ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08699

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 736 del 19/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: GAROFALO VINCENZO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 19/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08699
presentata da
VINCENZO GAROFALO
mercoledì 19 dicembre 2012, seduta n.736

GAROFALO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

a seguito della risposta presentata dall'interrogante, all'atto di sindacato ispettivo n. 4-14242, del 23 luglio 2012, in cui si evidenziavano i profili d'illegittimità del licenziamento a danno di sette vigili del fuoco dell'isola di Lipari, il Ministro interrogato, ha confermato che, con la sentenza n. 1400/2011 del 3 febbraio 2012, il TAR di Catania aveva disposto il rigetto delle istanze di annullamento dei provvedimenti impugnati, accogliendo pertanto la domanda di risarcimento dei danni e determinando l'esecuzione in forma specifica, mediante la riammissione in servizio dei medesimi ricorrenti;

la suesposta sentenza tuttavia, ha accolto solo parzialmente il ricorso dei sette vigili del fuoco, non ritenendo infatti accettabile la domanda di annullamento dagli stessi avanzata in relazione agli atti impugnati in primo grado;

l'interrogante rileva che alla base di tale controversia di giustizia amministrativa, il Ministero interrogato, abbia commesso un errore a danno dei suddetti vigili del fuoco, in considerazione che originariamente non sarebbe dovuto essere effettuato alcun licenziamento nei confronti degli stessi;

il giudicato del TAR di Catania infatti nel corso della prima sentenza, con cui sono stati licenziati i sette vigili del fuoco, lasciava intendere come ci fossero spazi sufficienti, per non arrivare al punto estremo del licenziamento dei medesimi;

il medesimo giudicato inoltre, andava oltre i limiti dello stesso, in considerazione che la finalità dei ricorrenti, nei confronti dei vincitori di concorso, (i sette vigili del fuoco), consisteva nell'ottenere i posti messi a concorso, aggiungendo inoltre che se tale posizione era acquisibile come lo era effettivamente, lo scopo era quello di una collocazione degli stessi ricorrenti in una graduatoria posta in posizione utile per la nomina;

a giudizio dell'interrogante, non poteva pertanto ritenersi esteso l'ambito del giudicato per effetti non utili e non necessari come quelli del licenziamento dei sette vigili del fuoco e contestualmente ritenersi valida la vincita e la nomina in servizio per coloro che avevano effettuato il ricorso;

il Ministro interrogato, in base alla suddetta impostazione, avrebbe dovuto infatti aderire non procedendo al licenziamento dei sette vigili del fuoco, ma al contrario, a giudizio dell'interrogante, limitarsi ad eseguire il giudicato in base ai principi di correttezza, buona fede e tutela dell' affidamento;

sia la giurisprudenza amministrativa, che la dottrina in materia, ritengono infatti che in esecuzione del giudicato amministrativo per quanto riguarda i posti messi a concorso da parte dell'Amministrazione dello Stato, è necessaria la realizzazione di una duplice esigenza: quella di soddisfare l'interesse materiale della parte vittoriosa e quella di gravare il meno possibile sulla sfera dei terzi in buona fede che nel nostro caso sono i sette vigili del fuoco licenziati e poi riammessi in servizio;

l'impostazione del primo ricorso, che vide soccombenti i sette vigili del fuoco infatti, non si sostanziava nell'espulsione degli stessi dalla procedura concorsuale, ma consisteva piuttosto nella acquisizione dei posti messi a concorso. Per i ricorrenti, ovvero per coloro che avevano fatto ricorso contro i sette vigili del fuoco poi licenzianti e successivamente reintegrati in servizio, era praticamente e giuridicamente irrilevante che, una volta soddisfatta la loro pretesa, gli altri concorrenti potessero mantenere una collocazione utile nella graduatoria;

il comportamento da parte del Ministero interrogato pertanto, in esecuzione del giudicato, si è infatti rilevato, a parere dell'interrogante, incerto, contradditorio e concluso infine in determinazioni illegittime perché sempre ad avviso dell'interrogante inficiate da evidenti tracce di vizio di eccesso di potere;

la pronuncia di primo grado, quindi, a giudizio dell'interrogante, si palesa contraddittoria e non condivisibile, perché come precedentemente riportato, si limita a sostenere che l'effetto del giudicato formatosi a seguito del ricorso fosse quello dell'espulsione dei sette vigili del fuoco dalla procedura concorsuale;

l'effetto favorevole del giudicato del TAR di Catania, si è dimostrato per gli originari ricorrenti, fermo e intangibile, evidenziando in definitiva, come non vi era né in precedenza né tuttora, alcuna incompatibilità fra tale effetto (nomina in servizio a seguito della loro collocazione in graduatoria in posizione posteriore rispetto a tutti gli altri partecipanti,) e l'altro anch'esso pienamente secundum legem, in quanto rispondente alla disciplina concorsuale vigente all'epoca dell'indizione del concorso, della ammissione alla procedura e della collocazione in graduatoria dei sette vigili del fuoco (sia pure in posizione recessiva rispetto agli originari ricorrenti, ma comunque idonea a ritenere validamente coperta da titolo giuridico, l'avvenuta nomina in servizio);

