ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08162

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 706 del 18/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: CARRA MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08162
presentata da
MARCO CARRA
giovedì 18 ottobre 2012, seduta n.706

MARCO CARRA. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


l'agriturismo è un'attività agricola connessa ai sensi del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 e dell'articolo 2135 del Codice civile;


l'agriturismo mantovano, in particolare, è regolato dalla legge quadro 20 febbraio 2006 n. 96, dalla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), dal regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4 integrato con le modifiche introdotte dai regolamenti regionali 28 dicembre 2009 e regolamento regionale 19 dicembre 2011, n. 7;


il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già con propria circolare del 22 marzo 1991, n. 41, aveva riconosciuto la natura agricola dell'agriturismo. Si premette altresì che nell'attività agricola è diffusa la fattispecie di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e che al primo comma di suddetto articolo dispone che: «salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi». Inoltre, al terzo comma di suddetto articolo si dispone che: «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come il familiare coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti di terzo grado, gli affini, entro il secondo»;


in particolare, in agriturismo, per la stagionalità e per la saltuarietà delle sue espressioni è da sempre diffuso l'apporto di lavoro familiare occasionale e non retribuito. È questo un apporto non subordinato, non retribuito, occasionale e quand'anche ripetitivo, comunque sempre di breve periodo;


si rileva, in particolare che, in seguito alla, sentenza della Corte Costituzionale del 10 dicembre 1987, n. 476, la giurisprudenza ritiene ora tendenzialmente applicabile l'obbligo assicurativo in tutti i casi di familiari collaboratori nell'impresa familiare che prestino attività lavorativa non riconducibile al rapporto societario o di lavoro subordinato, escludendo d'altra parte i soggetti che espletano attività lavorative nel proprio interesse, o comunque a titolo di mera cortesia, esulando tali prestazioni da qualsiasi vincolo associativo (Cassazione 6 novembre 2002, n. 15588);


si segnala, altresì, ulteriore giurisprudenza secondo la quale la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese fra parenti che convivono non può essere esclusa solo per la considerazione della scarsità del vincolo di parentela (nella fattispecie di quarto grado, o del carattere non domestico dell'attività lavorativa, Cassazione 9 febbraio 1989, n. 818);

l'Inps, dal suo canto, con circolari del 13 giugno 1996, n. 125, e del 3 febbraio 2010, n. 17, ha più volte ribadito la validità di questo inquadramento ed in questi anni ad esse ci si è riferiti. Per l'inquadramento di questo apporto da ultimo ha sorretto la circolare Inps 8 febbraio 2005, n. 22, nonché l'articolo 74 della cosiddetta legge Biagi. La circolare 22 del 2005 dell'Inps, in particolare, ha sottolineato che: «non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento o di esecuzione lavori»;


la circolare Inail del 1o dicembre 1993, n. 53, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, esclude inoltre la possibilità dell'iscrizione ai soli fini Inail di familiari che non si dedicano con continuità e prevalenza all'attività agricola -:


quale deve essere il comportamento da osservare per quanto riguarda le prestazioni di lavoro non retribuite, occasionali e, se ripetitive, comunque di breve periodo, di familiari entro il quarto grado in strutture agrituristiche. (5-08162)