ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08503

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 722 del 22/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: VANALLI PIERGUIDO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORCOLIN GIANLUCA LEGA NORD PADANIA 22/11/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 22/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08503
presentata da
PIERGUIDO VANALLI
giovedì 22 novembre 2012, seduta n.722

VANALLI, FORCOLIN e BITONCI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il regime di tesoreria unica, introdotto dalla legge n. 720 del 1984, stabiliva che le entrate degli enti locali dovessero essere versate in due diversi conti presso la Banca d'Italia dei quali uno infruttifero, ove venivano depositate tutte le entrate provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato, e uno fruttifero, dove venivano invece versate tutte le altre entrate proprie degli enti;

la disciplina della tesoreria unica, rivista nel corso degli anni e poi superata dal regime di tesoreria mista, prevedeva altresì come il tesoriere dell'ente, al momento dell'effettuazione di un pagamento, prelevasse in via prioritaria l'importo necessario dal conto fruttifero detenuto presso la Banca d'Italia, così che gli enti non potevano disporre di liquidità su cui potere percepire interessi giacché la propria liquidità era detenuta solo sul conto infruttifero;

il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» modifica la attuale gestione delle tesorerie degli enti locali prevedendo, in luogo della sospensione dell'efficacia delle vigenti disposizioni, il ripristino, fino al 2014, della tesoreria unica statale e disponendo l'obbligo per gli enti di riversare, per il 50 per cento entro il 29 febbraio 2012 e per il 50 per cento entro il 16 aprile 2012, le proprie disponibilità liquide esigibili e depositate presso le proprie tesorerie alla data di entrata in vigore del decreto, presso la tesoreria statale;

il ripristino del regime di tesoreria unica supera pertanto il sistema di tesoreria mista, disciplinato dal decreto legislativo n. 279 del 1997 con il quale veniva stabilito che mentre le entrate degli enti locali derivanti da assegnazioni e contributi proveniente da trasferimenti dallo Stato dovessero essere versate nelle contabilità speciali infruttifere dello Stato e gestite dalla Banca d'Italia, le altre entrate potevano rimanere presso i tesorieri dei singoli enti, stabilendo altresì come le disponibilità che non derivavano dallo Stato, ovvero le somme escluse dal versamento nella tesoreria statale e depositate presso il proprio tesoriere, dovessero essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti;

con il ripristino della tesoreria unica, il tesoriere dell'ente locale verrà privato della possibilità di poter gestire pienamente la liquidità dell'ente amministrato e l'unico compito che egli dovrà assolvere sarà quello di determinare i pagamenti, privando così, di fatto, gli enti di quell'autonomia finanziaria che negli anni aveva apportato numerosi benefici e costringendo gli enti stessi a rinunciare a quelle maggiori entrate che comuni erano riusciti, grazie alle vantaggiose procedure di gara instaurate con i diversi istituti di credito per l'affidamento del servizio di tesoreria il quale, ora, dovrà obbligatoriamente essere gestito a livello centrale con un tasso fisso dell'1 per cento previsto per il conto fruttifero aperto presso la Banca d'Italia per ciascun ente;

la revisione della norma è stata fortemente criticata da numerosi sindaci, dai presidenti di provincia e dai presidenti di regione, due dei quali, ovvero quelli di Veneto e di Piemonte, hanno presentato ricorso contro la norma in discussione e relativamente alla legittimità costituzionale della stessa, nello specifico sull'articolo 35, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

sulla base del ritenuto carattere illegittimo della norma, ed altresì in ragione della palese lesione dell'autonomia organizzativa e contabile della amministrazione del comune di Musile di Piave, così come, peraltro, di tutti gli altri enti locali, il comune stesso, in persona del sindaco pro tempore, inviava al proprio tesoriere comunale una diffida a trasferire alla tesoreria statale le risorse comunali disponibili presso il proprio conto corrente del comune;

allo stesso tempo, il comune di Musile di Piave (Venezia), con delibera comunale n. 274 del 12 marzo 2012, ha incaricato un avvocato per proporre azione giudiziaria nei confronti del provvedimento che ripristina la «Tesoreria unica» e finalizzata ad ottenere l'accertamento della non sussistenza all'obbligo del trasferimento ed accentramento della cosiddetta tesoreria unica, a fronte della manifesta incostituzionalità, e chiedendo altresì, in via cautelare, la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquidate presso la tesoreria comunale, e che tale azione è stata adottata anche da tanti altri comuni del Veneto, come Cittadella (Padova);

la sezione distaccata di San Donà di Piave del tribunale di Venezia, in risposta al ricorso presentato dal comune veneziano, e sulla base del fatto che non ritiene ricorrano i presupposti perché sussista il fumus boni iuris, così come, invece, supposto dal medesimo ricorso, ha rigettato lo stesso, ritenendo di non poter esaminare la costituzionalità della disciplina di riforma in quanto attività preclusa nell'ambito di un procedimento cautelare, ponendo, peraltro, a carico del comune di Musile di Piave le spese di entrambe le parti costituite, ovvero sia per il tesoriere comunale che per lo Stato, aggiungendo a dette spese anche la parti onorarie, IVA e CPA -:

se non ritenga opportuno assumere alla luce del fatto che molti comuni, come quello di Musile del Piave hanno presentato ricorso contro la normativa in esame, le opportune iniziative per rivedere le disposizioni in materia di tesoreria unica.
(5-08503)