quanto suesposto risulta infatti confermato e riscontrabile all'interno degli atti di nomina originari dei sette vigili del fuoco, in cui il Ministero interrogato, ha approvato la graduatoria concorsuale dei vincitori ed idonei del concorso, stabilendo, in tale modo che esso si era concluso con la presenza di figure di vincitori (ossia di concorrenti utilmente collocati in graduatoria in posizione da renderli suscettibili di assunzione) e di figure di idonei e di concorrenti anch'essi collocati in graduatoria, ma in posizione non sufficiente ai fini dell'assunzione;

le posizioni quindi erano occupate, quelle dei vincitori dai sette vigili del fuoco e quella degli idonei, ma non vincitori, dai ricorrenti originari che hanno esercitato successivamente l'azione conclusasi nel giudicato amministrativo;

appare pertanto evidente, che se all'origine esistevano nella graduatoria, le due posizioni sopra menzionate (vincitori e idonei non vincitori) e se tali posizioni erano occupate da due gruppi di concorrenti, l'effetto del giudicato favorevole formatosi sul ricorso del secondo gruppo di concorrenti (ossia, di quelli che in origine erano idonei non vincitori) era solamente quello della inversione delle posizioni e non quello del licenziamento tout court effettuato nei confronti dei sette vigili del fuoco;

in riferimento alle contraddizioni dell'operato da parte del Ministero interrogato, l'interrogante rileva inoltre che, in sede di nomina in servizio, il medesimo Ministero ha manifestato esplicitamente, la sussistenza di una situazione di vacanza di posti in organico;

pertanto se all'atto della nomina lo stesso Ministero, reputò rilevante la sussistenza di una vacanza in organico, anche all'atto del licenziamento, avrebbe dovuto essere obbligato ad effettuare una valutazione sul medesimo oggetto, ovvero avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di una vacanza di organico tale da giustificare, sotto questo profilo, il mantenimento in servizio dei sette vigili del fuoco, tenuto conto che gli stessi erano ampiamente collocati in graduatoria;

se invece si postula, che la perdita del posto di lavoro dei sette vigili del fuoco, sia attribuibile sia alla posizione di vincitori, che di idonei, tale assunto si configurerebbe in una violazione delle norme costituzionali ed emergerebbero inoltre rilievi di un giudicato incompatibile con i principi comunitari;

a giudizio dell'interrogante, in considerazione di quanto suesposto, la sentenza di primo grado in cui si è disposto il licenziamento dei sette vigili del fuoco, appare pertanto viziata da eccesso di potere;
l'Amministrazione dello Stato non ha infatti avvertito il bisogno di prendere in considerazione la situazione dei sette lavoratori che stavano per subire la più grave delle perdite che può essere inflitta ad un prestatore di lavoro dipendente, che è vittima di errori non propri, ma al contrario di inesattezze da parte del datore di lavoro, il quale ne ha disposto il licenziamento dopo aver fatto insorgere il convincimento che esistevano ampi spazi legali per il loro mantenimento in servizio;

a giudizio dell'interrogante appare altresì, anomalo e sorprendente e contro il principio di ragionevolezza, la condotta da parte del medesimo Ministero interrogato, in considerazione che accolta la circostanza che i vigili del fuoco presunti riservatari, avessero diritto non solo alla riserva dei posti, ma anche alla riserva di concorso, li abbia successivamente espulsi dalla graduatoria, senza verificare se ciascuno dei vigili assunti in sostituzione, fosse in possesso effettivamente dei requisiti prescritti -:

se il Governo non intenda dar seguito a quanto indicato nella risposta all'interrogazione n. 4-14242;

quali siano le ragioni del mancato rispetto da parte del Ministero con riferimento al TAR di Catania, come esposto in premessa, in considerazione del fatto che non è possibile far ricadere sul lavoratore reclutato ed immesso in servizio, le conseguenze negative di errori non del lavoratore privandolo del posto assegnato, oppure opponendosi al diritto del concorrente ingiustamente, sacrificato di mantenere ad altro titolo il posto già acquisito;

quali siano altresì le motivazioni della presunta discrezionalità del medesimo Ministero, nell'eseguire il suddetto giudicato in considerazione che la sua decisione, di non annullare il licenziamento nei confronti dei sette vigili del fuoco, sia secondo l'interrogante palesemente contraddittoria, in considerazione del fatto che gli argomenti difensivi svolti dai sette vigili del fuoco siano stati reputati dal TAR di Catania pienamente condivisibili nel capo della sentenza nella quale viene formulata la pronuncia risarcitoria e la riammissione in servizio degli stessi;

se infine non ritenga urgente e necessario, intervenire al fine di consentire per i sette vigili del fuoco, il pieno reintegro nel posto di lavoro e determinare l'effettività della continuazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione dello Stato anche in considerazione della risposta del Ministero dell'interno, all'atto di sindacato ispettivo presentata dall'interrogante ed esposto in premessa, che conferma come non vi siano dubbi sulla riammissione in servizio dei sette vigili del fuoco. (5-08699)