FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
la Corte dei conti con determinazione n. 105 del 2012 dopo anni di ritardo sui tempi previsti dalla legge per la presentazione delle relazioni al Parlamento in merito al controllo sulla gestione finanziaria dell'E.N.S. - ONLUS per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento una sola relazione, insieme con i bilanci per gli esercizi 2006-2010, con la quale riferisce il risultato del controllo eseguito per i detti esercizi;
in tale relazione al punto 5.1. la vigilanza ministeriale la Corte dei conti rileva che: «a tutt'oggi, il Ministero dell'interno non ha dato notizia alla stessa dell'avvenuta approvazione dei bilanci consuntivi degli esercizi dal 2006 al 2010, né di quelli preventivi dal 2006 al 2012 dell'ENS. Alla Corte non è pervenuto il bilancio consuntivo dell'ENS del 2011, il che determina l'impossibilità di verificare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di quell'esercizio (...)»;
la Corte dei conti sempre nella relazione citata al punto 5.1.: «resta in attesa di conoscere (...) se il Ministero dell'interno ritenga che sussistano le condizioni per disporre gli interventi di cui al decreto-legge n. 98 del 2011 -:
quando il Ministro dell'interno intenda valutare l'applicabilità nei confronti dell'ENS delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 che prevedono: «(...), quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, con decreto del Ministro Vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. (...) nei casi in cui il bilancio (...) presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario (...)». (5-08684)