LIVIA TURCO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; prevede la possibilità fino al 15 ottobre 2012 di chiedere la regolarizzazione dei dipendenti extracomunitari;
tra i requisiti necessari, oltre al versamento, da parte del datore di lavoro del contributo forfetario di mille euro per ogni lavoratore che si vuole mettere in regola, vi è la necessità da parte degli stranieri irregolari di dover dimostrare la loro presenza sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente e, questo requisito deve essere attestato da documentazione proveniente da organismi pubblici;
la direttiva 2004/18/CE, all'articolo 1 comma 9, per «organismo di diritto pubblico» intende qualsiasi organismo che debba necessariamente possedere le seguenti caratteristiche: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali;
l'allegato III della direttiva 2004/18/CE fornisce, per ogni Stato membro, un elenco delle categorie degli organismi di diritto pubblico e per l'Italia sono indicati i soggetti e le categorie di cui all'elenco seguente:
Organismi:
società «Stretto di Messina»;
ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
ente nazionale per l'aviazione civile-ENAC;
ente nazionale per l'assistenza al volo-ENAV;
ANAS S.p.a;
Categorie:
enti portuali e aeroportuali;
consorzi per le opere idrauliche;
università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università;
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;
enti di ricerca e sperimentazione;
enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza;
consorzi di bonifica;
enti di sviluppo e di irrigazione;
consorzi per le aree industriali;
comunità montane;
enti preposti a servizi di pubblico interesse;
enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;
enti culturali e di promozione artistica;
occorre evitare che la mancanza di chiarezza su quali siano effettivamente gli organismi di diritto pubblico preposti a dimostrare la presenza dello straniero sul territorio italiano alla data del 31 dicembre 2011 comporti la possibilità che il lavoratore extracomunitario incorra in truffe e raggiri da parte di chi dichiari di possedere tale requisito che di fatto poi non ha -:
se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per chiarire immediatamente tale requisito indicando quali siano i documenti validi provenienti da organismi pubblici che possano attestare la presenza ininterrotta dello straniero sul territorio italiano pia data del 31 dicembre 2011, onde evitare possibili malintesi.
(5-07998)