DE PASQUALE, COSCIA e GHIZZONI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che «(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare (...)»;
l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n 323, stabilisce che «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare»;
inoltre «il diploma di scuola magistrale» (per l'insegnamento nelle scuole d'infanzia) come il titolo di istituto magistrale conseguito entro l'anno 2002 abilitava all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio e quindi veniva riportato tra i diplomi ai sensi del «decreto interministeriale 10 marzo 1997» che recita: «1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994»;
per tutti i diplomati magistrali e per coloro che abbiano conseguito il titolo di istituto magistrale non risulta essere mai stato posto l'obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l'attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme;
si apprende che in fase di compilazione on line della richiesta di partecipazione al concorso appena indetto dal Ministero dell'istruzione, tra i titoli di abilitazione non viene riconosciuta la maturità magistrale;
è necessario ricevere un chiarimento urgente, vista l'imminente scadenza delle domande al succitato concorso -:
se il Ministro interrogato non ritenga urgente, in vista dell'immediata scadenza del 7 novembre come termine ultimo per l'iscrizione al concorso, chiarire la posizione di tutti i diplomati magistrali e per coloro che abbiano conseguito il titolo di istituto magistrale, all'interno del bando concorsuale stesso e se, in virtù delle norme ricordate in premessa, non ritenga indispensabile salvaguardare il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 1997/98 e comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. (5-08170)