizio «aspecifico», in modo tale da non creare ulteriori sacche di privilegio, richiedendo 36 mesi effettivi di servizio a cattedra completa, con contratti di almeno 180 giorni continuativi, nella classe di concorso specifica per la quale s'intenda acquisire l'abilitazione, limitatamente agli anni in cui vi sia stata la sospensione dell'avvio di nuovi cicli del percorso regolare di abilitazione;

b) la predisposizione di una «partenza scaglionata» in più anni, fino al 2015, dei tirocini formativo attivi speciali, dando priorità ai candidati aventi un'anzianità maggiore, in modo da assecondare la disponibilità delle università, in osservanza del parere del CUN del 12 settembre 2012 sullo «Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249»;

c) la predisposizione di un test d'ingresso sulle competenze dei candidati aventi determinati requisiti di servizio, senza numero chiuso;

d) l'istituzione di una prova finale abilitante con soglia di sufficienza, atta a verificare anche la preparazione disciplinare dei candidati, comprensiva di una prova nazionale, di una prova scritta e di una prova orale;

e) la richiesta del livello B2 di inglese e conoscenze informatiche adeguate all'uso didattico, come già previsto dal decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249;

f) l'istituzione di un sistema di reclutamento anche per le supplenze davvero meritocratico, atto a evitare il paradosso per il quale persone sottopostesi a un triplice test d'ingresso e a un numero chiuso debbano trovarsi in coda, in virtù del punteggio, a persone che abbiano potuto evitare o che abbiano fallito tale selezione;

g) in alternativa a quanto precisato nella lettera f) differenziare nettamente il punteggio dell'abilitazione derivante dal tirocinio formativo attivo ordinario rispetto al tirocinio formativo attivo speciale, come già avvenuto in passato con il sistema delle SSIS rispetto ai corsi abilitanti riservati e alle idoneità da concorso, oppure la «non valutazione» nelle graduatorie di istituto di seconda fascia del «punteggio dei tre anni di servizio» utili al conseguimento dell'abilitazione attraverso il tirocinio formativo attivo speciale, detraendolo dal computo del punteggio totale -:

alla luce di quanto espresso in premessa, se intenda valutare l'opportunità di recedere dalla decisione di istituire il tirocinio formativo attivo «parallelo-riservato»;

nel rispetto del principio d'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana, se non ritenga altresì doveroso tutelare i docenti che rispondono ai criteri previsti dalla citate normative, seppure in possesso di 36 mesi di servizio, valutando l'opportunità di attuare una modifica del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, secondo i criteri indicati in premessa.(5-08708)