ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07846

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 687 del 18/09/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/11920
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/09/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07846
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 18 settembre 2012, seduta n.687

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

in diversi tribunali della Repubblica sono ancora in uso (o lo sono stati fino a pochissimo tempo fa) dei moduli pre-stampati e pre-compilati dove, sostanzialmente, si prevede che in sede di separazione legale dei coniugi l'istituto dell'affido condiviso dei figli di cui alla legge n. 54 del 2006 possa essere regolato esclusivamente con l'attribuzione del cosiddetto «domicilio prevalente», ossia con l'allocazione automatica del minore alla madre, il che non è previsto dalla vigente normativa;

ora, grazie all'associazione ADIANTUM, si è scoperto che nemmeno il Ministero della giustizia è esente da questa responsabilità, in quanto in alcune pagine del suo sito internet (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_1_5.wp?tab=m&contentId=USC5084) è contenuto un chiaro riferimento ad un modulo (scaricabile), attribuibile al tribunale di Brescia, contenente il riferimento al cosiddetto «domicilio prevalente» della madre in cui si legge espressamente che, in automatico, il minore viene allocato prevalentemente presso la madre, ciò a dispetto dello spirito e della ratio della legge n. 54 del 2006;

la tale circostanza è estremamente grave dato che in questo modo, da un lato, il Ministero della giustizia fornisce un avallo indiscutibile ad una pratica discutibilissima e, dall'altro, lo stesso dà prova di essere a conoscenza di tale pratica;

sulla vicenda il legale dell'associazione ADIANTUM, avvocato Davide Romano, ha emanato la seguente nota: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Non è una speranza utopica, ma esclusivamente quanto stabilisce l'articolo 12 delle disposizioni di legge in generale; vale per tutti, ma soprattutto per chi le leggi le deve applicare istituzionalmente. Eppure, sembra che questo principio a volte sfugga ad alcuni magistrati che è vero che «sono soggetti soltanto alla legge» ex articolo 101 comma secondo Cost., ma è altrettanto vero che alla legge debbono essere soggetti, onde evitare quel sentirsi «legibus soluti» che porta all'arbitrio di un potere magistratuale assoluto, non difforme dall'autarchia. E forse, il nostro Paese non merita regimi, di nessun tipo, siano essi politici, militari o magistratuali. Ed allora, dinanzi a comportamenti espressamente violativi delle leggi vigenti da parte della magistratura (melius, una parte di essa: solo una parte), non si può rimanere inermi e si deve ricorrere ad ogni strumento giuridico per arginare fenomeni di sfrontata violazione del sistema giuridico, di inammissibile inapplicazione della legge, di evidente scientifica strategia di disapplicazione di una legge dello Stato. Queste sono le ragioni sostanziali della diffida che ADIANTUM ha formulato al Ministero della giustizia affinché ponesse in essere i (pur vero limitati) sistemi per evitare una cronica inapplicazione della legge 54/2006 afferente al principio generale dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, anche in caso di separazione/divorzio. È evidente che alcuni Tribunali sembrano disapplicare la normativa vigente e collochino «prevalentemente» ed automaticamente il minore presso uno dei due genitori (spesso la madre), affezionati a quel retaggio storico di inciviltà giuridica che calpesta il diritto del minore alla conservazione di entrambi i genitori, e distruggendo duemila anni di evoluzione giuridica per tornare con la memoria al potere di potestà della civiltà arcaica romana o delle sacre scritture bibliche in cui il figlio è solo oggetto e mai soggetto di diritti. È per questo che ADIANTUM, nel pieno silenzio dell'Istituzione politica (il Ministero della giustizia) ha presentato una class action al TAR Lazio evidenziando il comportamento omissivo del Ministero nel munirsi di strutture che eliminino la disfunzione organizzata di parte della magistratura nella disapplicazione della legge 54/2006. È per questo che si attendeva con la speranza e la convinzione di una diversa strutturazione dell'apparato statuale per il rigoroso rispetto della legge e della costituzione l'udienza di discussione fissata dal TAR Lazio per il prossimo 26 ottobre 2011. Ma tutte le speranze si infrangono dinanzi ad una realtà che sembra irridente del diritto dei minori a conservare entrambi i genitori. Infatti, è proprio il Ministero della giustizia, nel proprio sito ufficiale, ad allegare (così sostanzialmente suggerendolo) il modulo prestampato redatto dal tribunale di Brescia per la presentazione della domanda di separazione consensuale dei coniugi, in cui si legge espressamente che, in automatico, il minore viene allocato prevalentemente presso la madre! A questo punto appare evidente che il comportamento del tribunale di Brescia si appalesa come offensivo della giuridicità del sistema ed il Ministero della giustizia concorrente nell'offesa. Infatti, ci si pone l'immediato problema di quale sia la funzione del magistrato nella valutazione del caso concreto per la verifica dell'applicazione della legge 54/2006, laddove si rediga un modulo prestampato che diseguagli automaticamente uno dei due genitori. Non si contesta il diritto proprio del magistrato di applicare il collocamento prevalente presso uno dei due genitori laddove lo ritenga opportuno nel caso concreto, ma il criterio di prevedere una figura prevalente tra i genitori senza e prima dell'analisi del caso concreto. Non possiamo pensare che il tribunale di Brescia voglia volontariamente pregiudicare automaticamente il diritto del minore alla conservazione paritaria di entrambi i genitori e siamo convinti che si sia trattato di un mero errore nella redazione del modulo prestampato (magari nel tentativo di defaticare la mole di lavoro insostenibile a cui i magistrati debbono giornalmente far fronte). Ma simili errori non possono capitare, avallati dal Ministero della giustizia, in un Paese che vanta una millenaria civiltà giuridica. La magistratura ha un fondamentale compito, nel sistema giuridico italiano, quale è quello di applicare la legge al caso concreto; spesso, i magistrati non sono aiutati in questo (a volte ingrato) compito, e dovrebbero essere facilitati ed agevolati nello svolgimento del proprio lavoro; ma in alcuni casi sembra che rinuncino allo svolgimento dei propri compiti, rimettendo ad un modello generale le proprie decisioni, ad un modello a volte redatto con la dimenticanza della vigenza di una legge dello Stato. È per questo che si provvederà a denunciare questa disfunzione di sistema alla Corte di Giustizia Europea. Non si può rimanere inermi dinanzi al tentativo di eliminazione giuridica di una delle due figure genitoriali a discarico di chi rischia di crescere «sostanzialmente orfano» di uno dei genitori per decisione effettuata «in nome del popolo» -:

se non intenda disporre l'immediata rimozione dal sito ufficiale del Ministero della giustizia della modulistica disponibile presso il tribunale di Brescia ad oggetto «ricorso per separazione consensuale dei coniugi»;

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 54 del 2006 in modo tale che i minori, anche dopo la separazione dei coniugi, possano continuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i loro genitori. (5-07846)