BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è stato emanato il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi;
l'articolo 5 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 fissa, al comma 3, il termine di 40 giorni per la conclusione del procedimento di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell'elenco dei formatori per la mediazione e, al comma 4, prevede l'iscrizione in caso di assenza di risposta del responsabile, introducendo così il principio del silenzio assenso per i soli enti che hanno richiesto per la prima volta l'iscrizione;
gli organismi e gli enti già accreditati, costituiti in data antecedente al 4 novembre 2010, subiscono una discriminazione palese con notevoli danni, a causa dei tempi indefiniti di risposta determinati dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 -:
quali atti saranno emanati al fine di eliminare ogni palese discriminazione che scaturisce dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3 e 4, del decreto ministeriale n. 180 del 2010, affinché vi sia un trattamento paritario degli organismi di mediazione e degli enti di formazione già costituiti, prevedendo l'applicazione analogica del comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale anche per le istanze di accreditamento di ulteriori formatori, di ulteriori mediatori, di ulteriori sedi territoriali, nonché per l'approvazione dei regolamenti di procedura redatti successivamente al decreto ministeriale n. 180 del 2010, consentendo a Tutti di poter operare nelle stesse condizione, come sempre fatto, nel rispetto della legge. (5-07840)