SCHIRRU, ARGENTIN, PEDOTO, GATTI, CODURELLI e BOCCUZZI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
i commi 34-36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, (riforma del lavoro) prevedono la stipula tra Governo e regioni, in sede di Conferenza Stato-regioni, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
il comma 34 prevede la stipula tra Governo e regioni, in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta;
il comma 35 dispone che la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comma 36, infine, dispone che all'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
dopo l'approvazione della legge, dal mese di agosto 2012 ad oggi, l'INPS ha bloccato la stipula di nuove convenzioni per l'attivazione dei tirocini di formazione e orientamento e l'attivazione di rapporti di tirocinio in relazione a convenzioni già sottoscritte per i soggetti svantaggiati (disabili);
è emersa infatti l'esigenza di individuare la regolamentazione da applicare nelle ipotesi di tirocinanti appartenenti a tale categorie, in considerazione della finalità di inserimento sociale che in queste particolari situazioni dovrebbe rappresentare l'obiettivo prioritario;
in una nota inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS chiede che siano chiariti nello specifico i punti relativi ai commi 34-36 dell'articolo 1, in particolare per quali tipologie di tirocini vada applicata «la congrua indennità in relazione all'attività svolta» e quali sanzioni siano applicabili in caso di inottemperanza;
ad oggi non è stata inoltre ancora resa nota la necessaria regolamentazione «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» attraverso linee guida condivise tra Stato e regioni;
il risultato è che molte aziende, pubbliche e private, venute a conoscenza della norma, stanno chiedendo ai centri di formazione professionale il ritiro degli allievi con disabilità;
in considerazione della delicatezza del settore della formazione professionale dei disabili, in assenza di regole condivise, di certezze su quando e come vada riconosciuta l'indennità, senza garanzie per i tirocinanti e le aziende pubbliche e private in convenzione, si prospetta, purtroppo, il blocco dei tirocini formativi, di socializzazione e mantenimento -:
se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se non ritenga di dover assumere urgenti iniziative perché siano emanate le necessarie linee guida nonché chiari indirizzi in materia;
se nel frattempo non intenda di dover assumere ogni iniziativa di competenza per assicurare una opportuna fase transitoria che consenta la continuità delle attività avviate e ponga fine ad una fase di stallo che rischia di penalizzare un numero crescente di giovani con disabilita.
(5-08597)