ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07249

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 03/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/07/2012
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
04/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/07/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/07/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/07/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/07/2012
Resoconto CONTE GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/07/2012

SVOLTO IL 04/07/2012

CONCLUSO IL 04/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07249
presentata da
CARMELO LO MONTE
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

LO MONTE, BRUGGER e ZELLER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «legge finanziaria 2008», e successive modificazioni, in materia di proroga delle agevolazioni Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, ha introdotto per gli anni dal 2008 al 2011 una proroga delle agevolazioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

ai sensi dell'articolo 16-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, come introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22, dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1o gennaio 2012, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000,00 euro per unita immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi;

a norma dello stesso articolo, comma 1, lettere dalla a) alla l), le agevolazioni in questione si applicano, tra gli altri, agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e a interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «misure urgenti per la crescita del paese», ha da ultimo disposto che, per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 30 giugno 2013, relativamente agli interventi di cui all'articolo 16-bis di cui sopra si applichi una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento;

il nuovo importo, pari al 50 per cento delle spese documentate, si applica su un ammontare complessivo delle stesse praticamente raddoppiato, da 48.000.00 a 96.000,00 euro, con conseguente aumento dello sconto massimo annuale da 1.728,00 euro a 4.800,00 euro;

dal tenore della norma risulta evidente che possano beneficiare della detrazione del 50 per cento anche i committenti di lavori relativi a interventi già in atto, limitatamente ai pagamenti avvenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge;

non è invece chiaro come il nuovo limite di euro 96.000,00 debba applicarsi nel caso di interventi già effettuati o ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione e per i quali i pagamenti avvengano successivamente alla stessa data;

secondo un'interpretazione coerente con la ratio della normativa in materia di ristrutturazioni, il nuovo limite massimo agevolabile pari a 96.000,00 euro, da cui andrebbero detratti gli importi versati in precedenza, per i quali resta ferma la detrazione del 36 per cento, dovrebbe valere anche per i lavori già in atto, con la conseguenza che la detrazione del 50 per cento dovrebbe applicarsi per la differenza -:

se, nel caso di interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012 e per i quali siano già stati effettuati esborsi con detrazione del 36 per cento, ai fini del computo del limite di spesa ancora sostenibile e ammesso a fruire della detrazione Irpef del 50 per cento per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dello stesso, il nuovo limite massimo agevolabile sia pari a 96.000,00 euro, sottratti gli importi versati in precedenza e per i quali resta ferma la detrazione del 36 per cento. (5-07249)