FABBRI, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
la Cassa edile provinciale dell'Alto Adige (CEPA-SLBK) è stata istituita nel 2005 ad iniziativa dell'organizzazione artigiana APA - aderente alla Confartigianato - e dell'organizzazione sindacale ASGB - in rappresentanza dei lavoratori di lingua tedesca e ladina, riconosciuta ufficialmente con il decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 6 aprile 1978, che all'articolo 9 la parifica alle altre tre maggiori sigle sindacali nazionali;
sin dalla sua costituzione, la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) ha negato alla CEPA l'accesso diretto alla banca dati nazionale ditte irregolari (BNI), gestita dalla CNCE, nonostante i vari tentativi da parte della CEPA e anche del ministero del lavoro e delle politiche sociali; (protocollo n.25/I/0014472 del 20 ottobre 2008), rendendo impossibile reperire le informazioni necessarie per comprovare il pieno adempimento di ogni tipo di obbligo contributivo;
sebbene la CEPA sia stata riconosciuta dal Ministero quale organismo legittimato all'emanazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale attività ispettiva - in data 2 maggio 2012 ha inoltrato alla stessa una lettera (protocollo n. 8367), chiarendo che «gli organismi non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità, assicurato attraverso il collegamento con la CNCE, non possono definirsi Casse edili, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva», annunciando la disabilitazione della CEPA;
nello specifico, con riferimento alle motivazioni della lettera di cui sopra, si fa notare che lo stesso legislatore, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 6 gennaio 1978, ha stabilito per il territorio della provincia di Bolzano e per le associazioni sindacali appartenenti alle minoranze di lingua tedesca e ladina, gli stessi diritti riconosciuti «alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;
in proposito, all'obiezione secondo cui la citata previsione si riferisce ai diritti spettanti alle associazioni «maggiormente (e non comparativamente) rappresentative sul piano nazionale», il Ministero ha già dato risposta alla Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) con protocollo n. 25/I/0014472 del 20 ottobre 2008, specificando che la norma nasceva in un momento storico in cui ancora non era stato introdotto il requisito della «maggiore rappresentatività comparata», come noto in uso solo a partire dalla metà degli anni '90;
in riferimento al principio di reciprocità con le altre Casse richiesto dall'articolo 9, commi 76 e 77, della legge n. 415 del 1998, la CEPA è stata riconosciuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale organismo legittimato all'emanazione del documento unico di regolarità contributiva, secondo le procedure e le modalità previste dalla circolare INAIL n. 38 del 26 luglio 2005, il cui contenuto è frutto della collaborazione dei soggetti firmatari della convenzione del 15 aprile 2004, stipulata con gli istituti INAIL e INPS e approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
si ricorda che tale orientamento è stato già formalizzato dal Ministero con le note dell'ufficio legislativo protocollo n. 102635 del 3 novembre 2005 e della Direzione generale protocollo n. 2594 di pari data con le quali si è ritenuta la CEPA soggetto legittimato al rilascio del documento unico di regolarità contributiva -:
se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti sulla legittimazione all'emanazione del documento unico di regolarità contributiva da parte della CEPA, intervenendo anche al fine di evitare la disabilitazione della stessa e riconfermandone la regolarità. (5-07241)