DE PASQUALE. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 15, comma 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previsto che il medico che curi un paziente, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco;
dal settore viene segnalato che tale obbligo sta spostando massicce quote di mercato a favore dei farmaci generici (in grandissima parte prodotti all'estero in Paesi emergenti), a scapito dei prodotti con marchio (di cui il nostro Paese è il secondo produttore europeo, dopo la Germania), senza che lo Stato risparmi neanche un centesimo dal momento che è dal 2001 che lo Stato, qualunque sia il farmaco prescritto, rimborsa solo fino a concorrenza del prezzo più basso disponibile e l'eventuale differenza la paga liberamente il paziente debitamente informato da medico e dal farmacista dell'esistenza di una alternativa gratuita;
tale intervento sta danneggiando molte imprese che da anni investono sul territorio in innovazione, ricerca e produzione;
la riprova che questa norma distorce la concorrenza è data anche dai vistosi cali di vendita persino di quei prodotti con marchio (originali, con brevetto scaduto), che vengono venduti da anni al «prezzo di riferimento», e cioè al prezzo più basso disponibile;
dal dibattito ormai avviato nel settore è emerso anche che la presunta «identicità» tra i generici e i farmaci originali è tutt'altro che inequivocabilmente e scientificamente dimostrata. Non esiste infatti identità, ma bioequivalenza, ma il fatto che prodotto origine e generico siano definiti bioequivalenti, ammettendo per legge una variabilità che va dall'80 per cento al 125 per cento, non significa che possono andare bene sempre e comunque a tutti. Questo imporrebbe di lasciare al medico la valutazione clinica di cos'è meglio per il singolo paziente ed al paziente la decisione consapevole se spendere mediamente 90 centesimi in più per curarsi con il farmaco originale -:
se il Ministro interrogato non intenda svolgere uno studio sulle ricadute in termini di costi-benefici derivanti dall'introduzione della norma succitata, anche in relazione alle possibili ricadute occupazionali di tale norma sulle produzioni in Italia e per la salvaguardia di molti studi di settore già avviati. (5-08700)