ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08285

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 708 del 24/10/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/10665
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08285
presentata da
RITA BERNARDINI
mercoledì 24 ottobre 2012, seduta n.708

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:


dal 14 maggio 2008 si sta celebrando a Napoli il processo per il dissesto della gestione dei rifiuti in Campania. Tra i reati contestati, tutti risalenti al periodo compreso tra il 2001 e il 2004, vi sono la truffa aggravata ai danni dello Stato, l'interruzione di servizio di pubblica utilità, l'abuso d'ufficio, la violazione della normativa ambientale e il falso ideologico. Gli imputati sono l'ex Presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino, all'epoca nominato commissario per l'emergenza dei rifiuti; il dott. Raffaele Vanoli, vicecommissario, e il dottor Giulio Pacchi, subcommissario. Imputati sono anche Piergiorgio e Paolo Romiti, rispettivamente ex amministratore delegato dell'Impregilo ed ex dirigente dell'Impregilo e della Fisia Italimpianti. Sul banco degli imputati siedono inoltre le società Impregilo, Fibe, Fisia Italia Impianti, Fibe Campania e Gestione Napoli, tutte rinviate a giudizio per illecito amministrativo;


il processo, oltre alle già citate persone fisiche e giuridiche rinviate a giudizio, vede coinvolte più di cento parti civili (Ministeri, Comuni della Campania, Enti, cittadini), sicché, considerato l'elevato numero di avvocati presenti in aula, è stato deciso dal Tribunale partenopeo che le udienze debbano svolgersi all'interno dell'aula bunker del carcere di Poggioreale;


malgrado il processo nei confronti dell'ex Presidente della regione Campania rivesta un rilevante interesse pubblico, una disposizione adottata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, ha vietato a tecnici e giornalisti, sulla base dell'esistenza di presunti «motivi di sicurezza», di introdurre in aula qualsiasi tipo di strumento tecnologico di comunicazione indispensabile per la ripresa audio-visiva delle udienze con ciò impedendo alla stampa di adempiere pienamente a quel diritto/dovere di cronaca e d'informazione riconosciuto, garantito e tutelato a livello costituzionale;


la decisione della Procura Generale di Napoli è stata presa sebbene le parti coinvolte nel processo non avessero manifestato alcun tipo di opposizione alle riprese audio-visive delle singole udienze;


ipotetiche quanto generiche ragioni di sicurezza non hanno mai impedito, in passato, la ripresa audio-video dei processi che si sono svolti all'interno dell'aula bunker di Poggioreale (compresi i maxi-processi di camorra);


da più di trent'anni Radio Radicale registra e trasmette integralmente migliaia di udienze dalle aule di giustizia di tutta Italia; proprio all'interno di quella stessa aula bunker in cui oggi viene celebrato il processo nei confronti di Bassolino, l'emittente radiofonica radicale ha potuto registrare e mandare in onda (trasmettendoli in differita) moltissimi processi, senza che alla stessa sia mai stato opposto alcun tipo di divieto in tal senso;


considerato inoltre che in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare - nel quale, dunque, la giustizia è amministrata in nome del popolo - lo strumento di trasparenza istituzionale integrato dalla pubblicità immediata dei processi ha lasciato sempre più spazio alla nascita di nuovi e moderni canali attraverso i quali il cittadino può accedere all'udienza dibattimentale, superandone la dimensione spaziale e temporale. Da questo punto di vista vi è un innegabile accostamento tra le forme di pubblicità audio-visive dei dibattimenti ed il principio sancito dall'articolo 101, 1° comma, della Costituzione;


l'articolo 147 delle disposizioni attuative del codice di rito stabilisce che ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare le riprese audiovisive del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione. Al secondo comma il legislatore ha previsto che l'autorizzazione è data anche senza il consenso delle parti, laddove sussista «un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento», a condizione, sempre, che le riprese audio-visive non rechino pregiudizio alla genuinità del dibattimento o alla decisione;


a giudizio della prima firmataria del presente atto, la disposizione con la quale la Procura Generale di Napoli ha vietato l'introduzione di qualsiasi tipo di dispositivo di comunicazione all'interno dell'aula bunker di Poggioreale, escludendo con ciò la possibilità di dar vita a forme di pubblicità mediata (via radio) del processo Bassolino + altri, è stata presa ricorrendo a logiche astratte in totale spregio della garanzia apprestata dall'articolo 21 della Costituzione, atteso che, nel caso di specie, l'impiego dei mezzi audio non avrebbe potuto in alcun modo pregiudicare la regolare e serena decisione dell'organo giudicante; né il regolare e sereno svolgimento delle pubbliche udienze (ed invero le esigenze degli operatori della radio ben avrebbero potuto essere soddisfatte con l'installazione di una struttura che, venendo quasi a far parte dell'arredamento dell'aula, non sarebbero state di certo percepite come fattore di disturbo delle operazioni dibattimentali), né, tanto meno, la genuinità della prova;


l'esclusione dei mezzi audio-visivi dall'aula d'udienza, in nome di valori extraprocessuali quali, ad esempio, «ragioni di sicurezza», può avvenire solo in forza di un giudizio di assoluta incompatibilità tra questi valori e qualsiasi forma di diffusione audio delle risultanze dibattimentali;


tempo fa, sulla vicenda, l'Ordine dei giornalisti della Campania ha diramato il seguente comunicato: «All'avvio del processo, i colleghi sono stati costretti dagli agenti di polizia a consegnare i telefoni cellulari all'ingresso dell'aula bunker in applicazione di una disposizione della Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli che ha anche vietato l'uso delle telecamere. Una decisione, quella del Procuratore Generale, che determina enormi difficoltà al lavoro dei cronisti e che troviamo inspiegabile, anche perché si tratta di un processo per reati di pubblica amministrazione per il quale non sono attesi in aula testimoni di giustizia minacciati dalla camorra che sarebbe pericoloso riprendere. Questo tipo di divieti, peraltro, sono stati adottati solo per il processo rifiuti e non per altri procedimenti in corso sia al Palazzo di Giustizia al Centro direzionale sia nell'aula bunker di Poggioreale» -:


se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, con riferimento ad essi, il Ministro interrogato intenda attivare i propri poteri ispettivi presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli e, nel caso ne sussistano i presupposti, promuovere le iniziative di competenza.(5-08285)