ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07274

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 660 del 04/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 04/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07274
presentata da
ALBERTO FLUVI
mercoledì 4 luglio 2012, seduta n.660

FLUVI e MATTESINI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


l'allungamento dei tempi di pagamento e l'onerosità delle procedure per il recupero dei crediti commerciali stanno minando la liquidità delle piccole e medie imprese costrette a ricorrere a prestiti bancari per finanziare l'attività;

secondo una stima della CGIA di Mestre, il mancato pagamento dei crediti costa alle imprese attorno ai 10 miliardi di euro l'anno; un importo di cui le imprese, soprattutto quelle piccole, devono farsi carico per far fronte alla mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture;

le procedure di recupero crediti previste dall'ordinamento consentono a colui che vanta un credito fondato su prove documentali come fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentica registro IVA, di attivare una procedura per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni;

esperita senza successo la via stragiudiziale, che permetterebbe di ottenendo un adempimento anche parziale in tempi ragionevoli e che termina con l'atto formale di messa in mora del debitore, il creditore si trova costretto a dover intraprendere la via giudiziale per tentare di recuperare il credito vantato con conseguente aggravio di oneri, costi e tempi;

la mancanza di beni pignorabili rende «sconveniente» avviare l'azione giudiziaria, anche perché in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali; pertanto, per somme irrisorie, si abbandona spesso l'azione legale;

solo in caso di crediti di importo elevato potrebbe essere utile procedere comunque con l'azione legale, al solo fine di portare in detrazione i crediti insoluti (tale fine è perseguibile anche attraverso la cessione del credito);

secondo la classifica internazionale contenuta nel rapporto Doing Business che la Banca mondiale redige annualmente per fornire indicazioni alle imprese sui Paesi in cui è più vantaggioso investire, l'Italia è al 158esimo posto su 183 Paesi esaminati in materia di esecuzione dei contratti; in Italia servono 1.210 giorni per tutelare un contratto, contro 394 in Germania, 389 in Gran Bretagna e 331 in Francia; rispetto alla media di 518 dei Paesi Ocse, si tratta di 692 giorni in più (1 anno 10 mesi e 27 giorni);

le imprese chiedono un intervento per recuperare competitività; secondo l'ufficio studi di Confartigianato, la lentezza della giustizia sottrae alle imprese risorse per 2,2 miliardi di euro, oltre ai mancati introiti per la fuga degli investitori esteri, non incentivati ad investire in Italia;

mentre all'estero le aziende incassano in 12 mesi, in Italia bisogna attendere in media oltre 3 anni o accettare accordi al ribasso, chiedono nel contempo prestiti per sopravvivere;

negli ultimi anni, anche a pausa della perdurante crisi economica, il ricorso ai decreti ingiuntivi è aumentato considerevolmente;

qualora il debitore non adempia spontaneamente a seguito del decreto ingiuntivo si procede con il pignoramento che nel caso di ingenti somme da recuperare spesso è immobiliare;

secondo i dati presentati all'inaugurazione dell'anno giudiziario dal primo presidente della Corte di cassazione, nei giudizi davanti al tribunale un rilevante incremento delle pendenze riguarda, tra l'altro le procedure esecutive immobiliari (7,3 per cento) e mobiliari (4,6 per cento);

oltre gli oneri da riconoscere al professionista o alle società preposte al recupero delle somme, il creditore è obbligato ad anticipare ulteriori oneri erariali gravanti sia sul decreto ingiuntivo che sulla successiva azione esecutiva di pignoramento;

in particolare se per il decreto ingiuntivo sono previsti il contributo unificato (computato in proporzione al valore della somma da recuperare), l'imposta di bollo, i diritti di copia, le spese di notifica e l'imposta di registro, ancor più gravoso appare essere l'onere da sostenere per eseguire il pignoramento al punto tale che per crediti di importo limitato le spese per un pignoramento immobiliare - che ricomprendono le notifiche, la trascrizione, la documentazione ipocatastale e le spese per la perizia dell'immobile - potrebbero superare il valore della somma da recuperare e la procedura potrebbe quindi risultare antieconomica;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all'imposta ipotecaria e ne sono obbligati al pagamento coloro che richiedono le formalità;

l'articolo 18 del citato decreto legislativo, dispone che le imposte ipotecaria e catastale, dovute in misura proporzionale, non possono essere comunque inferiori alla misura fissa (168 euro);

l'aliquota normale per l'imposta è pari al 2 per cento;

a titolo di esempio si può riportare quanto documentato da alcuni creditori che hanno fornito le seguenti informazioni: per un importo di credito vantato pari a 168.000 euro, si sono anticipati oltre le spese per le marche da bollo quantificabili in circa euro 200, le spese fisse, comprovate dai versamenti con F24, di circa 400 euro per emissione del decreto ingiuntivo e 4.194 euro per l'iscrizione ipotecaria a seguito dell'ottenimento dell'esecutività del decreto;

le ingenti somme che il creditore è costretto ad anticipare per l'azione legale potrebbe disincentivare il recupero del credito e permettere ai debitori di continuare ad operare sul mercato rimanendo insolventi;

spesso a seguito di transazione tra le parti il recuperato è inferiore alla cifra iniziale e pertanto l'onere erariale pagato anticipatamente sul totale del credito rimane a carico del creditore -:

se non ritenga opportuno intervenire al fine di rendere più agevole e meno onerosa la procedura di recupero del credito, in tal senso anche assumendo iniziative normative che prevedano la possibilità che l'onere erariale sia corrisposto successivamente al recupero e sulla base della somma effettivamente recuperata.
(5-07274)