ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07244

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 03/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 03/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
04/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/07/2012
Resoconto ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 04/07/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 04/07/2012
Resoconto ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/07/2012

SVOLTO IL 04/07/2012

CONCLUSO IL 04/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07244
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

ZAZZERA e DI GIUSEPPE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 4 giugno 2012, ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

la norma dichiarata illegittima così dispone: «4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

la succitata disposizione, concernente la «razionalizzazione e contenimento della spesa relativa all'organizzazione scolastica» e che si inserisce nel progetto di riorganizzazione della rete scolastica, esautorava di fatto le competenze della regione in materia di accorpamenti scolastici. In sostanza, secondo la legge non sarebbe spettato più alle regioni decidere di programmare le autonomie scolastiche sul territorio e valutare gli eventuali accorpamenti tenendo conto delle condizioni geografiche, socioeconomiche e storiche del territorio, nonché della situazione dell'edilizia scolastica;

la Corte costituzionale, ha accolto il ricorso presentato da 7 regioni (Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata) che ritenevano la norma sul dimensionamento lesiva delle proprie prerogative. La Corte infatti riconosce che la norma sul dimensionamento viola l'articolo 117 della Costituzione, che definisce le competenze tra Stato e regioni, perché interviene su una norma di dettaglio (i parametri per costituire gli istituti comprensivi) che avrebbe dovuto essere concertata con le regioni perché rientrante in un ambito di competenza concorrente; la Corte ha ribadito quindi la prevalenza delle norme regionali in materia di dimensionamento, sulle corrispondenti norme statali;

del resto, tale sentenza, era facilmente prevedibile visto l'orientamento già espresso in passato dalla Corte costituzionale su un problema analogo con la sentenza n. 200 del 2009, ma si è preferito varare una norma incostituzionale, solo per esigenze di cassa e incurante dei danni profondi che essa avrebbe potuto produrre (e ha prodotto) alla qualità della scuola; si tratta di conseguenze gravissime che si aggiungono alla situazione già difficile dei lavoratori della scuola presi di mira dalle regressive politiche del precedente Governo;

i piani di dimensionamento approvati dalle regioni - e purtroppo anche da parte di molte di quelle presentatrici del ricorso alla Corte costituzionale - comportano la chiusura di oltre 1000 scuole sull'intero territorio nazionale, un ulteriore taglio di organico di tutto il personale, la determinazione di numerosissimi soprannumerari, in particolare dirigenti scolastici e Dsga, la costituzione di istituti comprensivi abnormi senza alcun fondamento didattico;

ora la sentenza offre l'opportunità alle diverse regioni di rivedere i propri piani di dimensionamento scolastico varati secondo parametri dichiarati incostituzionali; quindi le regioni avranno la possibilità di intervenire sulle situazioni più eclatanti, quelle in cui sono state fatte aggregazioni scolastiche abnormi o tra più comuni e pertanto non in grado di assicurare quella qualità e quella continuità didattica che pure sono tra le finalità richiamate dalla stessa legge istitutiva;

molte amministrazioni regionali, però, avrebbero già dichiarato di non volere riconsiderare i piani scolastici deliberati, contravvenendo così ad una precisa responsabilità politica e normativa che è quella di rispettare la sentenza della Corte costituzionale. La conseguenza sarà che il prossimo anno scolastico inizierà con una rete scolastica modificata secondo parametri dichiarati illegittimi sul piano giuridico oltre che deleteri sul piano qualitativo;

sarebbe necessario che la sentenza costituzionale possa offrire l'occasione per rivedere le scelte fin qui assunte in materia di dimensionamento, di riconsiderare il sistema scolastico secondo una modalità più partecipata e condivisa e sulla base di parametri effettivamente rispondenti a esigenze di funzionalità organizzativa e qualità didattica;

in assenza di ciò si corre il rischio come sta già avvenendo, che le diverse scuole o i singoli lavoratori che ritengano lesi i propri diritti ottengano per via legale il rispetto della sentenza; infatti, già ad oggi sono numerosi i casi in cui a seguito di ricorso da parte dell'ente locale o della comunità scolastica è stato chiesto e ottenuto dal Tar la sospensione degli effetti della legge sul dimensionamento per singoli istituti scolastici;

vi è la totale confusione sul destino che avranno tutti i piani regionali di dimensionamento approvati tra le polemiche, i ricorsi presentati dalle famiglie e le misure organizzative approntate in fretta e furia dalle segretarie degli istituti scolastici -:

come il Ministro interrogato intenda affrontare per quanto di sua competenza la difficile situazione determinatasi alla luce della sentenza della Corte costituzionale, attivandosi sempre nei limiti della propria competenza affinché, in vista di futuri processi di modifica della rete scolastica, sia possibile avviare una discussione ampia in grado di coinvolgere i diversi soggetti in campo: enti locali, scuole, sindacati, amministrazione, a vantaggio della qualità e la piena funzionalità delle strutture scolastiche interessate.
(5-07244)