ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08563

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 727 del 03/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRAZIANO STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 03/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08563
presentata da
STEFANO GRAZIANO
lunedì 3 dicembre 2012, seduta n.727

GRAZIANO. -
Al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il personale del comparto sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, in regime di diritto pubblico, è destinatario del trattamento di fine servizio, indennità di buonuscita INPS corrisposta alla fine del servizio, ivi compresi i nuovi assunti o i nominati in servizio permanente. Diversamente, i restanti dipendenti statali in regime di diritto privato e i nuovi assunti dopo la data del 31 dicembre 2000 sono destinatari del trattamento di fine rapporto;

per quanto attiene al trattamento economico di quiescenza non sussistono differenze, giacché tutti i dipendenti pubblici sono destinatari delle previsioni della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha trasformato il sistema di calcolo delle pensioni da retributivo a contributivo;

questo cambiamento nel sistema di calcolo delle pensioni avrebbe determinato una diminuzione critica del tasso di sostituzione dal precedente 80 per cento nominale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, a un valore che a regime, secondo alcune stime, potrebbe valutarsi a non più del 50 per cento circa dell'ultimo trattamento economico percepito in servizio;

l'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e il relativo decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, avevano previsto e disciplinato forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, proprio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale;

successivamente, l'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, similmente a quanto avvenuto per altri comparti, ha previsto l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza e difesa, attraverso procedure di negoziazione e di concertazione;

il problema evidenziato, a distanza di più di dieci anni ormai, non è stato risolto con una sperequazione difficilmente giustificabile rispetto ad altri comparti e ad altre categorie di lavoratori;

inoltre, l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'adozione, con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;

le previsioni inerenti a forme pensionistiche integrative, per alcune tipologie di dipendenti statali in regime di diritto privato e di dipendenti del settore privato, si sono concretizzate, essendoci per essi già da tempo una previdenza complementare in atto ed essendo già costituiti, autorizzati all'esercizio e divenuti operativi fondi pensione negoziali;

per il personale del comparto sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico invece l'attuazione delle previsioni richiamate è rimasta lettera morta e la costituzione di forme previdenziali complementari attende l'attuazione della norma di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Sulla questione, di sicuro interesse sarebbe l'avvio di una concertazione previdenziale insieme alle amministrazioni interessate, alle organizzazioni sindacali coinvolte e alle rappresentanze militari del personale;

l'incremento del livello di copertura previdenziale del personale interessato dalla problematica in parola si rende evidente in attuazione della riconosciuta specificità del ruolo delle Forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, a norma dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2010;

stante la illegittimità costituzionale, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 2010, a norma del quale si sarebbe avuta la omologazione, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal primo gennaio 2011, delle modalità di determinazione del trattamento di fine servizio a quello di fine rapporto, ridimensionandone ulteriormente la redditività, resta evidente l'urgenza di intraprendere opportune iniziative al riguardo -:

se non ritenga opportuno assumere iniziative per definire quanto prima una soluzione che possa colmare l'assenza di un fondo pensione negoziale per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, anche mediante la razionalizzazione di istituti previdenziali già esistenti e operanti, sanando la discriminazione rispetto agli altri comparti e lavoratori ed evitando al personale interessato di andare in pensione con un trattamento notevolmente inferiore rispetto all'ultimo stipendio percepito. (5-08563)