ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08277

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 708 del 24/10/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/10552
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08277
presentata da
RITA BERNARDINI
mercoledì 24 ottobre 2012, seduta n.708

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:



con precedente interrogazione n. 4-05789, presentata nella seduta del 20 gennaio 2010, si è chiesto di sapere quali iniziative il Ministro della giustizia intenda adottare allo scopo di valutare, con riferimento al lungo periodo di custodia cautelare in carcere patito dal signor Giancarlo Benedetti, la sussistenza dei presupposti per un'eventuale promozione di un'azione disciplinare a carico dei magistrati investiti del relativo procedimento penale; nonché se la direzione degli istituti di pena all'interno dei quali il signor Benedetti è stato rinchiuso abbiano garantito al detenuto la presenza costante di un adeguato supporto psicoterapeutico come richiesto dalle sue precarie condizioni di salute, ed inoltre quali iniziative di rispettiva competenza il Ministro della giustizia ed il Ministro della salute intendessero adottare affinché al detenuto Giancarlo Benedetti fosse garantito il rispetto dei diritti inviolabili, in primis quello alla salute;



nonostante i solleciti del 9 febbraio 2010; del 4 marzo 2010; del 22 marzo 2010; del 12 aprile 2010; 12 ottobre 2010 e del 1° dicembre 2010, al predetto atto di sindacato ispettivo non è stata data ancora alcuna risposta;



nel frattempo lo stato di salute del signor Giancarlo Benedetti è andato lentamente peggiorando, atteso quanto accertato con apposita perizia medico-legale redatta in data 8 maggio 2010 dal professor dottor Maurizio Marasco, specialista in neurologia e in psichiatra, il quale nella conclusione della sua Relazione clinica ha rilevato (tra l'altro) quanto segue: «[...] A tutt'oggi, dopo oltre 40 giorni, il Benedetti non è stato ancora visitato dallo psichiatra del carcere, nonostante in data 14 gennaio 2010 il medico del reparto ove è alloggiato il predetto detenuto abbia richiesto la consulenza psichiatrica [...]»; «[...] Si rammenta, come rilevato nelle precedenti relazioni cliniche dello scorso anno e di qualche giorno fa, che si tratta di un soggetto con alto tasso di familiarità per le forme bipolari, patologia psichiatrica che si è presentata prevalentemente in forma depressiva e che funestamente ha colpito la madre del paziente, suicidatasi, ed altri familiari del Benedetti; il quale, dal canto suo, pur non avendo mai manifestato episodi acuti di depressione o di disturbo bipolare, sin dall'adolescenza soffre di disturbo da attacchi di panico, disturbo d'ansia che in realtà viene considerato un equivalente dei disturbi depressivi e non a caso richiede un trattamento farmacologico con farmaci anti-ansia, appoggiati a farmaci antidepressivi [...]»; «[...] In questo caso non si comprende la ragione per la quale, pur essendo stata richiesta la visita psichiatrica, il Benedetti a tutt'oggi non è stato posto a visita specialistica con il rischio che il disturbo da attacchi di panico che ormai si è cronicizzato si aggravi slatentizzando quella condizione depressiva che è latente ed insita nei geni del soggetto [...]»; «[...] Dunque, al fine di prevenire l'aggravamento della patologia di cui soffre attualmente il Benedetti, di prevenire in particolare il rischio che il suo disturbo da attacchi di panico si trasformi in una condizione depressiva franca, è indispensabile che il soggetto venga immediatamente sottoposto ad un trattamento farmacologico con farmaci antidepressivi e che venga anche sostenuto da una psicoterapia di supporto qualificata, oltre che sostenuto dal costante ed assiduo appoggio dei referenti affettivi. È dunque indispensabile avviare un programma multidisciplinare che non è realizzabile in ambiente penitenziario, non solo perché il supporto psicoterapeutico non è realizzabile nel circuito penitenziario ove la presenza dello psicologo è appena sufficiente ad osservare i nuovi giunti per un colloquio di primo ingresso e dove l'elevato numero di detenuti non consente allo psicologo la frequenza, la costanza e l'assiduità del supporto psicoterapeutico necessaria, ma anche in relazione al fatto che al supporto psicoterapeutico va affiancato il sostegno dei referenti affettivi, senza considerare il fatto che un paziente con la patologia di cui soffre il soggetto va assiduamente seguito anche dallo psichiatra, cosa che nello specifico non si sta verificando, considerato che la visita psichiatrica richiesta il 14 gennaio 2010, non è stata ancora eseguita ed anche se lo fosse a breve, comunque dovrebbe essere ripetuta a cadenza settimanale, il che, considerato che nel carcere di Rebibbia nuovo complesso sono operativi due psichiatri che devono fronteggiare una popolazione di oltre 1000 detenuti, appare utopistico. Per le sovraesposte ragioni ritengo, secondo scienza e coscienza, che il Benedetti presenti condizioni di salute psicofisica incompatibili con la persistenza del regime detentivo in carcere»;



contrariamente alle indicazioni contenute nelle relazioni cliniche del professor Marasco, il signor Giancarlo Benedetti, durante la sua permanenza negli istituti di pena di Regina Coeli, di Velletri e di Rebibbia nuovo complesso, non ha usufruito né di un adeguato supporto psicoterapeutico, né di un adeguato trattamento farmacologico;



nel corso del lungo periodo di custodia cautelare in carcere, al detenuto non sono mai stati concessi gli arresti domiciliari, pur essendo lo stesso persona incensurata e, quindi, sebbene difficilmente potesse essere ravvisato nel caso concreto il pericolo di reiterazione del reato e/o di fuga e né, tanto meno, il pericolo di inquinamento probatorio, atteso che i fatti di cui era accusato il signor Benedetti erano abbastanza risalenti nel tempo;



in data 11 novembre 2010, dopo 15 mesi trascorsi in carcere in custodia cautelare, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, dottor Riccardo Amoroso, assolveva il signor Giancarlo Benedetti, nel caso di specie difeso e assistito dall'avvocato Renato Borzone, perché «il fatto non sussiste»;



peraltro, sempre con riferimento alla carcerazione preventiva dal medesimo sofferta, consta agli interroganti che il signor Giancarlo Benedetti abbia preannunciato l'intenzione di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo al fine di chiedere la condanna dello Stato italiano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -:



se, anche alla luce della recente sentenza di assoluzione pronunciata in data 11 novembre 2010, il Ministro non ritenga opportuno valutare la sussistenza nella vicenda processuale illustrata in premessa dei presupposti per un'eventuale promozione di un'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che sono stati investiti nel corso del tempo della questione relativa allo status detentionis del signor Benedetti, respingendo di volta in volta le richieste della difesa volte ad una sostituzione della misura cautelare carceraria;



se nel corso della sua detenzione il signor Giancarlo Benedetti sia stato sottoposto a visita psichiatrica così come dallo stesso richiesto dopo il 14 gennaio 2010;



se il detenuto abbia usufruito di un adeguato supporto psicoterapeutico e farmacologico nel corso della sua reclusione all'interno degli istituti di pena di Velletri e di Rebibbia nuovo complesso;



se, più in generale, al detenuto in questione sia stato garantito il rispetto dei suoi diritti inviolabili, a partire da quello alla salute. (5-08277)