VANALLI e RONDINI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
a seguito delle elezioni amministrative del 6/7 maggio 2012 e del turno di ballottaggio del 20/21 maggio 2012 svoltesi nel comune di Senago, il signor Riccardo Pase, Valerio Mantovani e Magda Beretta sono stati proclamati consiglieri del comune dall'ufficio centrale, come si evince dalla comunicazione del sindaco datata 23 maggio 2012, e come pubblicamente reso noto, a partire dal 25 maggio 2012, attraverso un manifesto esposto nell'albo pretorio comunale recante l'indicazione dei proclamati eletti alla carica di consigliere comunale, oltre che dal sito internet comunale;
sulla base di quanto stabilito dal decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, articolo 38 comma 4, che recita testualmente «I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione», il signor Riccardo Pase, Valerio Mantovani e Magda Beretta erano da ritenersi alla data del 31 maggio 2012 a tutti gli effetti consiglieri comunali;
in data 31 maggio 2012 alle ore 10, presso il Comune di Senago, è stato tuttavia impedito loro di svolgere il proprio ruolo istituzionale;
infatti alla richiesta di visionare alcuni decreti emanati dal sindaco nell'anno 2011, con l'obiettivo di svolgere nella maniera più attenta e adeguata il mandato conferitoci dai Cittadini mediante il voto, tale accesso è stato categoricamente negato;
alla richiesta, avanzata al funzionario del settore affari generali, relativa alla visione dei documenti sopra menzionati, è stato risposto in un primo momento con una indicazione di riformulare l'istanza dopo la convalida della elezione nel consiglio comunale, e successivamente di tornare eventualmente in comune nel pomeriggio e avanzare la richiesta di accesso agli atti segretario comunale, al momento non presente in comune;
a seguito di successiva sollecitazione e avendo più volte fatto presente che insistenza era giustificata dalla necessità di svolgere il ruolo, è stato chiesto loro di compilare una «scheda di accesso agli atti», successivamente depositata dallo stesso funzionario presso il protocollo generale e numerata come n. 0012826 del 31 maggio 2012: di tale documento, è stata fornita loro successivamente una fotocopia;
chiedendo gli interessati ulteriori spiegazioni, anche ad altri dipendenti comunali, oltre ad affrontare una lunga attesa, è stato loro comunicato dal predetto funzionario che il ruolo di consiglieri comunali non sarebbe stato loro riconosciuto sino alla convalida della carica da formalizzarsi durante il primo consiglio comunale e che, di conseguenza, non sussisteva per i predetti consiglieri il diritto di visionare gli atti pubblici del comune di Senago;
quanto accaduto è gravissimo: qualunque cittadino, infatti, ha diritto di accesso agli atti pubblici e tale diritto non gli può essere precluso a priori; è ancora più grave, se tale diritto viene precluso ai consiglieri comunali regolarmente eletti -:
se non intenda assumere iniziative normative per rafforzare i poteri di accesso agli atti dei consiglieri comunali ed evitare che si verifichino per il futuro casi analoghi a quello descritto in premessa.
(5-07911)