ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08704

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 736 del 19/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: LOLLI GIOVANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08704
presentata da
GIOVANNI LOLLI
mercoledì 19 dicembre 2012, seduta n.736

LOLLI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

quarantasette lavoratori del tribunale e della procura della repubblica presso il tribunale di Sulmona e degli uffici del giudice di Pace di Pratola Peligna Sulmona e Castel Di Sangro, patrocinati dagli avvocati Gabriele Tedeschi, Gabriele Silvestri, Mauro Calore e Teresa Nannarone, hanno depositato ricorso al giudice del Lavoro del tribunale di Sulmona il 29 ottobre 2012, nei confronti del Ministero della giustizia nella persona del Ministro pro tempore, della corte d'appello di L'Aquila nella persona del Presidente pro tempore della Procura Generale della Repubblica presso la corte d'appello di L'Aquila nella persona del Procuratore generale chiedendo:

«che l'illustrissimo Giudice adito, per l'urgenza che il caso richiede, - sospenda, immediatamente, inaudita altera parte, l'efficacia degli atti impugnati come indicati in premessa;

dichiari, con decreto inaudita altera parte, ovvero con ordinanza previa comparizione delle parti avanti a sé, la nullità e/o l'illegittimità, e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia degli atti impugnati;

in via subordinata - rimetta gli atti alla Corte Costituzionale previa declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza delle diverse questioni di legittimità costituzionale evidenziate nel ricorso che comporteranno anch'esse, vieppiù, l'illegittimità dei suddetti provvedimenti e l'annullamento degli atti impugnati...»;

gli atti impugnati (accordo sindacale siglato presso il Ministero della giustizia in data 9 ottobre 2012, circolare del Ministero di giustizia n. 5116 del 15 ottobre 2012 diramata dalla corte d'appello di L'Aquila e dalla procura della Repubblica Generale di L'Aquila protocollo n. 0003074-0 del 17 ottobre 2012, l'interpello distrettuale del 17 ottobre 2012, finalizzato alla ridistribuzione del personale perdente posto ed alla copertura dei posti vacanti nel distretto della corte d'appello di L'Aquila in funzione della riorganizzazione degli uffici giudiziari di cui alla legge 14 settembre 2011 n. 148), di fatto imponevano ai dipendenti di indicare entro il 3 novembre 2012 una sede ove essere trasferiti all'interno dello stesso distretto;

con provvedimento del 31 ottobre 2012 il giudice del lavoro di Sulmona, accogliendo la tesi dei ricorrenti, sospendeva i provvedimenti impugnati e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 12 novembre 2012;

all'udienza del 12 novembre 2012 il Ministero della giustizia si costituiva in giudizio con memoria difensiva ed in aula compariva il capo dipartimento dottor Luigi Birritteri;

quest'ultimo, come è agevole desumere dal filmato visibile sul sito www.zac7.it, lasciando letteralmente stupefatti i presenti in aula, in particolare i dipendenti dello stesso Ministero, si rivolgeva al giudice con dichiarazioni del tipo «lei non ha giurisdizione», «riteniamo che questa sospensione generale che di fatto blocca la procedura su tutto il territorio nazionale, non sia rispettosamente di sua competenza» «provvedimento gravemente violatorio del contraddittorio»; lo stesso ha accennato al fatto che sarebbero state dette delle falsità, affermando, in relazione al blocco dell'interpello per mobilità esterna «è molto grave che ciò sia accaduto», «siamo preoccupati per le conseguenze contabili e amministrative» «mi sembrava importante metterci la faccia» e così via, tant'è che il collegio di difesa dei ricorrenti è stato costretto più volte ad intervenire ricordando al Capo dipartimento che doveva limitarsi a rendere dichiarazioni e non a compiere, con tono, ad avviso dell'interrogante, sprezzante arbitrarie valutazioni;

inoltre, in totale contraddizione con la premessa all'accordo impugnato, che prevede che il personale può essere destinato ad altro ufficio nell'ambito del distretto ove vi siano posti vacanti, anticipatamente rispetto ai trasferimenti automatici disposti dalla legge, (che decorrono dal 13 settembre 2013) il dottor Birritteri ha ossessivamente ripetuto che nessun trasferimento può essere disposto prima della chiusura del tribunale di Sulmona da lui stabilita al 13 settembre 2016»;

la corte d'appello di L'Aquila con provvedimento del 5-7 novembre 2012 a firma del procuratore generale Falcone e del presidente Schirò ha comunque proceduto alla graduatoria dei dipendenti e ciò nonostante in data 31 ottobre venisse notificato alla corte il provvedimento di sospensione del giudice di Sulmona, cui peraltro, ne è seguito uno identico del Tribunale di Rossano -:

se, per quanto riguarda l'atteggiamento tenuto dal dottor Birritteri, quest'ultimo avesse ricevuto istruzioni in tal senso direttamente dal Ministro o, in caso contrario, se il capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, non abbia abusato dell'autorevolezza del suo ruolo recandosi in un'aula di giustizia, più che a rendere dichiarazioni come parte, a criticare duramente l'operato di un magistrato;

se il Ministro, preso atto di quanto rappresentato in premessa intenda prendere provvedimenti nei confronti del dottor Birritteri.(5-08704)