ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08350

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 711 del 30/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 30/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VANALLI PIERGUIDO LEGA NORD PADANIA 30/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/10/2012
Stato iter:
31/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 31/10/2012
Resoconto VANALLI PIERGUIDO LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 31/10/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 31/10/2012
Resoconto VANALLI PIERGUIDO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/10/2012

SVOLTO IL 31/10/2012

CONCLUSO IL 31/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-08350
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
martedì 30 ottobre 2012, seduta n.711

FUGATTI e VANALLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni senza indicare, tuttavia, quali essi siano;

la TARES si pone altresì lo scopo di definire in modo chiaro ed univoco la lunga questione relativa alla natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti e l'assoggettamento delle somme all'imposta sul valore aggiunto (IVA), oggetto di numerose interpretazioni giuridiche senza di fatto proporre una soluzione univoca sia per il futuro che per il passato;

il medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 12 dell'articolo 14, prevede altresì che «Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;

la mancata emanazione del regolamento, di cui, ad oggi, tuttavia, non si hanno informazioni, ingenererà un periodo transitorio di applicazione in cui aumenterà il contenzioso con i contribuenti legato alla incertezza contenuta nella norma generale;

la norma prevede anche come i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possano prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così che quelli che optano per l'adozione del sistema tariffario avente natura corrispettiva applicheranno il tributo limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili;

tale opzione potrebbe determinare evidenti difficoltà di gestione della riscossione del tributo, dal momento che la componente sui rifiuti sarebbe gestita e riscossa dai gestori dei servizi, mentre la componente sui servizi indivisibili sarebbe gestita e riscossa dai comuni, così che numerosi comuni potrebbero trovarsi nella situazione di dover affrontare ulteriori costi legati al servizio di riscossione, in ragione della diversa natura della tariffa (corrispettivo) rispetto alla maggiorazione (tributo);

il possibile affidamento della gestione di tributo e tariffa a soggetti diversi, anche alla luce del fatto che la maggior parte dei comuni italiani ha provveduto, ormai da tempo, ad esternalizzare il servizio di riscossione anche in ottemperanza dell'obbligo dello svolgimento in forma associata delle funzioni dei comuni, determinerà certamente una complicazione, in sede di dichiarazione e versamento e un probabile aumento di costi con negative ricadute sulla comunità e con un inevitabile aumento del contenzioso comune-utente;

secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, inoltre, a decorrere dal 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) e il fondo perequativo degli enti locali sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, quali possono, peraltro, attraverso delibera di consiglio comunale, aumentare l'importo del tributo fino a 0,40 euro, così che in sede di predisposizione dei bilanci preventivi 2013, i comuni dovranno considerare l'entrata in vigore di questa nuova imposta che, secondo un sistema analogo a quello definito dall'IMU, ridurrà notevolmente le risorse degli enti locali;

il medesimo articolo 14 stabilisce altresì che la superficie imponibile della Tares, per gli immobili a destinazione ordinaria, ovvero categorie catastali A, B e C, sia costituita dall'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, mentre per gli altri fabbricati, ovvero per i fabbricati categorie D ed E, l'area è costituita dalla superficie calpestabile;

ciò potrebbe determinare una ovvia disparità di trattamento ed elevati problemi gestionali, derivanti dal fatto che i comuni potrebbero essere costretti ad incrociare i dati catastali con quelli relativi alla Tarsu/Tia, con un notevole assorbimento di risorse lavorative per gli enti locali e con un probabile insorgere di numerosi casi di contenzioso, anche alla luce del fatto che la norma stabilisce altresì come, in assenza di della banca dati catastale del dato della superficie, venga applicata una superficie convenzionale, comunque calcolata dall'Agenzia del territorio, con pagamento del tributo in acconto e conguaglio a definizione puntuale della superficie, così che i comuni potrebbero ritrovarsi a gestire per anni i pagamenti in acconto e saldo -:

se non ritenga opportuno valutare l'opportunità, alla luce delle considerazioni espresse in premessa riguardo alle notevoli difficoltà gestionali determinate oggi dall'imposta, di assumere iniziative per differire l'entrata in vigore della norma o per emanare, nei tempi previsti, l'apposito regolamento di cui al citato articolo 14, comma 12, così da scongiurare l'entrata in vigore del regime transitorio il quale comporterebbe, per i comuni che oggi operano in regime TARSU, l'introduzione del nucleo familiare per il calcolo della tariffa domestica, determinando una fase transitoria di difficile gestione, precisando altresì come la eventuale maggiorazione venga riscossa dallo stesso soggetto affidatario del servizio obbligando lo stesso a riversarlo al comune, così da porre rimedio alle eventuali difficoltà per il contribuente causate dallo sdoppiamento della gestione del tributo comunale sui rifiuti e della quota-parte commisurata alla tariffa avente natura di corrispettivo. (5-08350)