BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
il presente atto di sindacato ispettivo trae origine dalla delibera adottata dalla giunta dell'Unione delle camere penali italiane in data 28 settembre 2011 «interrogazione urgente dei penalisti italiani al Ministro dell'interno»;
lo sbarco continuo dei clandestini a Lampedusa, provenienti dalle coste africane, ha assunto una dimensione drammatica e preoccupante, come testimoniato dai fatti, obiettivamente gravi, verificatisi nell'isola siciliana, attualmente al vaglio della procura della Repubblica competente per territorio;
a seguito dei disordini accaduti a Lampedusa, da qualche giorno al porto di Palermo sono ormeggiati due traghetti «ospitanti» oltre 800 migranti irregolari, sbarcati nelle settimane precedenti a Lampedusa;
in pratica si è deciso di «internare» i migranti in due navi appositamente noleggiate, per consentirne un più agevole rimpatrio;
la Camera penale di Palermo «Conca D'Oro» ha segnalato che in tale circostanza sarebbero state messe in atto misure restrittive delle libertà personali, e del tutto atipiche, come il trattenimento in una nave, senza il vaglio dell'autorità giudiziaria e l'assistenza effettiva dei difensori;
se quanto sopra denunciato rispondesse al vero, i motivi di allarme per tale procedura sarebbero molteplici e gravi -:
se nella vicenda meglio illustrata in premessa sia stato rispettato il disposto dell'articolo 13, comma 5-bis, decreto legislativo n. 286 del 1998, che in applicazione dell'articolo 13, comma 3, della Costituzione, impone la convalida previa audizione dell'interessato, delle misure interdittive della libertà personale, quali i trattamenti e gli accompagnamenti coattivi alla frontiera disposti dal questore, in particolare:
a) se il questore abbia notificato l'ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera e l'ordine di trattenimento a tutti gli interessati, e poi trasmesso entro 48 ore i provvedimenti al giudice di pace competente per la convalida;
b) se i giudici di pace abbiano, nelle 48 ore successive, provveduto alla convalida, eventualmente sentiti gli interessati;
c) se sia stato garantito il diritto di difesa agli extracomunitari, informando adeguatamente questi ultimi della possibilità di essere sentiti da un difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, da un difensore d'ufficio;
d) se comunque vi sia stata la presenza, nelle eventuali udienze di convalida, di un difensore d'ufficio o di fiducia;
e) se il trattenimento a bordo di una imbarcazione possa ritenersi conforme alla Costituzione, alla normativa europea ed alla disciplina interna dei rimpatri, in particolare nelle parti che obbligano lo Stato a garantire al migrante un trattamento che salvaguardi la dignità dell'individuo. (5-07650)