ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08442

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 718 del 14/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: MANCUSO GIANNI
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CICCIOLI CARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/11/2012
FAENZI MONICA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/11/2012
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/11/2012
GIRO FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/11/2012
CROLLA SIMONE ANDREA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/11/2012
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/11/2012
Stato iter:
28/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2012
Resoconto MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 28/11/2012
Resoconto MANCUSO GIANNI POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/11/2012

DISCUSSIONE IL 28/11/2012

SVOLTO IL 28/11/2012

CONCLUSO IL 28/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08442
presentata da
GIANNI MANCUSO
mercoledì 14 novembre 2012, seduta n.718

MANCUSO, CICCIOLI, FAENZI, BARANI, GIRO, CROLLA e PELINO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma primo, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 1999, per i soggetti assegnatari di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, dell'iscrizione alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

i veterinari che svolgono attività di ricerca presso l'università, per la quale percepiscono borse di studio o assegni di ricerca, in quanto iscritti agli albi professionali sono automaticamente ed obbligatoriamente iscritti all'Enpav (come previsto dall'articolo 6 dello statuto Enpav e dagli articoli 24 della legge n. 136 del 1991 e 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994), oltre ad essere iscritti anche alla gestione separata Inps, per effetto delle disposizioni richiamate al precedente punto;

tale duplice imposizione contributiva appare in contrasto con lo scopo stesso per il quale è stata istituita la gestione separata INPS: secondo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 281 del 1996, l'iscrizione ed il versamento dei contributi alla gestione separata è obbligatorio unicamente per i soggetti, siano essi lavoratori autonomi ovvero collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi non siano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria;

in base alle norme sopra richiamate, dunque, l'iscrizione alla gestione separata INPS avrebbe carattere residuale e sarebbe pertanto diretta ad assicurare la copertura previdenziale, prevista dall'articolo 38 della Costituzione, unicamente nei confronti di quei lavoratori che sono privi di altra tutela previdenziale obbligatoria;

in merito alla prevalenza del versamento della contribuzione alla Cassa previdenziale rispetto a quello previsto dalla legge n. 335 del 1995 nei confronti della gestione separata, in passato si è espressa proprio l'INPS; con circolare n. 124 del 1996, infatti, l'INPS ha riconosciuto ai liberi professionisti che versavano al proprio ente un contributo determinato in misura fissa diretto all'erogazione di un trattamento previdenziale, l'esclusione dal pagamento del contributo alla gestione separata;

sulla scorta di tale principio, è stato quindi scongiurato il rischio della duplicazione dell'obbligo contributivo a carico dei veterinari che svolgono collaborazioni coordinate e continuative attinenti alla professione veterinaria, nonché dei veterinari specialisti ambulatoriali che stipulano convenzioni con il servizio sanitario nazionale (come confermato dal Governo, in sede di XI Commissione lavoro, a seguito di apposita interrogazione proposta sull'argomento);
diversamente accade ancora oggi per i liberi professionisti che percepiscono borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, come i dottorandi di ricerca con borsa di studio, nonché per gli assegnisti di ricerca. Tutti questi soggetti, nonostante siano iscritti ad un albo professionale e quindi all'ENPAV, sono comunque obbligati a versare anche alla gestione separata INPS, ancorché svolgano attività attinente la professione veterinaria;

l'INPS, interessata dall'ENPAV della problematica, con circolare n. 101/1999 si è limitata a stabilire che in presenza di concomitanti rapporti assicurativi, il titolare della borsa di studio è autorizzato al versamento di una contribuzione ridotta alla gestione separata pari, dal 1o gennaio 2008, al 17 per cento del compenso annuo percepito (anziché la contribuzione intera pari al 24,72 per cento);
con circolare 3 febbraio 2012, n. 16, l'INPS, ha annunciato le nuove aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata INPS, conseguenti all'aumento di un punto percentuale stabilito con la legge di stabilità 2012 (articolo 22, comma 1, legge n. 183 del 2011);

l'aliquota per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è ora del 18 per cento;

tale circostanza, ossia che le stesse circolari INPS riconoscano la possibilità di un duplice rapporto assicurativo in capo agli stessi soggetti, autorizzando in tali ipotesi una riduzione del contributo dovuto alla gestione separata, legittima, pertanto, l'assoggettamento delle borse di studio alla contribuzione ENPAV;

di fatto, quindi, un veterinario iscritto all'albo professionale che vince una borsa di studio per dottorato di ricerca o riceve un assegno per la collaborazione alla ricerca, si vede costretto a versare il 18 per cento di quanto ottenuto e contestualmente, essendo egli un professionista dotato del proprio ente di previdenza obbligatoria, versa anche la contribuzione alla cassa di categoria;

è bene evidenziare che il contributo pagato alla gestione separata ha una durata limitata all'arco di tempo in cui svolge attività di ricerca (tre anni) e pertanto tale contribuzione non sarà utilizzata in alcun modo, salvo che egli, al termine di tale periodo, non continui ad alimentare la posizione contributiva aperta presso tale gestione. Diversamente, il veterinario che sceglie di iscriversi all'albo professionale è obbligatoriamente iscritto all'ENPAV e tale iscrizione gli garantisce una copertura previdenziale ed assistenziale per tutto l'arco della vita lavorativa;

nel 2001, con il parere n. 9PP/81484/VET-Q-3 del 21 novembre 2001, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha escluso i medici veterinari, e i professionisti in generale, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dagli obblighi contributivi verso la gestione separata INPS;

con l'interpello n. 35 del 2010, a firma del direttore generale dell'attività ispettiva Paolo Pennesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato risposta a un quesito presentato dal Consiglio nazionale degli architetti;

la questione posta nello specifico richiedeva chiarimenti circa gli obblighi rispetto alla gestione separata INPS da parte di un architetto che svolga in via principale la propria attività professionale, dalla quale deriva il vincolo di iscrizione alla cassa privatizzata di categoria, e un ulteriore lavoro autonomo;

il Ministero, nella sua risposta, ha riconosciuto innanzitutto che «l'obbligo assicurativo di iscrizione al Fondo Gestione Separata dell'INPS introdotto dalla Legge 335/1995 riguarda tutte le categorie di liberi professionisti per i quali non sia stata prevista una specifica cassa previdenziale»;

per entrambe le forme assicurative, sottolinea il Ministero, vale la «regola dell'esclusività, nel senso che l'iscrizione a INARCASSA» (ma il principio vale ovviamente per tutte le Casse di previdenza) «esclude che per la stessa attività si effettui l'iscrizione alla Gestione Separata INPS in considerazione del fatto che i contributi dovuti sui redditi professionali non possono essere soletti a più gestioni contemporaneamente»;

il Ministero conclude giudicando «non sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS qualora per la stessa attività già si versino i contributi a INARCASSA (o ad altra Cassa), data la specifica esclusione di tali soggetti dal fondo INPS operato dal dettato legislativo che dispone l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, Legge 335/1995 per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile, non iscrivibili alla Cassa di categoria»;

l'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, chiarisce che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privati (di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996) -:

se il Governo intenda assumere iniziative per escludere i medici veterinari titolari di un assegno di borsa di studio o di ricerca dagli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS.
(5-08442)