FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
con nota 0002220 del 17 marzo 2010 il Ministero dell'interno ha autorizzato la convenzione tra l'INPS e l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi;
in data 22 giugno 2010 è stato sottoscritto il nuovo testo della convenzione tra l'INPS e l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per la riscossione dei contributi associativi sulle pensioni previsti dall'articolo 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641;
secondo la circolare INPS n. 95 del 20 luglio 2010 l'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante delega, secondo il testo predisposto dall'INPS, sentita l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, che vi apporrà anche il timbro dell'Associazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dal decreto legislativo n. 196 del 2003;
come da circolare di cui sopra, la quota associativa, comunicata dall'Ens, è di euro 100,00 annui;
l'articolo 11 della convenzione prevede la costituzione da parte dell'INPS di una apposita banca dati delle quote associative nella quale saranno caricati i dati delle deleghe, nuove deleghe, revoche, eliminate e altro;
l'articolo 12 della convenzione predetta ha validità fino al 31 dicembre 2012 -:
quale sia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, il numero delle deleghe debitamente sottoscritte dai titolari delle prestazioni, relative alla convenzione in corso con scadenza 31 dicembre 2012;
se ritenga il Ministro dell'interno di non procedere ad un rinnovo della convenzione stessa, vista la grave situazione congiunturale di una posizione debitoria di euro 12.403.891,94, che «costituisce un ostacolo nella gestione ordinaria della Sede Centrale Ens e dunque dell'Ente nella sua interezza» come hanno scritto il presidente nazionale e il segretario nazionale dell'Ente;
se al contrario, si è già proceduto al rinnovo, se non ritenga il Governo di valutare se sussistano i presupposti per bloccare l'intera somma derivante dalla riscossione dei contributi associativi previsti dall'articolo 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, per tamponare la situazione debitoria. (5-08507)