ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08292

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 708 del 24/10/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/11500
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 24/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08292
presentata da
RITA BERNARDINI
mercoledì 24 ottobre 2012, seduta n.708

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


Francesco, nato il 28 luglio 2002, è stato adottato nel 2004 dai coniugi Clara L. e Giovanni L.;


nel 2009 la madre adottiva di Francesco ricorreva al tribunale di Milano, sezione IX civile, al fine di ottenere la separazione dal marito e la causa veniva iscritta al n. 84710/09 R.G.;


con provvedimento del 15 aprile 2010, il tribunale adìto, preso atto della gravissima conflittualità trai coniugi e della presumibile situazione di disagio del figlio Francesco, affidava il bambino al comune di Legnano collocando il minore temporaneamente presso la madre e riservandosi di decidere circa un'eventuale collocazione dello stesso presso una casa famiglia;


a scioglimento della menzionata riserva, e precisamente in data 14 febbraio 2011, il giudice - sentiti i coniugi, il consulente tecnico nominato d'ufficio e i consulenti tecnici di parte ed esaminata la relazione del comune di Legnano, ente affidatario del figlio minore - confermava l'affido di Francesco L. al comune di Legnano disponendo l'immediato allontanamento dello stesso dall'abitazione dei suoi genitori ed il suo contestuale collocamento presso una casa famiglia;


secondo il tribunale di Milano la signora Clara L. si sarebbe rivelata allo stato incapace di prendersi cura di Francesco e di metterlo al riparo dal fortissimo risentimento che ella prova contro il marito, verso il quale ha un comportamento, soprattutto in presenza del figlio, di totale svalutazione, il che avrebbe contribuito ad ingenerare nel bambino una significativa distanza dalla figura del padre. Secondo la Relazione del consulente tecnico d'ufficio madre e figlio avrebbero «un legame di natura fusionale, con la prima che veicola sul secondo fantasie molto primitive, fonti di vissuti angosciosi destabilizzanti, sia sul piano pulsionale che su quello relazionale»;


la madre di Francesco ha presentato reclamo presso la corte d'appello di Milano avverso il predetto provvedimento eccependo, in primis, il difetto di competenza del tribunale di Milano atteso che le domande finalizzate a ottenere provvedimenti cautelari e temporanei idonei a porre rimedio a situazioni pregiudizievoli per il minore rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni;


la signora Clara L. ha inoltre denunciato la carenza ed illogicità del provvedimento impugnato stante la mancanza del pericolo di grave pregiudizio per il minore in quanto: a) il fatto che il minore venga coinvolto nella crisi sentimentale dei genitori non è circostanza che di per sé possa giustificare l'allontanamento del bambino dalla madre ed il suo collocamento presso una casa famiglia; b) l'allontanamento dalla casa coniugale e dalla figura genitoriale di riferimento può essere disposto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 184 del 1983, così come modificata dalla legge n. 149 del 2001, solo quando vi è grave pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore (casi di alcoldipendenza o tossicodipendenza dei genitori, violenza, incuria, abbandono); c) l'esistenza della grave patologia di cui sarebbe affetta la signora Clara L., ovvero «il disturbo della personalità di tipo istrionico grave», sarebbe stata soltanto ipotizzata dal consulente tecnico d'ufficio; d) la madre del bambino non è affetta da alcuna «patologia», ma semmai versa in una condizione di turbamento psicologico transeunte dovuto alla crisi del rapporto coniugale; e) come emerso anche dai documenti prodotti nel corso del giudizio, la madre del minore si è sempre contraddistinta in tutti questi anni nel dare ampio sostegno, affetto e attenzioni al piccolo Francesco; f) la decisione di allontanare il bambino dalla madre rischia quindi di cagionare un pregiudizio serio per lo sviluppo psicofisico del minore il quale, prima della effettiva adozione, era stato collocato in un orfanotrofio in Ucraina;


le circostanze sopra indicate chiedono di definire i contorni di questa vicenda, tenendo presente che in vicende come queste le deliberazioni dell'autorità giudiziaria dovrebbero essere caratterizzate principalmente dalla regola del prevalente interesse del minore, in quanto elemento indifeso e svantaggiato di fronte alla realtà. L'interesse del minore è innanzitutto quello di avere garantita la continuità affettiva ed educativa con una famiglia. I cambiamenti in questa fase della crescita sono sempre e comunque traumatici e gettano le condizioni per lo sviluppo di eventuali patologie psichiche. Nel caso di Francesco, la famiglia che l'aveva accolto in adozione era stata giudicata idonea, dal punto di vista educativo e affettivo, per crescerlo. Di fronte alla crisi del rapporto coniugale, le capacità educative e affettive della signora Claudia L. non sono certo improvvisamente venute meno;


l'affidamento a terzi di un minore è un'ipotesi che dovrebbe essere perseguita per gravissimi ed eccezionali motivi, altrimenti si vanno a ledere i diritti del bambino, oltre a quelli dei genitori;




appare peraltro agli interroganti discutibile che casi come quello citato in premessa siano trattati dal tribunale ordinario piuttosto che dal tribunale dei minori, maggiormente specializzato -:


se il Governo non intenda assumere iniziative normative volte a modificare la disciplina dell'affido dei minori, prevedendo, in casi come quello descritto in premessa, che l'affidamento del minore a terzi sia disposto solo per gravissimi ed eccezionali motivi e comunque come soluzione residuale e che siano salvaguardate le relazioni affettive tra il minore e la famiglia, anche mediante il potenziamento degli strumenti di sostegno economico, educativo e psicologico finalizzati al tempestivo superamento delle difficoltà del nucleo familiare di provenienza;


se non si ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative normative per modificare il riparto di competenza tra tribunali ordinari e tribunali dei minori affinché casi quali quello descritto in premessa siano trattati dai tribunali dei minori. (5-08292)