ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07869

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 687 del 18/09/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/12850
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07869
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 18 settembre 2012, seduta n.687

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, stabilisce all'articolo 41 che «gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (...) sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti»;

con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), viene introdotta all'articolo 80, comma 19, una disposizione in materia di assistenza sociale e provvidenze economiche in favore degli stranieri soggiornanti in Italia, secondo la quale «ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (...)»;

dal combinato disposto dell'articolo 41 del Testo unico sull'immigrazione e dell'articolo 80, comma 19, della legge finanziaria per il 2001 emergono problemi di coordinamento, posto che l'articolo 80, comma 19, sembra escludere che i possessori di un semplice permesso di soggiorno per lavoro possano ottenere quelli che sono considerati veri e propri «diritti soggettivi» derivanti dalla legislazione sociale quali il diritto alla pensione d'invalidità civile o all'assegno sociale;

stante l'attuale disciplina vigente in materia di immigrazione, e applicando l'articolo 80, comma 19, potrebbe determinarsi, come caso limite, quello di un lavoratore straniero in possesso di un permesso di soggiorno da più di un anno, ma non ancora in possesso della carta di soggiorno, che divenga, a causa di una grave patologia, totalmente inabile al lavoro; in tal caso egli non sarà più in grado né di soddisfare i requisiti previsti dal Testo unico sull'immigrazione per il rinnovo del permesso di soggiorno, ossia essere parte di un rapporto di lavoro, né tanto meno di conseguire un reddito tale da soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la carta di soggiorno; a sua volta, senza la stessa carta non potrà ottenere né l'assegno sociale né la pensione di invalidità civile;

tutti coloro che malauguratamente dovessero venire a trovarsi in una situazione limite come quella sopra descritta sono destinati ad essere relegati ai margini della società, correndo inoltre il rischio di non vedersi più rinnovato il normale permesso di soggiorno che era stato loro conferito, e successivamente di essere espulsi;

l'unica opportunità che hanno tali soggetti è quella di essere conviventi con familiari che possano assicurare loro il sostentamento, poiché in tale caso potrebbero esservi le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, secondo quanto stabilisce l'articolo 30 del succitato testo unico in materia di immigrazione;

eventuali effetti preclusivi si produrrebbero solo nei confronti dei cittadini extracomunitari, posto che per i cittadini comunitari si applicherebbe il principio di non discriminazione sancito dal diritto comunitario;

con sentenza n. 306 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'articolo 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) e l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (disciplina dell'immigrazione), modificato dall'articolo 9, comma 1, decreto legislativo 30 luglio 2002, sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui si prevede che l'indennità di accompagnamento, stabilita dall'articolo 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere concessa agli stranieri extracomunitari solo qualora risultino in possesso dei requisiti di reddito fissati per la carta di soggiorno ed ora previsti dal decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 di attuazione direttiva n. 2003/109/CE, relativa allo status di cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo; secondo il giudice delle legge, infatti, la norma contrasta con il principio costituzionale del diritto alla salute, di solidarietà, del riconoscimento dei diritti fondamentali indipendentemente dalla appartenenza a determinate entità politiche; in uno dei passaggi della motivazione della citata sentenza, i giudici della Corte costituzionale scrivono: «la Corte ritiene che sia manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento - i cui presupposti sono, come si è detto, la totale disabilità al lavoro, nonché l'incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita - al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza.»;

facendo leva sulle medesime argomentazione, con successiva sentenza n. 11 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della stessa normativa, nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 del decreto legge 30 gennaio 1971 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 1971 (nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

contrariamente alle citate sentenze della Corte costituzionale, l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha diramato una circolare (la n. 105 del 2 dicembre 2008) applicativa delle nuove disposizioni in materia di assegno sociale introdotte con l'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 195 dd. 21 settembre 2008 - Suppl. ord. n. 196), con la quale è stato specificato che, ai fini della concessione dell'assegno sociale, agli stranieri extracomunitari debba continuare ad essere richiesto, oltre ai requisiti di stato di bisogno e di età previsti dalla normativa (circolari INPS n. 303 dd. 14 dicembre 1995 e n. 208 dd. 24 novembre 2006), anche il possesso della «carta di soggiorno» o «permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti»;

è dunque evidente che l'INPS ridimensiona la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 306/2008, cosa che costringe i cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia, ma non in possesso della carta di soggiorno o «permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti» e che vogliano far valere il loro diritto alla fruizione della prestazione sociale, di dover continuare ad adire le sedi giudiziarie per ottenere un'interpretazione costituzionalmente orientata dalla norma;

con riferimento ai requisiti richiesti per l'accesso degli stranieri extracomunitari all'assegno sociale, esiste una evidente incompatibilità tra quanto stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale citate in premessa e la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 diramata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale -:

se e quali provvedimenti intenda prendere il Ministro competente affinché venga chiarito, anche mediante circolare ministeriale, che secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma nulla inibisce agli extracomunitari sprovvisti del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali;

se non si ritenga opportuno intervenire per prevenire il sorgere di situazioni di discriminazione ai danni degli stranieri non più abili al lavoro a causa di sopravvenuta invalidità totale ma sprovvisti del permesso di soggiorno di lunga durata e se non si ritenga che da ciò possa sorgere il rischio, per determinati soggetti, di non vedersi più rinnovato il normale permesso di soggiorno che era stato loro conferito e di essere passibili di espulsione, e ciò soltanto in relazione a fatti imprevedibili quali la malattia;

quali altre iniziative di competenza intenda assumere in ordine alla questione che qui interessa, anche al fine di un puntuale e doveroso rispetto della normativa vigente in materia così come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 306/2008. (5-07869)