ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07247

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: LEO MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 03/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
04/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/07/2012
Resoconto LEO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 04/07/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/07/2012
Resoconto LEO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/07/2012

SVOLTO IL 04/07/2012

CONCLUSO IL 04/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07247
presentata da
MAURIZIO LEO
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

LEO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011;

nel passaggio dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) all'IMU, il predetto articolo 13 del decreto-legge n. 201, delineando la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell'ICI, contenuta nel decreto legislativo n. 504 del 1992 e in successivi provvedimenti legislativi;

l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n.201, prevede che il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'articolo 13, comma 1, del predetto decreto-legge n. 201, stabilisce che sono soggetti passivi dell'IMU:

il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

in caso di misure conservative-cautelari, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro di immobili e di qualsiasi altro bene facente capo ai soggetti indagati e la nomina di amministratori-custodi giudiziari, chiamati a gestire le attività e i beni sequestrati, con l'obiettivo di conservarne la produttività e, ove ne sussistano le condizioni, di incrementarla;

in tali ipotesi non risulta chiaro chi sia il soggetto chiamato a corrispondere l'ICI, prima, ed ora l'IMU per gli immobili sottoposti a tali misure di sequestro;

a tale proposito il provvedimento n. 1260/2008 del 4 maggio 2011 del tribunale di Napoli, in materia di ICI, afferma che il soggetto passivo dell'imposta, per quanto riguarda i beni sequestrati e pignorati, rimane il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile stesso, fino al decreto di trasferimento;

in materia il provvedimento del 29 luglio 2002 del tribunale di Taranto, ufficio misure prevenzione P.S., afferma che il tributo deve essere assolto dal proprietario del bene immobile; tuttavia, lo stesso provvedimento specifica che, essendo il provvedimento solo un parere non vincolante per l'amministratore giudiziario, quest'ultimo può disattendere detto parere, essendo titolare di proprie ed autonome responsabilità rispetto al giudice delegato, al quale possono essere rimesse le determinazioni di competenza;

la circolare dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2000, n. 156, ha chiarito che, in merito al cosiddetto «sequestro anti-mafia» di cui alla legge n. 575 del 1965, trovano applicazione le norme sull'eredità giacente, in ordine al trattamento tributario dei redditi derivanti dai beni sequestrati ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso;

l'articolo 530 del codice civile prevede che il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale -:

in caso di sequestro di beni immobili e conseguente nomina di custodi-amministratori giudiziari nel corso del procedimento, ai sensi della relativa normativa sulle misure conservative-cautelari, quale sia il soggetto obbligato ad adempiere agli obblighi di versamento dell'imposta municipale propria sugli immobili oggetto del sequestro. (5-07247)