ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07894

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 687 del 18/09/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/12248
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 18/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07894
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 18 settembre 2012, seduta n.687

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa, al Ministro della salute, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), istituito dalla legge n. 180 del 1978 e attualmente regolamentato dalla legge n. 833 del 1978 (articoli 33-35), sono atti compositi di tipo medico e giuridico, che consentono l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie ad un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento;

il concetto di TSO, e quello di ASO è basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza ed è quindi inteso come una procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza del paziente;

dal punto di vista normativo, il trattamento sanitario obbligatorio viene emanato dal sindaco del comune presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata del medico. Qualora il trattamento preveda un ricovero ospedaliero, è necessaria inoltre la convalida di un secondo medico, appartenente ad una struttura pubblica;

il sindaco può emanare l'ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un libero cittadino solo in presenza di due certificazioni mediche che attestino che la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici; che gli interventi proposti vengono rifiutati e che non è possibile adottare tempestive misure extraospedaliere;

le tre condizioni di cui sopra devono essere presenti contemporaneamente e devono essere certificate da un primo medico (che può essere il medico di famiglia, ma anche un qualsiasi esercente la professione medica) e convalidate da un secondo medico che deve appartenere alla struttura pubblica;

le certificazioni oltre a contenere l'attestazione delle condizioni che giustificano la proposta di TSO, devono essere motivate nella situazione concreta. In altre parole non dovrebbero essere ammesse certificazioni che si limitano alla mera enunciazione delle tre condizioni sopra indicate, né tanto meno prestampati. Così come non dovrebbero essere prese in considerazione certificazioni che si limitano alla sola indicazione della diagnosi;

in data 30 maggio 2011 il sindaco di Avetrana, avvocato Mario De Marco, ha disposto «il trattamento sanitario obbligatorio in considerazione di degenza ospedaliera del signor Michele Misseri da effettuarsi presso una struttura ospedaliera idonea mediante trasporto con unità di pubblico soccorso 118»;

il provvedimento del sindaco di Avetrana è stato adottato, contrariamente a quanto stabilito dalla legge n. 833 del 1978, non su proposta motivata di un medico né su domanda del medico curante del signor Misseri, ma sulla base di una richiesta formulata in data 30 maggio 2011 dal comandante della stazione dei carabinieri di Avetrana, Maresciallo Fabrizio Viva, e, quindi, sulla scorta di non meglio precisate informazioni assunte dai medesimi carabinieri in base alle quali, a parere del primo cittadino di Avetrana, si rendeva necessario effettuare, con estrema urgenza, l'accertamento delle condizioni sanitarie del signor Misseri sotto il profilo psicologico;

peraltro il TSO disposto nei confronti del signor Misseri prevede il ricovero ospedaliero, sebbene non risulti esservi agli atti la convalida del provvedimento da parte di un secondo medico appartenente ad una struttura pubblica così come previsto dalla normativa di settore;

l'articolo 33 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, stabilisce che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari; qualora previsti, i trattamenti sanitari obbligatori devono comunque rispettare la dignità della persona, i diritti civici e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura;

l'articolo 33, comma 3 della legge n. 833 del 1978 aggiunge inoltre che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato -:

quale sia stata l'esatta dinamica degli avvenimenti che hanno portato alla degenza ospedaliera coatta del signor Misseri, e per quali motivi il maresciallo dei carabinieri di Avetrana abbia proposto il TSO nei confronti del signor Misseri e se sia nota la ragione per la quale il sindaco di Avetrana lo abbia disposto;

se non si ritenga opportuno che siano resi pubblici tutti gli atti in base ai quali è stato attuato tale provvedimento (compresi i verbali dei carabinieri);

se si intenda in ogni caso fare chiarezza sulla vicenda e verificare per quanto di competenza la regolarità della procedura. (5-07894)