ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 696 del 03/10/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/15678
Firmatari
Primo firmatario: SIRAGUSA ALESSANDRA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/10/2012
Stato iter:
18/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 18/12/2012
Resoconto SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/10/2012

DISCUSSIONE IL 18/12/2012

SVOLTO IL 18/12/2012

CONCLUSO IL 18/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08049
presentata da
ALESSANDRA SIRAGUSA
mercoledì 3 ottobre 2012, seduta n.696

SIRAGUSA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

i modelli viventi che lavorano con contratto d'opera presso le accademie e presso i licei artistici d'Italia vivono da anni una condizione di difficoltà e precarietà;

a coloro i quali hanno svolto attività lavorativa di modello vivente nei licei artistici statali al fine di conseguire punteggio nelle graduatorie di incarichi e supplenze di terza fascia del personale ATA scolastico non è stato riconosciuto alcun punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto, pubblicate in virtù delle domande di cui al decreto ministeriale 104 del 2011, in quanto il servizio di modello vivente è prestato con contratto di prestazione d'opera;

infatti, le disposizioni contenute nella nota 9319 del 14 novembre 2011 richiamano l'attenzione sulla circostanza che, per i requisiti di accesso e la valutazione dei titoli culturali e di servizio, si confermano, per quanto compatibili, le istruzioni operative impartite con nota 1603 del 24 febbraio 2011 ove, al punto 5 si stabilisce che «Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti» e, alla lettera H della stessa nota si stabilisce la non valutabilità dei servizi prestati con contratto di prestazione d'opera;

l'interrogante fa osservare che tale disposizione sembrerebbe contraddire quanto invece specificatamente previsto dallo stesso Ministero nel decreto ministeriale 13 giugno 2007 applicato e facente parte del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 relativo alle disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie del personale docente ed educativo di terza fascia;

questo provvedimento prevede e consente infatti di valutare «I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa» (vedi punto 19 - note al punto D della tabella 1 annessa quale Allegato A). Inoltre, nel caso in questione (graduatorie di terza fascia personale ATA), sembrerebbe essere stato disatteso e inapplicato quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» che obbliga le pubbliche amministrazioni a garantire parità e pari opportunità ai lavoratori, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa all'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nelle promozioni;

nel caso delle graduatorie di terza fascia del personale docente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha osservato i princìpi di cui sopra con ciò venendosi a creare una situazione di disparità tra soggetti operanti nel medesimo settore scolastico;

infatti, a norma dello stesso articolo 7, comma 6, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro di natura coordinata e continuativa ad esperti esterni anche, nel caso scolastico, a supporto dell'attività didattica;

quanto sopra indica la possibilità, per l'amministrazione scolastica statale, di stipulare, oltre alle tipologie di contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, la stipula di contratti atipici per l'ampliamento dell'offerta formativa;

proseguendo in tale linea logica e segnatamente nell'ambito delle norme dell'autonomia scolastica (parte integrante del CCNL comparto scuola che riguarda docenti e ATA) finalizzata a migliorare gli esiti del processo di insegnamento-apprendimento, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare, extracurriculare, educativa e organizzativa di ciascuna di esse mediante stipula di contratti atipici con soggetti esterni;

a parere dell'interrogante il servizio di modello vivente prestato con contratto di prestazione d'opera fa parte di un organico necessario ed imprescindibile, dell'offerta formativa scolastica nei licei artistici statali così come avvalorato dalle norme dell'autonomia scolastica;

si fa altresì osservare che, a seguito della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e della successiva ordinanza ministeriale n. 14 del 17 gennaio 2000, relativa al reclutamento dei modelli viventi, per coloro i quali in quel momento hanno deciso di non passare di ruolo nei ruoli della III e IV qualifica del personale ATA, il rapporto di lavoro individuale con le accademie e con i licei artistici si costituisce: a) mediante contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata annuale per chi ha più di 5 anni di anzianità di servizio come modello vivente alla data di entrata in vigore della legge; b) mediante contratto di prestazione d'opera per coloro che non raggiungono 5 anni di anzianità di servizio (inseriti in apposito elenco);

l'ulteriore fabbisogno nei licei artistici viene soddisfatto sempre con contratto di prestazione d'opera (con gli interessati inseriti in elenco a parte);

anche per questi ultimi i contratti sono ineludibilmente subordinati alla didattica, con vincoli di orari e di assegnazione ai corsi allo stesso modo dei modelli viventi con contratto annuale a tempo determinato in quanto l'esigenza della prestazione viene richiesta dal consiglio di classe su proposta del docente di disciplina e quindi sottoposti alla coordinazione del dirigente scolastico che non può incidere sulla determinazione ma sulla estrinsecazione della funzione;

gli stessi POF, all'atto della deliberazione, li prevedono espressamente;

nella circolare n. 5 del 18 aprile 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il personale della pubblica amministrazione - si legge che: «La soluzione prospettata dal citato comma 106, pienamente coerente con il principio enunciato nel citato articolo 3, comma 90, della stessa legge, è senz'altro quella da privilegiare da parte delle amministrazioni, in quanto contempera la volontà del Governo di valorizzare l'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. con i princìpi costituzionali in materia di reclutamento». La medesima circolare precisa che «(...) e per le co.co.co., per valorizzare detta esperienza, il riconoscimento del servizio prestato in termini di punteggio in sede di valutazione di titoli»;

la circolare di cui sopra evidenzia, a parere dell'interrogante, la volontà del legislatore di porre rimedio all'uso improprio del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per i lavoratori interessati una forma di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita e cioè la possibilità di riconoscere, nei bandi concorsuali, una valutazione per titoli, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

se alla luce di quanto illustrato in premessa non ritenga opportuno assumere iniziative volte a consentire la valutazione del servizio prestato da questi lavoratori nelle graduatorie del personale ATA di terza fascia. (5-08049)