ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08081

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 699 del 09/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: MELIS GUIDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DUILIO LINO PARTITO DEMOCRATICO 09/10/2012
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 09/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/10/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08081
presentata da
GUIDO MELIS
martedì 9 ottobre 2012, seduta n.699

MELIS, DUILIO e DE PASQUALE. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

in riferimento al pagamento del contributo unificato ed ai cosiddetti ricorsi «collettivi» da parte di lavoratori, ovvero a quei ricorsi che, per identità di oggetto e di titolo, nonchè per identità di soggetto/i contro cui vengono proposti, erano in passato pacificamente considerati come un'unica domanda giudiziale, riconducibile ad un unico centro d'interessi, consta che alcuni uffici giudiziari stiano prevedendo da qualche tempo, in palese contrasto con quanto previsto sinora, il pagamento di un contributo a carico di ogni singolo ricorrente;

ciò appare tanto più sorprendente se si considera che, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico sulle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), l'importo del contributo unificato è determinato dal valore delle cause. E che il valore delle cause si determina, ai sensi dell'articolo 10 codice di procedura civile, sulla scorta di quanto indicato nella pretesa avanzata in giudizio dal ricorrente o dai ricorrenti. Il comma 2 dell'anzidetto articolo 10 codice di procedura civile stabilisce con chiarezza che, quando vi siano più domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, esse si sommano tra loro, dando così luogo al versamento di un solo contributo unificato;

la prassi innovativa recentemente invalsa è tanto più deprecabile, perchè, ove si consolidasse e generalizzasse, potrebbe finire con il minare quel principio generale applicato al processo civile che prende il nome di economia processuale e che consente al giudice del lavoro di unificare in un'unica causa quelle domande di giustizia che si caratterizzano per connessione oggettiva e soggettiva. Il che significherebbe rinunciare ad un significativo risparmio di tempo e risorse non solo per i lavoratori ricorrenti, ma anche, più in generale, per l'intero sistema giudiziario, non potendosi più evitare l'inutile moltiplicarsi di processi, con centinaia di cause singole da istruire e celebrare;

non è poi da sottovalutare che la parte eventualmente soccombente in centinaia di identiche cause dovrebbe rifondere a ciascun diverso lavoratore-ricorrente le spese legali, con notevole aggravio per l'erario quando il soggetto resistente e soccombente risulti essere un ente pubblico -:

se sia corrispondente alle norme vigenti la prassi invalsa in alcuni uffici giudiziari di pretendere, in caso di ricorsi collettivi o assimilabili, il pagamento del contributo da parte di ogni singolo ricorrente, considerato che nell'ipotesi descritta si determinerebbe un ulteriore ingiustificato ostacolo all'accesso alla giustizia sia da parte di lavoratori pubblici che privati, giacchè in caso di ricorsi collettivi il contributo unificato non sarebbe pagato come corrispettivo della singola causa, intesa correttamente come unico centro di interesse, ma in relazione al numero dei ricorrenti della stessa, con notevole aggravio di costi che determinerebbero un ulteriore difficoltà per i lavoratori. (5-08081)