ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07924

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 687 del 18/09/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/17137
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/09/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/09/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 24/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07924
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 18 settembre 2012, seduta n.687

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:


in data 11 luglio 2011, la prima firmataria del presente atto ha già presentato l'atto di sindacato ispettivo n. 4-12640 relativamente alla sottrazione internazionale di due minori avvenuta ad opera della loro madre, signora Meirelles De Oliveira, in danno del padre dei bambini, signor Federico L.;


il Governo non ha mai risposto alla predetta interrogazione nonostante i reiterati solleciti del 21 settembre 2011, 16 novembre 2011, 15 febbraio 2012, 11 aprile 2012, 4 luglio 2012;


successivamente ai fatti citati nella ricordata interrogazione parlamentare, si sono verificati altri fatti che hanno vieppiù aggravato la posizione dei due minori e del padre di questi ultimi. In particolare:


il 4 novembre 2010 l'avvocato Normanha ha presentato ricorso al Consiglio superiore della magistratura portoghese evidenziando: a) l'operato del giudice Vouga che si era avocato ben due procedimenti diversi (processo Aja e riconoscimento sentenza sull'affidamento), emettendo sentenza sommaria individuale, revocando i provvedimenti precedenti di entrambi i processi; fatto che la signora Meirelles fosse inspiegabilmente a conoscenza di provvedimenti che sarebbero stati emanati dal giudice Vouga. Nel ricorso citato è stato anche segnalato come la polizia giudiziaria si sia rifiutata di eseguire doppi mandati di consegna in corso di validità ed esecutività dei bambini al padre;


l'8 novembre 2010 l'avvocato Normanha ha presentato reclamo alla corte d'appello di Lisbona relativamente al processo per il riconoscimento della sentenza italiana sull'affidamento eccependo la manifesta violazione del Regolamento (CE) 2201/2003 ad opera del giudice Vouga;


il 4 novembre 2010 la corte d'appello di Lisbona sospende il procedimento di riconoscimento ed esecuzione della sentenza italiana sull'affidamento poiché, essendo stato presentato ricorso in corte di cassazione in Italia da parte della signora Meirelles, ritiene opportuno riconoscere al ricorso un effetto sospensivo nonostante tale effetto sia incompatibile con l'ordinamento giuridico portoghese e italiano, ma ritenendo opportuno procedere per eccezione;


l'11 novembre 2010 l'avvocato Normanha presenta reclamo alla corte d'appello di Lisbona relativamente al processo Aja eccependo il difetto di competenza del giudice Vouga nel revocare i mandati di consegna dei bambini al padre;


il 12 novembre 2010 il giudice del Tribunale di primo grado, relativamente al processo di riconoscimento ed esecuzione della sentenza italiana sull'affidamento, chiede l'invio dell'intero fascicolo al Consiglio superiore della magistratura portoghese affinché valuti la validità del provvedimento del giudice Vouga;


il 7 dicembre 2010 la corte d'appello di Lisbona respinge il reclamo presentato dall'avvocato Normanha con un provvedimento collegiale, collegio il quale è presieduto dallo stesso giudice Vouga;


il 4 gennaio 2011 l'avvocato Normanha presenta doppio ricorso alla Suprema corte di cassazione contro il provvedimento della corte d'appello sul procedimento di riconoscimento ed esecuzione della sentenza italiana sull'affidamento, eccependo questioni di incostituzionalità e violazione procedurale, ribadendo inoltre che nello spazio comunitario, secondo il regolamento (CE) la sentenza italiana non deve nemmeno necessitare l'instaurazione di un nuovo processo di riconoscimento presso lo Stato destinatario;


il 20 gennaio 2011 il Consiglio superiore della magistratura portoghese respinge il ricorso presentato dall'avvocato Normanha ritenendolo inammissibile in quanto inerente fatti squisitamente giurisdizionali ed ignorando e non argomentando, nelle motivazioni, l'illecito che era stato evidenziato;


