ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08705

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 736 del 19/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: COSCIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRANATA BENEDETTO FABIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 19/12/2012
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 19/12/2012
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 19/12/2012
CARRA ENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 19/12/2012
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 19/12/2012
GIULIETTI GIUSEPPE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 19/12/2012
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 19/12/2012
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/12/2012
Resoconto SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 20/12/2012
Resoconto ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

NUOVO PRIMO FIRMATARIO IL 20/12/2012

DISCUSSIONE IL 20/12/2012

SVOLTO IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08705
presentata da
MARIA COSCIA
mercoledì 19 dicembre 2012, seduta n.736

COSCIA, SIRAGUSA, GRANATA, GOISIS, BARBIERI, ENZO CARRA, ZAZZERA e GIULIETTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il decreto del Ministro del 10 settembre 2010, n. 249, definisce le modalità di formazione degli insegnanti, e attribuisce, in particolare, ai corsi di tirocinio formativo attivo, di durata annuale attivati dalle università in collaborazione con le istituzioni scolastiche e conclusi da un esame finale, il valore abilitante all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998;

tale decreto stabilisce altresì che l'accesso ai tirocini formativi attivi è a numero programmato con una prova di selezione;

esso è riservato in via generale ai candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle classi specifiche per l'insegnamento, ma nella fase transitoria possono partecipare alle prove di selezione sia coloro che erano già in possesso, alla data del 15 febbraio 2011, dei titoli e dei diplomi di laurea specialistica (o magistrale corrispondente) e dei crediti in determinati settori scientifico-disciplinari previsti per ciascuna classe di abilitazione dal decreto ministeriale n. 22 del 2005 (ex «requisiti SSIS»), ovvero dei requisiti previsti dalla normativa previgente, sia coloro che nell'anno accademico 2010/2011 erano iscritti a corsi finalizzati al conseguimento degli stessi titoli e requisiti, inclusi eventuali corsi volti al recupero di crediti necessari (nota ministeriale 29 aprile 2011 n. 1065) una volta portati a termine tali percorsi;

in data 9 maggio 2012 con una nota pubblicata sul proprio sito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica che per i docenti con 36 mesi di servizio, ma senza il possesso della prescritta abilitazione, verrà individuato un percorso ad hoc;

con nota stampa del 29 maggio 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica «tempi più lunghi per i tirocini formativi per i professori privi di abilitazione che hanno almeno tre anni di insegnamento alle spalle. L'avvio dei moduli aggiuntivi ai corsi di Tfa (tirocini formativi attivi) riservati ai docenti non abilitati con servizio richiede - spiega il Ministero sul suo sito - una modifica del decreto ministeriale n. 249 del 2010 con un altro provvedimento regolamentare di pari rango. L'iter di approvazione, già avviato, non potrà concludersi in tempi brevi per la necessaria e prescritta acquisizione di tutti i pareri degli organi consultivi previsti. L'approvazione del regolamento consentirà nella programmazione 2012-13 l'istituzione di un doppio percorso di Tfa: uno che prevede la selezione, la formazione in aula il tirocinio e l'esame finale, l'altro che permette ai docenti con tre anni di servizio di accedere direttamente alla formazione in aula e all'esame finale»;

la normativa attualmente in vigore in materia di accesso del personale docente al tirocinio formativo attivo propedeutico all'abilitazione non prevede alcun tipo di percorso differenziato tra quei docenti che già da anni insegnano nelle classi e chi vi si accinge per la prima volta;

per i docenti non abilitati ma con servizio, il tirocinio formativo attivo risulta quindi al momento l'unica via percorribile per conseguire l'abilitazione; nonostante l'esperienza pluriennale di insegnamento già maturata, la normativa impone a questi docenti il superamento delle prove selettive a numero chiuso per accedere al tirocinio formativo attivo senza che il periodo di servizio svolto venga loro riconosciuto. La stessa cosa è prevista anche per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) e i diplomati magistrali inseriti in III fascia di istituto;

gli insegnanti tecnico-pratici sono ad oggi l'unica categoria di docenti esclusa dalla possibilità di conseguire l'abilitazione;

il decreto ministeriale n. 85 del 2005 concedeva a coloro che avessero accumulato almeno 360 giorni di servizio nelle scuole entro il 6 giugno 2004 l'accesso ai corsi abilitanti della durata di un solo anno, con un esame finale ma senza un test di ammissione;

è poi particolarmente grave la mancata attivazione del tirocinio formativo attivo per tutte le discipline artistiche e musicali che afferiscono all'AFAM;

infine, un gruppo di docenti ha partecipato al corso abilitante speciale indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ex lege n. 143 del 2004 - decreto ministeriale n. 85 del 2005, giusto provvedimento del giudice amministrativo, ed è stato inserito con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, poiché al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso (22 dicembre 2005), non avevano maturato i 360 giorni di servizio, come previsto dall'articolo 36, comma 1-bis del decreto-legge 27 febbraio 2009, n. 14, ma li avevano maturati successivamente e comunque prima dell'inizio dei corsi;

pur essendo stati ammessi con riserva, hanno frequentato i corsi, per un totale di 600 ore, suddivise in moduli di didattica frontale e laboratori. Hanno pagato una tassa di iscrizione di euro 1.750, hanno sostenuto con profitto gli esami in itinere (diciannove), nonché l'esame finale di Stato. Dunque hanno concluso il loro percorso di formazione all'insegnamento, seppure senza un'abilitazione riconosciuta;

oggi questi docenti sarebbero costretti a concorrere per il tirocinio formativo attivo e a ricominciare un percorso formativo già completato -:

se non intenda rivedere i criteri di accesso attualmente previsti nella bozza di regolamento ancora in corso di approvazione, promuovendo uno specifico percorso abilitante destinato a coloro che insegnano da almeno 360 giorni anche non consecutivi, seppure senza abilitazione, con un'equa distribuzione territoriale delle tipologie dei corsi, ma senza limiti territoriali che vincolino la partecipazione ai corsi alle province in cui si sono effettuate le supplenze. (5-08705)