ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07535

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 672 del 25/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/07/2012
Stato iter:
26/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/07/2012
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 26/07/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/07/2012
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/07/2012

SVOLTO IL 26/07/2012

CONCLUSO IL 26/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07535
presentata da
MARCO CAUSI
mercoledì 25 luglio 2012, seduta n.672

CAUSI e BERRETTA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


in esito al terremoto che, nel dicembre del 1990, ha colpito le province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa, sono state previste una serie di proroghe e provvidenze, anche di natura fiscale, per i contribuenti ivi residenti o operanti, come individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile;


la regolamentazione delle situazioni giuridiche dei soggetti interessati ha trovato ulteriore previsione all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possano definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento;


il testo di detta norma ha dato adito a differenti interpretazioni: in particolare l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che essa facesse esclusivo riferimento ai casi di mancato pagamento e non ai casi in cui il pagamento delle imposte fosse stato interamente eseguito, pur non essendo previsto;


secondo l'interpretazione dell'Agenzia, ai contribuenti che hanno eseguito i versamenti non spetterebbe alcun rimborso, mentre, al contrario, molti contribuenti ritengono di aver diritto al rimborso di quanto già pagato in quanto non dovuto;


tale incertezza interpretativa ha provocato un notevole contenzioso in sede tributaria; successivamente è intervenuta quindi la Corte di Cassazione che, in proposito, ha stabilito che la definizione automatica per gli anni pregressi prevista, mediante il pagamento del dieci per cento dei tributi dovuti, dall'articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, legittima i contribuenti che abbiano già assolto per intero il debito di imposta a ripetere il novanta per cento di quanto versato (Cassazione civile, sez. trib., 1o ottobre 2007, n. 20641);


la Suprema Corte ha motivato siffatta interpretazione assumendo, per un verso la non assoluta chiarezza della norma e, per altro verso, la univocità della lettura retroattiva della stessa richiamando, in proposito, in un'ottica costituzionalmente orientata, il principio di parità di trattamento in situazioni eguali;


il principio riassunto nella richiamata massima, alla luce di successive pronunzie, costituisce un orientamento ormai consolidato; in termini analoghi si è anche pronunciata (per la materia contributiva) la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 11247/2010 e 11133/2010;


in una recente pronunzia, in materia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9577 del 12 giugno 2012, ha ulteriormente affermato il consolidato principio enunciato nella sentenza n. 20641/2007, ribadendo, in una fattispecie analoga (agevolazioni per i residenti in zone soggette all'alluvione del novembre 1994), che «la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto...; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo»; anche in tal caso, l'Agenzia delle entrate è stata anche condannata al pagamento delle spese giudiziarie;


nonostante le avverse pronunzie della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle entrate non ha finora inteso modificare il proprio orientamento in merito, anche in sede giurisdizionale, che la vede soccombente nelle cause, arrecando un danno ingiusto ai contribuenti interessati, costretti a sopportare spese processuali per ottenere il riconoscimento di un diritto -:


quali iniziative intenda assumere affinché l'Agenzia delle entrate, nel rispetto della consolidata giurisprudenza, riconosca, in sede giurisdizionale, in ogni stato e grado, le ragioni vantate dai contribuenti delle province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa, delle zone colpite dal sisma del dicembre 1990 e provveda all'immediata restituzione del novanta per cento di quanto versato a titolo di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992. (5-07535)