il 27 gennaio 2011 la corte d'appello di Lisbona si pronuncia, relativamente al processo Aja, ordinando la continuazione del processo al tribunale di primo grado disponendo che si indaghino eventuali cause di rischio fisico e psichico grave (ex Articolo 13 Convenzione Aja) a cui i bambini potrebbero essere esposti al loro rientro in Italia. Si tratta di un provvedimento che suscita anche lo stupore del giudice di primo grado poiché nemmeno la signora Meirelles aveva eccepito tale argomentazione nella sua impugnazione e perché tale istruttoria non si rendeva necessaria una volta che la sentenza di affidamento esclusivo al padre e decadimento della potestà genitoriale della madre, pronunciata dal tribunale per i minorenni di Bologna, poi confermata dalla corte d'appello di Bologna, già escludeva qualsiasi causa di rischio e doveva ritenersi vincolante anche per il sistema giudiziario portoghese, come da rapporti intra-comunitari;


il 21 marzo 2011 la Corte di cassazione italiana accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla signora Meirelles ammettendo che la sentenza della corte d'appello debba essere parzialmente cassata là dove aveva ritenuto inammissibile il ricorso per intempestività. La Corte di cassazione mantiene decaduta la signora Meirelles della potestà genitoriale e rinvia alla Corte d'appello la questione inerente l'affidamento ed il regime di visita per questioni di tempestività del ricorso, già indicando però che questa «ferma la decadenza della potestà della madre, la regolamentazione dell'affidamento [...] troverà spazi limitati»;


i giorni 7-8-9 dicembre 2011 si celebrano per la terza volta le udienze di primo grado del processo Aja, con audizione dei testimoni, allo scopo di verificare le cause di rischio per i bambini al ritorno in Italia. I familiari della signora Meirelles ammettono che nel periodo giugno-settembre 2010 si erano resi irreperibili, assieme alla Meirelles ed i bambini per evitare di essere rintracciati perché a conoscenza dei mandati di consegna. In fase istruttoria il giudice chiede ed ottiene per rogatoria una nuova ed aggiornata relazione ai servizi sociali italiani circa la situazione abitativa, economica e sociale del signor Federico L. la quale conferma la perfetta idoneità di questi ad accogliere ed allevare i propri figli;


il 23 marzo 2012 il tribunale di primo grado, relativamente al processo Aja, emette una nuova sentenza determinando nuovamente il ritorno immediato dei bambini in Italia e la loro consegna al padre, emettendo nuovi mandati di consegna immediatamente esecutivi per la polizia e la Dgrs, esplicitando che non c'è alcun pregiudizio a che la madre accompagni i bambini, assieme al padre. Il giudice precisa inoltre che la riconsegna dei bambini al padre non equivale, come asserito dalla signora Meirelles, a privarli della figura materna, la quale non ha alcun impedimento, nemmeno da parte del signor Federico L. a frequentarli con continuità, bensì a permettere loro di riconquistare la figura patema, alla quale sono provatamente legati e della quale hanno assoluta necessità;


nei giorni immediatamente successivi la Dgrs organizza, d'accordo con la polizia locale, il prelievo dei bambini per la consegna al padre ma questi, assieme a tutta la famiglia (madre e nonni) risultano nuovamente irreperibili, a casa come a scuola;


il 28 marzo 2012 la signora Meirelles deposita un atto al tribunale di primo grado chiedendo che al suo ricorso in appello venga riconosciuto l'effetto sospensivo e che non vengano emessi i mandati di consegna dei bambini;


il 29 marzo 2012 il giudice del processo Aja respinge la richiesta di attribuzione di effetto sospensivo alla signora Meirelles poiché non ammissibile nella sostanza e nella forma, dato che nessun ricorso è ancora stato presentato. La informa altresì che i mandati sono già stati emessi e che sono immediatamente esecutivi;


il 29 marzo 2012 la signora Meirelles deposita il ricorso in corte d'appello, chiedendo nuovamente l'attribuzione di effetto sospensivo ed asserendo che la consegna dei bambini al padre italiano (anche in quanto tale) sarebbe contraria e pericolosa per l'ordine pubblico portoghese;


il 2 aprile 2012 l'avvocato Normanha denuncia alla sezione penale del tribunale di Lisbona il consapevole rifiuto della Meirelles di riconsegnare i bambini, i quali sono stati da questa occultati, e chiede che a suo carico venga emesso mandato di arresto europeo per sottrazione di minori e sequestro di persona e la segnalazione ai servizi SIS, SIRENE. A tal fine ricorda che la signora Meirelles è stata privata dell'affidamento e della potestà genitoriale sui figli;


il 16 aprile 2012 l'avvocato Normanha, procuratore del signor Federico L., si costituisce in appello;


il 18 aprile 2012 la direzione della Dgrs informa il giudice che la polizia locale ha rintracciato la signora Meirelles presso la sua residenza abituale ma in assenza dei figli che questa dichiara che i bambini si trovano con i nonni, in un luogo che rifiuta di rivelare. La direzione, data l'ostruzione della signora Meirelles all'esecuzione dei mandati di consegna suggerisce di attivare la divisione specializzata nel rintraccio delle persone scomparse della polizia giudiziaria;


il 20 aprile 2012 la corte d'appello di Bologna, secondo quanto indicato dalla corte di cassazione, si pronuncia confermando integralmente la sentenza del tribunale per i minorenni di Bologna che affidava i bambini al padre e dichiarava la madre decaduta della potestà genitoriale;


il 27 aprile 2012 il Procuratore impone alla signora Meirelles di rivelare il luogo dove si trovano i figli entro cinque giorni;


il 28 maggio 2012 il signor Federico L. presenta nuova denuncia-querela alle autorità italiane a, ipotizzando i reati di cui agli articoli 574-bis e 606 del codice penale, chiedendo inoltre l'attivazione dell'Interpol per il rintraccio dei propri figli;


il 21 giugno 2012 la corte d'appello di Lisbona respinge il ricorso presentato dalla signora Meirelles, relativamente al processo Aja, perché inammissibile, non alterando quindi la validità della sentenza del tribunale di primo grado, con i conseguenti mandati di consegna dei bambini al padre, che rimangono esecutivi;


il 27 giugno 2012 l'avvocato Normanha segnala alla sezione penale del tribunale di Lisbona, relativamente alla denuncia presentata il 2 aprile 2012 - circa la quale non si conosce alcun esito - l'emissione della sentenza della corte d'appello, rinnovando la richiesta di emissione di mandati di cattura;


attualmente i due minori sono occultati in qualche luogo che la madre si rifiuta di rivelare; non frequentano la scuola da mesi e non possono accedere ai servizi sanitari. In sostanza, pur non essendolo, vivono come orfani di padre, per via della condotta della signora Meirelles la quale da anni (ed impunemente) ignora ed ostacola l'esecuzione di qualsiasi provvedimento giudiziario;


le autorità portoghesi paiono avallare la strategia dilatoria operata dalla signora Meirelles la quale ignora il danno causato ai figli, in questo fiancheggiata dai propri familiari, e violano apertamente le più basilari norme di cooperazione internazionale, non mancando, talvolta, di esprimere pareri denigratori del cittadino straniero (nella fattispecie il padre dei minori);


a fronte di tutto ciò, grave e preoccupante appare il silenzio del Governo, il quale fino a questo momento non ha dato risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-12640 -:


se ed in che modo si siano attivate le autorità italiane dopo il deposito dell'atto di sindacato ispettivo n. 4-12640 dell'11 luglio 2011;


se non ritengano necessario intervenire presso le autorità portoghesi affinché venga data finalmente esecuzione ai provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie italiane e straniere con le quali è stato disposto l'affidamento esclusivo dei minori al padre, e perché le stesse autorità agevolino, nell'interesse dei bambini, il loro rientro in Italia ed affinché, per quanto di competenza, siano trovati spazi di collaborazione sul versante giudiziario per arrivare in tempi brevi ad adottare decisioni sul futuro dei bambini conformi a quanto previsto dalle convenzioni internazionali. (5-07924)